Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e
termali)
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2008
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il Regolamento interno del Consiglio regionale;
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il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
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che sulla presente proposta di legge il Consiglio delle Autonomie Locali si è
già pronunciato nella seduta del 16 luglio 2007 con parere favorevole;
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che nel corso dell’esame nelle commissioni consiliari competenti, anche a
seguito delle consultazioni, il testo originario è stato oggetto di
modificazioni ampie e sostanziali che hanno reso opportuno la richiesta al CAL
dell’espressione di un nuovo parere;
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che gli articoli oggetto di modifiche sostanziali di interesse
per gli Enti Locali sono: 14, 22, 25 e 26 e che i principali cambiamenti
riguardano:
1. la concessione di coltivazione del giacimento per il cui
rilascio è previsto che il comune avvii una procedura di evidenza pubblica (non
prevista nella precedente disciplina) per la quale possono presentare istanza
il titolare del permesso di ricerca e ogni soggetto interessato. La concessione
viene assegnata dal comune con il criterio
dell’offerta considerata più vantaggiosa, in rifermento agli elementi che
risultano dalla documentazione allegata all’istanza e che riguardano:
a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di
onorabilità a condurre l’impresa;
b) la documentazione comprovante l’idoneità tecnica,
economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
c) il programma di coltivazione del giacimento;
d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela
e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello
sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali
ed alla compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul
territorio medesimo:
e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.
2. la convenzione tra comune ed il soggetto concessionario,
deve prevedere che vengano individuati gli oneri diretti ed indiretti, non solo
relativamente alle nuove concessioni da rilasciare ma anche alle concessioni in
atto all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di
conferma;
3. il rinnovo della concessione per la quale il comune deve
verificare che sussistano gli elementi necessari per fare istanza per il
rilascio (lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.) ed il rinnovo è comunque
subordinato alla stipula della convenzione di cui al punto 2.
Considerato
che le
disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, con particolare
riferimento all’avvio di una procedura di evidenza pubblica, rendono necessarie
all’interno dei comuni la previsione di maggiori competenze e professionalità
per l’esercizio di questa nuova funzione.
DELIBERA
Di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Legge n.
1) che
2) considerare l’opportunità di coordinamento con la Proposta di
Legge 268 sui Servizi Pubblici Locali.