Proposta di regolamento n. 19

 

Modifiche al regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di procedure per la programmazione della rete scolastica regionale”

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

Premesso che

 

- la proposta di regolamento in esame interviene ad apportare considerevoli modifiche alle disposizioni in materia di procedure per la programmazione della rete scolastica regionale di cui al Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;

- tali modifiche sono conseguenti ad una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 13/2004, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.Legge finanziaria 2002) nella parte in cui affida all’ufficio regionale scolastico (organo statale di livello regionale) il compito di distribuire, nell’ambito della Regione, il personale docente fra le varie istituzioni scolastiche in quanto la distribuzione di personale fra le istituzioni scolastiche, strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica (tuttora di competenza regionale) non può essere scorporata da questa ed attribuita per intero allo Stato; 

- tale sentenza ha inoltre stabilito che la caducazione di tale disposizione non può essere immediata per l’esigenza di garantire la continuità del servizio scolastico ma deve piuttosto essere differita al momento dell’adozione, da parte delle singole regioni, di un’apposita disciplina e di un apparato istituzionale idoneo alla distribuzione di insegnanti fra le istituzioni scolastiche.

 

Rilevato che

 

- sulla base dei suddetti orientamenti è stata proposta anche la modifica della LR n. 32/2002;

- tale proposta di legge, attualmente in discussione, individua nelle istituzioni scolastiche autonome, nei comuni della zona socio sanitaria, nelle Province e nella Regione i soggetti della programmazione scolastica regionale e prevede l’istituzione della Conferenza zonale per l’istruzione;

- la proposta di regolamento in esame ridefinisce il processo di programmazione della rete scolastica regionale stabilendo che esso è il frutto di determinazioni esercitate autonomamente dai singoli livelli di competenza sulla base degli indirizzi regionali;

 

Considerato che

 

- in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale è stata raggiunta l’intesa sul documento contenente le linee fondamentali delle modifiche da apportare al regolamento n. 47/R

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.Regolamento n. 19 - Modifiche al regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di procedure per la programmazione della rete scolastica regionale” e formula al contempo la seguente raccomandazione:

- Chiarire la ratio della mancata previsione nell’atto in esame dei termini per l’approvazione da parte delle Province dei piani annuali di organizzazione della rete scolastica inerente il secondo ciclo e, da parte delle conferenze zonali per l’istruzione, dei piani zonali di organizzazione della rete scolastica dell’infanzia e del primo ciclo.

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