Firenze, 29 settembre 2010

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n. 12415/2.6                                                                                                -   Al Presidente della Commissione 2°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                                   

 

 

Seduta del 28 settembre 2010

 

Proposta di Legge n. 20 - Modifiche alla L.R. 16/1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”.

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                                               X                                                                                         

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                  

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di Legge n. 20 - Modifiche alla L.R. 16/1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”.

 

Proponente: Gianni Salvadori

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 28 Settembre 2010

 

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti inoltre

- l’articolo 117, comma terzo della Costituzione;

- l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

- la legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

- la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

- la proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

 - il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 22 luglio 2010;

- il parere unitario rilasciato dalla Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;

 

Considerata

·         la necessità di procedere ad una riorganizzazione e adeguamento di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) in seguito all’esperienza maturata in più di dieci anni di applicazione della legge;

·         la necessità di semplificare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le norme relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei, sostituendo alle autorizzazioni personali e turistiche rilasciate attualmente dai comuni un’autorizzazione unica regionale diversificata sotto il profilo della validità temporale;

·         l’opportunità di introdurre, al fine di agevolare coloro che effettuano la raccolta di funghi epigei spontanei per integrare il reddito, la possibilità di richiedere una deroga ai limiti giornalieri di raccolta;

·         la possibilità di introdurre, per tutelare meglio l’ecosistema, da parte delle province e delle comunità montane, nell’ambito dei propri regolamenti, limitazioni alla raccolta e il rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti di raccolta;

 

Esaminata

    La Proposta di Legge n. 20 -Modifiche alla L.R. 16/1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”.

 

Rilevato che

·         con la presente proposta di legge la Regione Toscana vuole procedere alla revisione di alcune parti della L.R 16/ 1999, per semplificare le procedure amministrative da effettuare sul territorio regionale ai fini della raccolta dei funghi epigei spontanei;

·         l’attuale impianto normativo, che prevede un sistema autorizzatorio per la raccolta articolato in autorizzazione personale e autorizzazione turistica, entrambe rilasciate dai Comuni, ha creato delle difficoltà applicative dovute in particolare all’individuazione del numero di conto corrente postale relativo al Comune di riferimento;

 

Considerato che

·         il legislatore ha inteso ricondurre la funzione autorizzatoria in materia di raccolta dei funghi a livello regionale ritenendolo, alla luce del principio di adeguatezza, quello più idoneo a garantire l’uniformità procedurale sul territorio regionale ed a semplificare i rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione;

·         la proposta di modifica prevede che su tutto il territorio regionale la raccolta possa essere effettuata da chi è in possesso di un’autorizzazione regionale, conseguibile tramite il versamento di un importo, da versare su un conto corrente intestato alla Regione Toscana;

·         le autorizzazioni regionali potranno essere annuali e semestrali, riservate ai residenti in Toscana e settimanali e giornaliere utilizzabili dai raccoglitori non residenti in Regione,

·         nel rispetto del principio di adeguatezza, è stato ritenuto opportuno mantenere le funzioni autorizzatorie relative alla raccolta riservata e alla raccolta a pagamento in capo alle province e comunità montane

·         la proposta di legge riorganizza le norme vigenti in materia di limiti di raccolta ed introduce, in favore dei cittadini toscani che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, la possibilità di chiedere alla Provincia o Comunità Montana l’autorizzazione a superare il limite giornaliero massimo di raccolta;

·         al fine di salvaguardare l’ecosistema, la proposta amplia il contenuto dei regolamenti locali, stabilendo che Province e Comunità montane possano prevedere sia dei giorni di divieto di raccolta che delle limitazioni numeriche per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta oltre i limiti giornalieri;

·         la proposta provvede ad una revisione degli importi delle sanzioni amministrative;

 

Considerato inoltre che

·         la proposta di modifica alla L.R. 22 marzo 1999 n.16 contiene una norma transitoria che prevede la sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2011;

·         si stabilisce che le autorizzazioni personali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della legge mantengono validità fino alla loro scadenza naturale;

·         si modifica la previsione di cui all’art.26 della L.R. 16/99, secondo cui i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali ex art.2 alla raccolta erano incamerati direttamente dai Comuni, che trattevano il dieci per cento delle somme introitate e trasferivano il novanta per cento delle somme riscosse alla Regione, la quale provvedeva a ripartire l’ottanta per cento alle Comunità montane e il venti per cento alle Province. Tali somme venivano poi corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.

Con le modifiche apportate all’art. 26 dalla presente proposta di legge, invece, il 100% dei  versamenti effettuati dai cercatori viene introitato nel bilancio regionale ed iscritto alla UPB 322 “Proventi diversi” al momento e nella misura della effettiva riscossione; il 90% di tali entrate continua ad essere ripartito dalla Regione tra le Province (20%) e le Comunità Montane (80%) secondo le modalità previste dalla L.R. 16/99 e viene a tal fine iscritto, sulla base delle riscossioni dell’anno precedente nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – spese di investimento”.  Il restante 10% rimane poi a disposizione dell’Amministrazione regionale per le attività di informazione/educazione previste dall’art. 17 e viene a tal fine iscritto, sulla base delle riscossioni dell’anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – spese correnti”;

·        si modifica la previsione di cui all’art.26 della L.R. 16/99, secondo cui i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche ex art.2  alla raccolta non sono più incamerate dai Comuni che le rilasciano.

 

Preso atto

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

Considerato che

la proposta di legge in oggetto non e’ stata oggetto di concertazione interistituzionale;

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla PdL n. 20 – Modifiche alla L.R. 16/1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”, formulando al contempo le seguenti raccomandazioni:

1.Si chiede di procedere ad una riconsiderazione sul mancato riconoscimento del 10% delle somme che venivano introitate dai Comuni ex art.26 L. 16/1999 per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi rilasciate ai residenti oltre a quelle incamerate per i non residenti in Toscana, che oggi rimane a disposizione della Regione ex art.26 bis, a seguito dell’istituzione di un’autorizzazione unica regionale e di un conto corrente unico regionale. Ciò determina un’ingiustificata privazione di fondi ai Comuni. Tali proventi destinati ad interventi sul territorio di miglioramento e di tutela dell’ecosistema sono sempre stati una vera e propria risorsa locale. Non si condivide la scelta di far venir meno queste risorse finanziarie nelle casse dei comuni e si esprime una forte preoccupazione in tal senso;

 

2. Per i territori di crinale e di confine si chiede di rendere omogenee le normative di riferimento, attraverso un’attività di concertazione finalizzata ad evitare contrasti e disparità nello svolgimento della raccolta dei funghi sia, per quanto possibile, in termini di tariffe che di regolamenti e disposizioni locali;

 

3. In un’ottica di superamento delle Comunità montane si chiede di definire già con la presente proposta di legge a chi saranno assegnate le somme introitate destinate alle Comunità montane ex art. 26 della presente proposta di legge.