PDL 194 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”

____________________________________________________________

PARERE OBBLIGATORIO

               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la PDL 194 in oggetto;

 

Atteso

-che, con la PDL 194, si disciplina in modo organico dell’istituto del referendum di competenza regionale ed in particolare:

1) del referendum abrogativo ai sensi dell’art.75 dello Statuto;

2) del referendum consultivo su richiesta di trentamila elettori ai sensi dell’art.76 dello Statuto;

3) del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali ai sensi dell’art.133 comma secondo della Costituzione;

4) del referendum eventuale in caso di approvazione di un nuovo Statuto o sue modifiche ed abrogazioni, ai sensi dell’art.123 della Costituzione;

 

 

Considerato

-che, avuto riguardo, da un lato, alle già citate norme della Costituzione e dello Statuto in materia referendaria, alle quali la PDL 194 vuol dare attuazione, e, dall’altro lato, all’art. 12 (Competenze) della LR 36/2000 recante la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali , non sembra in realtà che i contenuti della citata PDL 194 rientrino nella sfera di competenza materiale obbligatoria del Consiglio delle Autonomie locali;

-che tuttavia, data l’oggettiva rilevanza del provvedimento, non vadano sottaciuti almeno i seguenti due elementi di carattere generale che si evidenziano come particolarmente positivi e condivisibili:

1) il riordino e la razionalizzazione, all’interno di  in un unico testo organico, di tutte le tipologie di referendum;

2) l’importante innovazione procedurale che, riprendendo un orientamento già presente nelle proposte di legge nazionale relative al referendum abrogativo ex art.75 Cost., anticipa il giudizio sull’ammissibilità del referendum, affidato al Collegio di garanzia statutaria di cui all’art. 57 dello Statuto, rispetto alla raccolta complessiva delle firme, con una evidente agevolazione dei promotori del referendum (v. in particolare artt.26 e 27);

 

Ricordato

-che la PDL 194 è stata oggetto d’esame da parte del Tavolo di concertazione istituzionale il 18 giugno 2007 e che in tale sede, dopo l’illustrazione del provvedimento, nessuna delle associazioni rappresentative degli enti locali ha fatto osservazioni in merito;

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)      di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sulla PDL 194