Firenze,
29 settembre 2010
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di Legge n. 20 -
Modifiche alla L.R. 16/1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta
di Legge n. 20 - Modifiche alla L.R. 16/1999 "Raccolta e commercio dei
funghi epigei spontanei”.
Proponente:
Gianni Salvadori
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 28 Settembre 2010
Visti
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
Visti inoltre
-
l’articolo 117, comma terzo della Costituzione;
-
l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
-
la legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);
-
la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei);
-
la proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante: “Modifiche
alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi
epigei spontanei);
- il parere favorevole espresso dal CTD nella
seduta del 22 luglio 2010;
-
il parere unitario rilasciato dalla Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo
16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18
maggio 2009, n. 1;
Considerata
·
la necessità di procedere ad una
riorganizzazione e adeguamento di alcune disposizioni contenute nella legge
regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei) in seguito all’esperienza maturata in più di dieci anni di
applicazione della legge;
·
la necessità di semplificare e rendere
omogenee su tutto il territorio regionale le norme relative alla raccolta dei
funghi epigei spontanei, sostituendo alle autorizzazioni personali e turistiche
rilasciate attualmente dai comuni un’autorizzazione unica regionale
diversificata sotto il profilo della validità temporale;
·
l’opportunità di introdurre, al fine di agevolare
coloro che effettuano la raccolta di funghi epigei spontanei per integrare il
reddito, la possibilità di richiedere una deroga ai limiti giornalieri di
raccolta;
·
la possibilità di introdurre, per tutelare
meglio l’ecosistema, da parte delle province e delle comunità montane,
nell’ambito dei propri regolamenti, limitazioni alla raccolta e il rilascio di
autorizzazioni in deroga ai limiti di raccolta;
Esaminata
Rilevato che
·
con la presente proposta di legge
·
l’attuale impianto normativo, che prevede un
sistema autorizzatorio per la raccolta articolato in autorizzazione personale e
autorizzazione turistica, entrambe rilasciate dai Comuni, ha creato delle
difficoltà applicative dovute in particolare all’individuazione del numero di
conto corrente postale relativo al Comune di riferimento;
Considerato che
·
il legislatore ha inteso ricondurre la
funzione autorizzatoria in materia di raccolta dei funghi a livello regionale
ritenendolo, alla luce del principio di adeguatezza, quello più idoneo a
garantire l’uniformità procedurale sul territorio regionale ed a semplificare i
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione;
·
la proposta di modifica prevede che su tutto
il territorio regionale la raccolta possa essere effettuata da chi è in
possesso di un’autorizzazione regionale, conseguibile tramite il versamento di
un importo, da versare su un conto corrente intestato alla Regione Toscana;
·
le autorizzazioni regionali potranno essere
annuali e semestrali, riservate ai residenti in Toscana e settimanali e
giornaliere utilizzabili dai raccoglitori non residenti in Regione,
·
nel rispetto del principio di adeguatezza, è
stato ritenuto opportuno mantenere le funzioni autorizzatorie relative alla
raccolta riservata e alla raccolta a pagamento in capo alle province e comunità
montane
·
la proposta di legge riorganizza le norme
vigenti in materia di limiti di raccolta ed introduce, in favore dei cittadini
toscani che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, la
possibilità di chiedere alla Provincia o Comunità Montana l’autorizzazione a
superare il limite giornaliero massimo di raccolta;
·
al fine di salvaguardare l’ecosistema, la
proposta amplia il contenuto dei regolamenti locali, stabilendo che Province e
Comunità montane possano prevedere sia dei giorni di divieto di raccolta che
delle limitazioni numeriche per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta oltre
i limiti giornalieri;
·
la proposta provvede ad una revisione degli
importi delle sanzioni amministrative;
Considerato inoltre che
·
la proposta di modifica alla L.R. 22 marzo
1999 n.16 contiene una norma transitoria che prevede la sua entrata in vigore a
far data dal 1° gennaio 2011;
·
si stabilisce che le autorizzazioni personali
in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della legge mantengono
validità fino alla loro scadenza naturale;
·
si modifica la previsione di cui all’art.26 della L.R. 16/99, secondo
cui i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali ex art.2 alla
raccolta erano incamerati direttamente dai Comuni, che trattevano il dieci per
cento delle somme introitate e trasferivano il novanta per cento delle somme
riscosse alla Regione, la quale provvedeva a ripartire l’ottanta per cento alle
Comunità montane e il venti per cento alle Province. Tali somme venivano poi
corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie
territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della
superficie boscata.
Con le modifiche apportate all’art. 26 dalla presente
proposta di legge, invece, il 100% dei
versamenti effettuati dai cercatori viene introitato nel bilancio
regionale ed iscritto alla UPB 322 “Proventi diversi” al momento e nella misura
della effettiva riscossione; il 90% di tali entrate continua ad essere
ripartito dalla Regione tra le Province (20%) e le Comunità Montane (80%) secondo
le modalità previste dalla L.R. 16/99 e viene a tal fine iscritto, sulla base
delle riscossioni dell’anno precedente nella UPB 524 “Attività forestali.
Difesa e tutela dei boschi – spese di investimento”. Il restante 10% rimane poi a disposizione
dell’Amministrazione regionale per le attività di informazione/educazione
previste dall’art. 17 e viene a tal fine iscritto, sulla base delle riscossioni
dell’anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei
boschi – spese correnti”;
·
si modifica la previsione di cui all’art.26 della L.R. 16/99, secondo cui
i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche ex art.2 alla raccolta non sono più incamerate dai
Comuni che le rilasciano.
Preso atto
- della compatibilità con il quadro normativo
nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e
statutari con particolare riferimento ai
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;
-
della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
-
del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
Considerato che
la
proposta di legge in oggetto non e’ stata oggetto di concertazione
interistituzionale;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla PdL n. 20 – Modifiche alla L.R. 16/1999 "Raccolta
e commercio dei funghi epigei spontanei”, formulando al contempo le seguenti
raccomandazioni:
1.Si
chiede di procedere ad una riconsiderazione sul mancato riconoscimento del 10%
delle somme che venivano introitate dai Comuni ex art.26 L. 16/1999 per le
autorizzazioni alla raccolta dei funghi rilasciate ai residenti oltre a quelle
incamerate per i non residenti in Toscana, che oggi rimane a disposizione della
Regione ex art.26 bis, a seguito dell’istituzione di un’autorizzazione unica
regionale e di un conto corrente unico regionale. Ciò determina
un’ingiustificata privazione di fondi ai Comuni. Tali proventi destinati ad
interventi sul territorio di miglioramento e di tutela dell’ecosistema sono
sempre stati una vera e propria risorsa locale. Non si condivide la scelta di
far venir meno queste risorse finanziarie nelle casse dei comuni e si esprime
una forte preoccupazione in tal senso;
2.
Per i territori di crinale e di confine si chiede di rendere omogenee le
normative di riferimento, attraverso un’attività di concertazione finalizzata
ad evitare contrasti e disparità nello svolgimento della raccolta dei funghi
sia, per quanto possibile, in termini di tariffe che di regolamenti e
disposizioni locali;