Modifiche al regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di procedure per la programmazione della rete scolastica regionale”
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso che
- la proposta di
regolamento in esame interviene ad apportare considerevoli modifiche alle
disposizioni in materia di procedure per la programmazione della rete
scolastica regionale di cui al Regolamento di esecuzione della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro”;
- tali modifiche sono
conseguenti ad una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 13/2004,
con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.Legge finanziaria 2002) nella
parte in cui affida all’ufficio regionale scolastico (organo statale di livello
regionale) il compito di distribuire, nell’ambito della Regione, il personale
docente fra le varie istituzioni scolastiche in quanto la distribuzione di
personale fra le istituzioni scolastiche, strettamente connessa alla
programmazione della rete scolastica (tuttora di competenza regionale) non può
essere scorporata da questa ed attribuita per intero allo Stato;
- tale sentenza ha
inoltre stabilito che la caducazione di tale disposizione non può essere
immediata per l’esigenza di garantire la continuità del servizio scolastico ma
deve piuttosto essere differita al momento dell’adozione, da parte delle
singole regioni, di un’apposita disciplina e di un apparato istituzionale
idoneo alla distribuzione di insegnanti fra le istituzioni scolastiche.
Rilevato che
- sulla base dei suddetti
orientamenti è stata proposta anche la
modifica della LR n. 32/2002;
- tale proposta di legge,
attualmente in discussione, individua nelle istituzioni scolastiche autonome,
nei comuni della zona socio sanitaria, nelle Province e nella Regione i
soggetti della programmazione scolastica regionale e prevede l’istituzione
della Conferenza zonale per l’istruzione;
- la proposta di
regolamento in esame ridefinisce il processo di programmazione della rete
scolastica regionale stabilendo che esso è il frutto di determinazioni esercitate
autonomamente dai singoli livelli di competenza sulla base degli indirizzi
regionali;
Considerato che
- in sede di Tavolo di
concertazione interistituzionale è stata raggiunta l’intesa sul documento
contenente le linee fondamentali delle modifiche da apportare al regolamento n.
47/R
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
Esprime parere
favorevole sulla P.d.Regolamento n. 19 - Modifiche al regolamento regionale 8
agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in
materia di procedure per la programmazione della rete scolastica regionale” e formula al contempo la seguente raccomandazione:
- Chiarire la ratio della
mancata previsione nell’atto in esame dei termini per l’approvazione da parte
delle Province dei piani annuali di organizzazione della rete scolastica
inerente il secondo ciclo e, da parte delle conferenze zonali per l’istruzione,
dei piani zonali di organizzazione della rete scolastica dell’infanzia e del
primo ciclo.
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