P.d.L.
n.189 "Modificazione alla Legge regionale 2 gennaio
2002 n.2 - Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni
in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità
sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi
del Difensore civico regionale".
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La proposta di legge in esame è volta a modificare in più
punti la L.R. n.2/2002, la quale, vale ricordarlo, è il frutto
di una procedura ampiamente concertata con gli enti locali ed è
stata giudicata con favore dallo stesso Consiglio delle autonomie
locali per la tempestività con cui il legislatore regionale
interveniva a normare la materia dei poteri sostitutivi (connessi
a gravi inadempienze di legge da parte degli enti locali) in conseguenza
del nuovo assetto dei rapporti istituzionali scaturito dalla riforma
del titolo quinto della Costituzione.
2.
La proposta mira in primo luogo a eliminare una situazione di manifesto
contrasto fra la L.R. 2 gennaio 2002 n.2 e il D.L. 22 febbraio 2002
n.13, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2002
n.75.
Queste due fonti normative disciplinano infatti in maniera tra loro
incompatibile (ancorchè la normativa statale si qualifichi
come transitoria e valevole solo per l'anno 2002) l'esercizio dei
poteri sostitutivi correlati alla mancata adozione del bilancio
da parte degli enti locali.
Sotto questo aspetto l'atto si adegua al dettato statale e in attesa
-come specificato nella relazione di accompagnamento- degli esiti
del confronto Stato-Regioni in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, dispone l'integrale
abrogazione dell'art.4 della L.R. n.2/2002, che deferiva al difensore
civico regionale appositi poteri sostitutivi in tema di bilanci,
rendiconti, stati di dissesto e provvedimenti di riequilibrio.
La ratio della proposta appare dunque sotto questo aspetto di chiara
decifrazione essendo manifesto lo sforzo di prevenire possibili
conflitti fra discipline sostanziali di segno diverso.
Ad avviso di questo Consiglio delle autonomie permangono tuttavia
elementi di forte preoccupazione, visto che la normativa statale,
pur risultando (per effetto della suddetta abrogazione e della contestuale
modifica dell'art.3 della legge regionale) l'unica fonte disciplinante
i casi di mancata approvazione del bilancio da parte degli enti
locali, ha un carattere espressamente transitorio e postula una
pronta messa a regime della materia.
3.
Si osserva inoltre, sempre con riferimento al regime transitorio
statale, che il riconoscimento di una riserva statutaria (in ordine
alla definizione delle modalità di nomina del commissario
ad acta e alla stessa individuazione del soggetto titolare dei poteri
sostitutivi) è destinato a produrre i suoi effetti solo a
seguito di una espressa previsione - adeguamento degli statuti,
fermo restando che nell'attesa di ciò i controlli sostitutivi
sono riassunti dai prefetti. In pratica risulta applicabile nell'immediato
una disciplina che appare senz'altro peggiorativa rispetto al dettato
della legge regionale che qui si modifica, posto che tale legge
attribuiva la competenza in questione ad un organo "terzo"
quale il difensore civico regionale. Si rammenta al riguardo che
proprio questo elemento aveva a suo tempo indotto il sistema regionale
toscano delle autonomie a concordare sulla legge stessa.
4.
Per quanto attiene alla modifica dell'articolo 3 della L.R. n.2/2002,
si prende atto del fatto che si intende affermare una competenza
regionale tendenzialmente esclusiva in merito alle funzioni esercitabili
dal difensore civico regionale in tema di poteri sostitutivi; infatti
secondo l'articolato quest'organo è in linea di principio
deputato all'esercizio dei soli poteri sostitutivi ad esso espressamente
attribuiti dalla legge regionale; soltanto in via transitoria, ad
evitare vuoti normativi, vengono temporaneamente confermate in capo
a tale organo anche i poteri allo stesso attribuiti da norme statali
antecedenti la riforma del titolo quinto della Costituzione (vedasi
in particolare l'art.136 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), fin quando
l'esercizio di quei poteri non sia diversamente disciplinato.
Si rileva tuttavia che questo inciso, anche alla luce della disposta
abrogazione dell'art.4, è piuttosto ambiguo contenendo il
rinvio ad una fonte non espressamente identificata; parrebbe anzi
che sia riconosciuto, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione,
il permanere di una competenza statale sostanziale nella disciplina
di quelle tipologie di poteri sostitutivi (a fronte di inadempienze
degli enti locali) che le norme statali antecedenti la riforma rimettevano
in capo al difensore civico regionale.
5.
In conclusione il CdAL, nel prendere atto delle modifiche introdotte
nel testo della L.R. n.2/2002, ritiene apprezzabile l'intendimento
di prevenire situazioni di aperta conflittualità tra fonti
diverse fornendo certezze circa il diritto applicabile in caso di
mancata adozione del bilancio preventivo degli enti locali
Non può comunque sottacersi che la problematica dei poteri
sostitutivi esercitabili nei confronti degli enti locali continua
a presentare contorni di forte incertezza. Non sembra infatti scontato
che la proposta in esame sia tale da risolvere in toto le ragioni
di contrasto che hanno indotto il Governo a sollevare la questione
di illegittimità costituzionale della L.R. n.2/2002.
|