P.d.L. n.189 "Modificazione alla Legge regionale 2 gennaio 2002 n.2 - Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale".

PARERE OBBLIGATORIO

1. La proposta di legge in esame è volta a modificare in più punti la L.R. n.2/2002, la quale, vale ricordarlo, è il frutto di una procedura ampiamente concertata con gli enti locali ed è stata giudicata con favore dallo stesso Consiglio delle autonomie locali per la tempestività con cui il legislatore regionale interveniva a normare la materia dei poteri sostitutivi (connessi a gravi inadempienze di legge da parte degli enti locali) in conseguenza del nuovo assetto dei rapporti istituzionali scaturito dalla riforma del titolo quinto della Costituzione.

2. La proposta mira in primo luogo a eliminare una situazione di manifesto contrasto fra la L.R. 2 gennaio 2002 n.2 e il D.L. 22 febbraio 2002 n.13, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2002 n.75.
Queste due fonti normative disciplinano infatti in maniera tra loro incompatibile (ancorchè la normativa statale si qualifichi come transitoria e valevole solo per l'anno 2002) l'esercizio dei poteri sostitutivi correlati alla mancata adozione del bilancio da parte degli enti locali.
Sotto questo aspetto l'atto si adegua al dettato statale e in attesa -come specificato nella relazione di accompagnamento- degli esiti del confronto Stato-Regioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, dispone l'integrale abrogazione dell'art.4 della L.R. n.2/2002, che deferiva al difensore civico regionale appositi poteri sostitutivi in tema di bilanci, rendiconti, stati di dissesto e provvedimenti di riequilibrio.
La ratio della proposta appare dunque sotto questo aspetto di chiara decifrazione essendo manifesto lo sforzo di prevenire possibili conflitti fra discipline sostanziali di segno diverso.
Ad avviso di questo Consiglio delle autonomie permangono tuttavia elementi di forte preoccupazione, visto che la normativa statale, pur risultando (per effetto della suddetta abrogazione e della contestuale modifica dell'art.3 della legge regionale) l'unica fonte disciplinante i casi di mancata approvazione del bilancio da parte degli enti locali, ha un carattere espressamente transitorio e postula una pronta messa a regime della materia.

3. Si osserva inoltre, sempre con riferimento al regime transitorio statale, che il riconoscimento di una riserva statutaria (in ordine alla definizione delle modalità di nomina del commissario ad acta e alla stessa individuazione del soggetto titolare dei poteri sostitutivi) è destinato a produrre i suoi effetti solo a seguito di una espressa previsione - adeguamento degli statuti, fermo restando che nell'attesa di ciò i controlli sostitutivi sono riassunti dai prefetti. In pratica risulta applicabile nell'immediato una disciplina che appare senz'altro peggiorativa rispetto al dettato della legge regionale che qui si modifica, posto che tale legge attribuiva la competenza in questione ad un organo "terzo" quale il difensore civico regionale. Si rammenta al riguardo che proprio questo elemento aveva a suo tempo indotto il sistema regionale toscano delle autonomie a concordare sulla legge stessa.

4. Per quanto attiene alla modifica dell'articolo 3 della L.R. n.2/2002, si prende atto del fatto che si intende affermare una competenza regionale tendenzialmente esclusiva in merito alle funzioni esercitabili dal difensore civico regionale in tema di poteri sostitutivi; infatti secondo l'articolato quest'organo è in linea di principio deputato all'esercizio dei soli poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale; soltanto in via transitoria, ad evitare vuoti normativi, vengono temporaneamente confermate in capo a tale organo anche i poteri allo stesso attribuiti da norme statali antecedenti la riforma del titolo quinto della Costituzione (vedasi in particolare l'art.136 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), fin quando l'esercizio di quei poteri non sia diversamente disciplinato.
Si rileva tuttavia che questo inciso, anche alla luce della disposta abrogazione dell'art.4, è piuttosto ambiguo contenendo il rinvio ad una fonte non espressamente identificata; parrebbe anzi che sia riconosciuto, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, il permanere di una competenza statale sostanziale nella disciplina di quelle tipologie di poteri sostitutivi (a fronte di inadempienze degli enti locali) che le norme statali antecedenti la riforma rimettevano in capo al difensore civico regionale.

5. In conclusione il CdAL, nel prendere atto delle modifiche introdotte nel testo della L.R. n.2/2002, ritiene apprezzabile l'intendimento di prevenire situazioni di aperta conflittualità tra fonti diverse fornendo certezze circa il diritto applicabile in caso di mancata adozione del bilancio preventivo degli enti locali
Non può comunque sottacersi che la problematica dei poteri sostitutivi esercitabili nei confronti degli enti locali continua a presentare contorni di forte incertezza. Non sembra infatti scontato che la proposta in esame sia tale da risolvere in toto le ragioni di contrasto che hanno indotto il Governo a sollevare la questione di illegittimità costituzionale della L.R. n.2/2002.

 

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