Pdl.
n. 83. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE n. 52/1999
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
Osservazioni di carattere generale
1.1. Le modifiche contenute nella proposta di legge rappresentano,
nel loro complesso, un significativo passo avanti nella definizione
di un testo efficace e snello sotto il profilo applicativo, contribuendo
a risolvere talune problematiche procedimentali e/o interpretative
emerse nella prima fase di applicazione della L.R. n° 52/99.
Restano tuttavia da chiarire alcuni profili, anche di massima importanza,
in ordine ai quali il presente parere intende apportare un contributo
che nasce dalla diretta esperienza maturata negli enti che gestiscono
in prima persona le funzioni di cui si tratta ed i problemi ad esse
relativi.
1.2. In via preliminare si osserva che la modifica della L.R. n.
52/1999 deve essere valutata alla luce del "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
recentemente varato dal Consiglio dei ministri e attualmente all'esame
del Consiglio di Stato, assumendo a tal fine anche le opportune
iniziative di raccordo tra Regione Toscana e Stato (eventualmente
in sede di Conferenza Stato/Regioni). Ciò al fine di evitare
che il Testo unico costituisca un arretramento rispetto alla normativa
della nostra Regione per quanto attiene alla semplificazione dei
procedimenti o comunque che esso introduca elementi di conflittualità
e di incertezza interpretativa delle stesse norme regionali in relazione
alla delimitazione della categoria degli interventi ( in particolare
per quelli di ristrutturazione edilizia), per i quali resta l'obbligo
di concessione.
E' questo un aspetto di importanza fondamentale che non può
restare indeterminato nella discordanza tra norma regionale e norme
del Testo unico. Si segnala anche, a questo riguardo, un recentissimo
rinvio della L.R. n. 52/1999 davanti alla Corte costituzionale proprio
sul punto della diversa ampiezza attribuita alla D.I.A. dalla stessa
legge regionale.
1.3. Va sottolineato come con il nuovo testo si estenda ulteriormente
il trasferimento ai Comuni delle competenze tecnico/amministrative
attualmente attribuite ad altri Enti: oltre alle funzioni amministrative
del Genio Civile, viene previsto ora anche il trasferimento al Comune
delle competenze per i pareri igienico-sanitari sulle pratiche edilizie
(attualmente dell'AUSL) e per la determinazione delle sanzioni per
opere abusive (il calcolo dell'incremento del valore venale degli
immobili attualmente di competenza dell'Ufficio del Territorio).
Se da un lato è apprezzabile l'intento della Regione di operare,
a vantaggio dell'utenza, una semplificazione delle procedure ed
una contrazione dei tempi di risposta delle Amministrazioni Comunali,
dall'altro è sicuramente ingiustificabile, oltre che in contrasto
con i principi fondamentali che regolano il trasferimento delle
funzioni agli enti locali, che ancora una volta ad un previsto trasferimento
di competenze non corrisponda l'individuazione delle risorse umane,
organizzative, finanziarie e logistiche che vi dovrebbero far fronte.
1.4. L'art. 9 della proposta dispone che le istruzioni tecniche
di cui alla L.R. n. 59/1999 siano definite mediante regolamento
regionale. A tale riguardo occorre richiamare anche nel caso di
specie alcune considerazioni di ordine generale che concernono tutta
l'attività normativa secondaria regionale destinata ad intervenire
nelle materie di competenza degli enti locali.
In primo luogo occorre che le norme di legge non abbiano carattere
di generico ed indistinto rinvio alla fonte regolamentare ma individuino
in modo specifico gli elementi che devono essere necessariamente
oggetto della disciplina regolamentare.
Inoltre, posto che la materia oggetto di regolamento incide direttamente
sull'esercizio della funzione attribuita ai comuni, l'esercizio
del potere regolamentare non può prescindere da una procedura
partecipata. Si richiede pertanto che sia espressamente previsto
che, ai fini dell'emanazione di detto regolamento, la giunta regionale
debba sentire gli enti locali, o in forma specifica o nella sede
permanente di concertazione definita tra la stessa giunta regionale
e le associazioni delle autonomie locali ed alla quale questo Consiglio
prende parte.
1.5.
A fini di chiarezza interpretativa, si richiede che il testo di
legge contenga la dettagliata indicazione dei beni oggetto di tutela
ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, al fine di evitare le
incomprensioni derivanti dall'utilizzo del termine generico "immobili"
e dal fatto che il citato D.Lgs. ha incorporato normative di varia
natura (le leggi n° 1089/39 e n° 1497/39, per esempio).
Tale risultato si può ottenere facendo riferimento ai beni
di cui al Titolo I o al Titolo II, oppure più specificamente
agli artt. 2, 3, 4, 139 e 146 del citato decreto.
2. Osservazioni di carattere specifico
Le
osservazioni puntuali di seguito riportate (elaborate grazie all'apporto
del coordinamento tecnico intercomunale degli uffici edilizia, che
resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti) tendono
ad evidenziare alcuni aspetti critici o controversi che ancora permangono
nel testo di legge, nell'intento di contribuire ad una ulteriore
messa a punto dell'articolato.
Le note sono riferite al testo ed alla numerazione della L.R. n°
52/1999.
2.1. Art. 4, co. 2 lett. d, punto 1)
valutare se al posto della dizione "stessi materiali"
non sia opportuno inserire "materiali dello stesso tipo";
2.2
Art. 4, co. 2, lett. d, punto 2)
sarebbe necessario fornire una definizione esatta del termine "volumi
secondari" che appare assai vago. Eventualmente inserire "come
definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dai regolamenti
edilizi comunali".
2.3. Art 4, dopo il comma 2.
Si propone di introdurre uno specifico comma (2bis) che faccia esplicitamente
salva la possibilità degli strumenti urbanistici comunali
di escludere in tutto o in parte, in specifiche zone o su singoli
edifici, gli interventi previsti dal comma 2 lett. d) o comunque
di stabilirne forme e dimensioni (specie per quanto riguarda talune
fattispecie di interventi ricompresi nella "ristrutturazione
edilizia" che possono risultare inammissibili in taluni ambiti
territoriali). Ciò anche al fine di poter contrastare efficacemente
richieste irragionevoli e spropositate.
2.4.
Art. 4, co. 5bis
Data la ristretta casistica prevista dall'art. 3, sembra pressoché
impossibile che una sommatoria di interventi sottoposti ad attestazione
di conformità possa giungere a configurare un intervento
da assoggettare a concessione edilizia. Risultano perciò
poco comprensibili le motivazioni che hanno portato all'inserimento
del nuovo comma.
Va inoltre rilevato che tale disposizione risulterebbe di difficile
applicazione sul piano procedurale.
2.5.
Art. 4, co. 5ter
Se non meglio esplicitata, questa formulazione, che come noto deriva
da quella contenuta nell'art. 2, comma 60, della Legge n° 662/96,
risulta di difficile interpretazione.
Potrebbe essere l'occasione di specificare finalmente a quale "disciplina"
si intende fare riferimento (norme penali?, sicurezza sui cantieri?,
norme igienico-ambientali? etc.).
2.6.
Art. 6, co. 4
Considerato quanto stabilito dal successivo comma 4bis, ove effettivamente
sussistano ancora "pareri, nulla osta e altri atti di assenso
obbligatori per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia",
la legge dovrebbe a questo punto chiarire in modo univoco e definitivo
quali sono.
Meglio sarebbe invece riformulare il comma 4 specificando chiaramente
che i vari pareri e nulla-osta costituiscono solamente vincolo per
l'esecuzione di specifici interventi (proposti in un'istanza di
concessione o autorizzazione) e non per il rilascio della concessione
o autorizzazione. La stessa potrà essere infatti definita
riportando nel testo la specifica prescrizione sui nulla-osta ancora
non acquisiti.
2.7.
Art. 6, co. 4bis
Appare sicuramente problematica per le strutture comunali un'immediata
applicazione di questo trasferimento di competenze. Dovrebbe essere
prevista una fase transitoria di congrua durata nella quale possa
essere messa a disposizione delle Amministrazioni Comunali una normativa
tecnica di riferimento in materia igienico-sanitaria.
2.9.
Art. 6, co. 4ter
Si propone la seguente modifica: "È facoltà dell'interessato
o del Comune, richiedere all'Azienda USL parere sui progetti
.".
E' infatti essenziale per i Comuni, in casi di particolare complessità,
il poter fare ricorso a strutture specializzate nelle valutazioni
igienico-sanitarie (si pensi ad esempio a progetti relativi a strutture
scolastiche, ricettive, socio-assistenziali, etc.).
Alla fine del comma si propone di aggiungere "il parere sarà
reso dalla AUSL competente entro 30 giorni dalla richiesta",
per consentire comunque ai Comuni di rispettare i tempi fissati
per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni edilizie.
2.9.
Art. 7, co. 10
Si propone che, per le varianti alle concessioni edilizie non riconducibili
all'art. 39, la procedura da applicare possa di volta in volta essere
individuata con riferimento alla effettiva tipologia ed entità
delle opere previste in variante, e non essere necessariamente quella
di una nuova concessione. La possibilità di attuare varianti
in corso d'opera a concessioni mediante D.I.A., ad esempio, costituirebbe
un importante snellimento procedurale, agevolando tra l'altro in
modo significativo l'attività di cantiere.
Occorre inoltre chiarire quali sono le conseguenze in caso di mancato
deposito entro i termini "del progetto dell'opera così
come effettivamente realizzata". Non essendo qualificata nel
nuovo testo come abuso edilizio (soggetto a sanzioni amministrative
e penali) l'esecuzione di varianti riconducibili al primo comma
dell'art.39 (ed all'art.15 della Legge n° 47/85), occorre però
evidenziare che, rispetto al dettato dell'art.15 della legge 47/85,
resta rilevante la violazione della prescrizione dell'art.20 lett.
a) della stessa nel caso di variazione del numero delle unità
immobiliari. Inoltre, potendosi verificare in taluni casi la mancata
e/o ritardata corresponsione degli oneri a conguaglio (specie ove
venga ammesso con l'art.39 l'incremento del numero delle unità
immobiliari), si pone il problema delle sanzioni per l'omesso/ritardato
versamento. Si propone pertanto di integrare il testo con la seguente
frase: "il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art.27 della presente legge nei casi in
cui sia dovuto il conguaglio degli oneri concessori." Resta,
inoltre da valutare l'opportunità di specificare l'eventuale
applicabilità delle sanzioni penali previste all'art.20 lettera
a) della Legge 47/85 nel caso in cui l'art.39 modificato consenta
la variazione del numero delle unità immobiliari.
2.10.
Art. 9, co. 1, lett. a
La nuova formulazione "nonché il rispetto delle norme
di riferimento vigenti" appare meno efficace della precedente
dizione "nonché il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico-sanitarie". Si propone pertanto il ripristino
di quest'ultima, visto che all'art. 6, co. 4bis, lett. a), è
proprio al progettista che vengono attribuite le funzioni di cui
all'art. 220 del T.U.LL.SS.
2.11.
Art. 9, co. 3
Nel caso di nuova D.I.A. presentata a variante di precedente D.I.A.,
sarebbe opportuno precisare che i termini per l'ultimazione dei
lavori restano comunque quelli della D.I.A. originaria.
2.12. Art. 9, co. 5
Si propone di sostituire "presentare una nuova D.I.A."
con "rendere idonea la D.I.A. presentata", in quanto ciò
semplificherebbe notevolmente la gestione amministrativa. Diversamente,
oltre alle evidenti complicazioni procedurali, il Comune sarebbe
costretto a richiedere un nuovo pagamento dei diritti di segreteria,
il che appare del tutto inopportuno.
2.13.
Art. 11, co. 3
Non è ben chiaro perché siano state eliminate le parole
"con il progetto". Non sembrano esserci infatti controindicazioni
ad una attestazione della conformità urbanistico-edilizia
anche in sede di deposito della certificazione di abitabilità/agibilità.
Nei casi in cui intercorresse una certa distanza di tempo tra l'ultimazione
dei lavori e il deposito dell'abitabilità, il controllo del
professionista certificante potrebbe evidenziare eventuali difformità
intervenute durante o dopo la fine lavori.
2.14.
TITOLO III
Si ribadisce che tutte le funzioni che la legge in esame attribuisce
con questo Titolo ai Comuni creeranno notevoli difficoltà
di gestione per le strutture comunali, sia in termini di risorse
umane che di spazi fisici in cui allocare il materiale cartaceo
depositato. E' assolutamente indispensabile provvedere in merito
accompagnando adeguatamente le nuove funzioni con le corrispondenti
risorse
2.15.
Art. 15, co. 1
si segnala il refuso "sua riproduzione", da correggere
con "loro riproduzione".
2.16.
Art. 19, co. 1
non è chiaro il motivo per cui è stata eliminata la
frase iniziale "Fatti salvi i casi di gratuità previsti
dalla presente legge".
2.17.
Art. 26, co. 6
sarebbe opportuno specificare, conformemente con il concetto di
carico urbanistico definito dall'art. 19, che il contributo per
oneri sarà determinato come differenza tra gli importi tabellari
della destinazione finale rispetto a quella di partenza, qualora
gli importi per oneri della nuova destinazione risultino superiori
a quelli della destinazione originaria.
2.18.
Art. 27, nuovo comma 4bis
L'art. 24 del progetto di legge che introduce un nuovo comma 4bis
all'art.27 (a parte un refuso nella rinumerazione dei commi) desta
forti perplessità sia di merito che sotto il profilo applicativo.
La norma sembra porsi in contrasto con l'art 3 della legge n.47/1985,
che stabilisce l'applicazione delle sanzioni per ritardato od omesso
pagamento demandando alle Regioni la determinazione delle stesse
in misura comunque non inferiore, nonchè con l'orientamento
della giurisprudenza in materia (si veda in proposito la recente
sentenza TAR Puglia n.3494 del 6.11.00). La norma proposta prevede
infatti la non applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento
in presenza di una garanzia fidejussoria (che copre del resto solo
l'importo degli oneri e non eventuali sanzioni), senza peraltro
stabilire alcun termine. Ciò andrebbe a creare un'evidente
disparità di trattamento nei confronti di coloro che invece
rispettano i termini di pagamento. La norma inoltre è sicuramente
di non facile applicazione, venendo a creare non poche difficoltà
per gli uffici comunali sia riguardo ai controlli da effettuare
su tutte le scadenze di pagamento che per l'attivazione delle procedure
per la riscossione delle polizze solitamente complesse e non brevi.
Si propone pertanto l'eliminazione del comma.
2.19.
Art. 28, co. 3
occorre aggiungere dopo "autorità comunale" le
parole "competente".
2.20.
Art. 30
nella rubrica si suggerisce di aggiungere "dell'atto abilitativo"
dopo "titolare".
2.21.
Art. 31, co. 7
occorrerebbe specificare se con l'espressione "autorità
comunale competente" si intende attribuire al Dirigente il
compito di redigere l'elenco mensile degli abusi, oppure si indica
ancora, seppur con altra terminologia, il Segretario comunale.
2.22.
Art. 32, co. 3
sarebbe opportuno fornire una definizione precisa di "cubatura
accessoria", in quanto l'utilizzo di un termine così
vago potrebbe determinare l'insorgere di notevoli dubbi interpretativi
in fase di applicazione pratica della norma, ampliando i rischi
di contenzioso.
2.23.
Art. 32, co. 3bis
si suggerisce di sostituire il termine "concessione" con
"titolo abilitativo".
2.24.
Art. 33, co. 2
in considerazione dell'abrogazione della legge 392/78 per quanto
relativo alla determinazione del costo base, occorre prevedere un
diverso metodo di calcolo della sanzione pecuniaria oppure un aggiornamento
periodico delle rilevazioni da parte della Regione. In riferimento
all'attribuzione agli uffici tecnici comunali del compito di stimare
l'aumento del valore venale degli immobili si ritiene auspicabile
che la Regione medesima fornisca degli appositi parametri o rilevazioni
statistiche che possano rendere quanto più possibile oggettiva
tale stima.
Appare inoltre indispensabile prevedere una congrua fase transitoria
prima dell'effettivo trasferimento della funzione.
2.25.
Art. 33, co. 3
al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio si ritiene
opportuno attribuire al Comune, e non alla Provincia, la facoltà
di valutare l'opzione della sanzione ripristinatoria in alternativa
a quella pecuniaria. Il Comune potrà poi per la valutazione
avvalersi di un organismo apposito (ad esempio della commissione
edilizia, ove costituita), o ricorrere a consulenti esperti da reperire
anche presso altri Enti.
2.26. Art. 34, co. 2
si propone di aggiungere alle ipotesi sanzionate anche quella dell'assenza
di attestazione di conformità per le opere di cui all'art.
4, comma 1, lettera g-bis). Si ritiene inoltre opportuno che il
legislatore specifichi quale norma sanzioni il mutamento di destinazione
d'uso di cui all'art. 4, comma 1, lett. e).
In merito al trasferimento agli uffici comunali del compito di valutare
l'aumento del valore venale si richiamano le osservazioni già
esposte in riferimento all'art. 33, co. 2.
2.27.
Art. 34, co. 4
si propone di sostituire l'espressione "anche non vincolati"
con "anche vincolati, ma senza incidenza sul bene oggetto di
tutela", in quanto le violazioni che incidono sul bene oggetto
di tutela risultano già sanzionate dal più restrittivo
comma 3.
2.28.
Art. 34 bis e ter
si esprimono forti perplessità in merito all'introduzione
di una simile norma. In particolare si evidenzia che:
1) da un lato si esplicita la facoltà del Comune di verificare
anche a campione la validità delle D.I.A., e dall'altro,
con evidente contraddizione, si pone un gravissimo limite all'esercizio
del potere sanzionatorio laddove l'invalidità venga riscontrata.
Con ciò viene di fatto deresponsabilizzata e dequalificata
in larga misura la figura del tecnico asseverante, mentre andrebbe
al contrario rafforzato e valorizzato il ruolo dei professionisti
nel perseguire, al pari dell'A.C., il rispetto della disciplina
urbanistico-edilizia e, più in generale, nell'azione di tutela
e di valorizzazione delle risorse del territorio ispirata dalla
L.R. n° 5/95 e definita dagli strumenti urbanistici vigenti.
2) la tutela dell'"affidamento" qui affermata costituisce
una inopportuna "estensione" della costante interpretazione
giurisprudenziale di tale principio, che riconosce tale affidamento
solo in presenza di un atto rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.
Si ricorda che la D.I.A. non è un atto "della"
P.A., ma solo "depositato presso" la P.A.
3) è necessario chiarire quali siano le D.I.A. "inidonee"
e come si distinguano dalle D.I.A. "invalide".
4) occorre inoltre di specificare che i lavori iniziati in forza
di una D.I.A. inidonea sono comunque abusivi e quindi soggetti al
sanzionamento.
2.29.
Art. 35
si segnala l'esiguità delle sanzioni previste per l'annullamento
dell'atto abilitativo e pertanto si propone di mantenerlo nei termini
previsti dalla normativa attuale o eventualmente di riconsiderare
in aumento il sanzionamento previsto all'art. 34 bis. Sarebbe, inoltre,
auspicabile l'individuazione puntuale dei vizi suscettibili di eliminazione.
2.30.
Art. 36
si propone di sostituire nella rubrica il termine "concessione"
con "titolo abilitativo". In merito al trasferimento agli
uffici comunali del compito di valutare l'aumento del valore venale
si richiamano le osservazioni già esposte in riferimento
all'art. 33, comma 2.
2.31.
Art. 37, co. 3
l'applicazione delle procedure previste per l'esame delle concessioni
e autorizzazioni ordinarie agli accertamenti di conformità
dovrebbe essere in parte mitigata per evitare evidenti contrasti
con quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale (art. 13
della L. 47/85) che prevede il silenzio-rifiuto allo scadere dei
sessanta giorni. Si propone di prevedere uno strumento quale la
diffida a pronunciarsi sull'istanza (non al "rilascio")
stabilendo un termine temporale appropriato (comunque superiore
ai quindici giorni).
2.32.
Art. 37, co. 4
sarebbe opportuno specificare come si calcola la somma prevista
al titolo IV nei casi di concessione o autorizzazione gratuita.
2.33.
Art. 39
appare opportuno mantenere la normativa vigente quanto al divieto
di aumentare, attraverso la variante ultimativa le unità
immobiliari previste nell'originario atto abilitativo. Per l'aumento
del numero delle unità immobiliari in corso d'opera (che
se attuato in maniera indiscriminata può determinare in taluni
casi gravi scompensi urbanistici) appare più opportuno il
ricorso ad una variante da presentarsi eventualmente con D.I.A.,
come sopra suggerito in riferimento all'art. 7, comma 10.
Sarebbe inoltre di grande utilità sotto il profilo della
semplificazione amministrativa esplicitare che gli interventi previsti
all'art. 39 sono consentiti anche in zona vincolata ai sensi del
D.Lgs. 490/99 Titolo II, sempre che tali interventi non siano riconducibili
alle fattispecie soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 151 del citato decreto.
2.34. Art. 44. co. 2
alla luce di quanto stabilito dalla recente L.R. n° 7/2001 sulla
fissazione dei termini temporali per l'adozione dei Piani Strutturali
ex L.R. n° 5/95, si propone di sostituire il periodo iniziale
del comma con la frase "conservano efficacia fino all'approvazione
dei Regolamenti Urbanistici ex art.28 della L.R. n° 5/95".
Senza questa modifica moltissimi Comuni si troverebbero a dover
attuare varianti assai complesse e delicate alla normativa tecnica
di un PRG ormai in scadenza, e ciò proprio in concomitanza
con la fase di formazione del Piano Strutturale. Tale eventualità
andrebbe assolutamente evitata.
2.35.
Art. 44, co. 4
si rileva la mancata sostituzione della dizione "Istruzioni
Tecniche" con "Regolamento";
2.36.
Art. 45, co. 4
anche qui si rileva la mancata sostituzione della dizione "Istruzioni
Tecniche" con "Regolamento". Sarebbe opportuno prevedere
l'abrogazione della legge regionale n. 88/1982 a decorrere dal sessantunesimo
giorno, al fine di mantenere il coordinamento con il termine stabilito
all'art. 44, comma 4.
2.37.
Si valuta infine favorevolmente la prevista abrogazione del comma
3 dell'art. 42 della L.R. 39/2000, che risulta in palese contrasto
con le finalità della L.R. n. 52/1999.
Si
ribadisce che qualora la commissione consiliare competente intenda
avviare un lavoro di approfondimento e confronto sui numerosi punti
sollevati nel presente parere, questo Consiglio resta disponibile,
unitamente al coordinamento delle strutture tecniche, per ogni necessario
contributo.
|