Proposta
di Legge Regionale n° 87
d'iniziativa del Gruppo consiliare Alleanza Nazionale
Interventi regionali nel campo della sicurezza dei cittadini
PARERE
OBBLIGATORIO
1. In ordine alla tematica della sicurezza, il Consiglio delle autonomie
locali ha già espresso le proprie posizioni ed indicazioni
con il parere rilasciato in data 16 febbraio 2001, che ricomprendeva
le quattro proposte di legge al momento presentate in Consiglio
regionale. Anche l'ulteriore proposta ora presentata viene quindi
valutata sulla base degli elementi del richiamato parere che qui
si conferma.
2.
Preliminarmente, si ribadisce l'estremo rilievo che questa tematica
assume per gli enti locali, che ne sono investiti in modo diretto.
Si ritiene quindi importante, e si avanza una richiesta in tal senso
alla commissione consiliare, che questo Consiglio delle autonomie
sia informato del proseguo dei lavori consiliari su queste proposte
di legge e che, qualora si giunga ad un testo complessivamente innovato
e rielaborato, vi sia un ulteriore coinvolgimento di questo stesso
Consiglio, come del resto previsto dall'articolo 12, comma 2, della
L.R. n. 36/2000.
3.
Nel suo complesso la proposta n.87 risulta affrontare in modo ampio
la problematica, seppure con procedure eccessivamente schematiche.
Di taglio innovativo, rispetto alle previsioni tradizionali è
la "V.I.S. - Valutazione dell'impatto sulla sicurezza"
e la gestione del "Transito dei nomadi", anche se di complessa
e costosa applicazione.
4.
Nel merito delle singole previsioni, si osserva che all'art. 4,
quando si prevede l'incentivazione regionale all'istituzione di
un "Assessorato alla Sicurezza" nei comuni con più
di 15.000 abitanti, non si tiene conto di specifiche realtà
locali e anche di scelte organizzative che possono essere presenti
in enti con minore numero di abitanti. Quest'indicazione unicamente
numerica sull'ammissibilità ai finanziamenti, comune ad altre
proposte di legge esaminate (anche se, in questo caso, il parametro
appare più coerente al cambiamento del sistema elettorale),
è riduttiva rispetto alle esigenze di taluni enti che possono
avere invece in materia forme organizzative più consistenti
ed efficaci rispetto a comuni di maggiore consistenza abitativa.
Inoltre, la mancata previsione di possibilità associative
tra Comuni appare anacronistica rispetto alla tendenza generale
ed esclude a priori ogni possibilità di finanziamento a favore
di Enti di minori consistenza, a prescindere dalle reali necessità
in materia.
5.
Quanto detto vale anche per il contenuto del successivo art. 5,
relativo all'istituzione del vigile di quartiere".
6.
Per quanto attiene l'art. 6, relativo all'utilizzo degli Istituti
di Vigilanza privata, mentre si concorda sull'opportunità
affidata ai Comuni nell'esercizio dei servizi di vigilanza e custodia
di beni comunali, non si ritiene invece assolutamente condivisibile
l'impiego di istituti privati nell'attività di controllo
del territorio, in quanto questo è un compito che attiene
alla sola funzione pubblica di Polizia, che già necessita
di un più adeguato livello di coordinamento interno.
7.
Per quanto attiene alla previsione che la vigilanza privata segnali
direttamente all'Autorità Giudiziaria eventuali reati non
si esprimono particolari giudizi in merito, ma si ritiene che la
stessa dovrebbe invece essere soprattutto integrata dall'obbligo
di segnalare ogni situazione meritevole di osservazione ai fini
della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico alle autorità
di Polizia istituzionalmente competenti sul territorio, (Carabinieri,
Commissariato di P.S.) per contribuire così, nei fatti, sempre
restando nell'ambito delle competenze tradizionali della vigilanza
privata, all'effettivo controllo del territorio.
8.
In ordine alla questione dei sistemi elettronici, si rileva che
l'art. 7 ha il limite dell'indicazione rigida di un parametro numerico
di abitanti (25.000) a prescindere dalle effettive esigenze del
contesto. Può essere invece condivisa l'ipotesi di attribuire
la facoltà agli enti locali di utilizzare sistemi elettronici
di rilevamento per la vigilanza e la prevenzione dei reati nelle
aree urbane.
Per superare la rigida limitazione numerica relativa agli abitanti,
presente sia nell'articolo in esame che nei precedenti articoli
4 e 5, si potrebbe fare ricorso alla preventiva "valutazione
dell'impatto sulla sicurezza" di cui parla la stessa proposta
di legge. Si otterrebbe cioè una valutazione relativa all'effettiva
situazione e delle conseguenti necessità e si amplierebbero
così le competenze della procedura proposta, rendendone maggiormente
motivata l'introduzione.
9.
L'art. 9, relativo alle attività demandate ai Comuni in materia
di gestione delle aree di transito dei nomadi, contiene un'incongruenza
ai commi 2 e 3, quando tratta in un unico contesto le funzioni di
sorveglianza e quelle di gestione delle stesse aree, così
sovrapponendo le competenze della Polizia Municipale (comma 2) a
quelle delle organizzazioni del volontariato che operino a favore
dei nomadi (comma 3). E' necessario tenere distinte con chiarezza
dette funzioni in quanto quelle di vigilanza attengono alla competenza
degli organi di Polizia mentre quelle di gestione sono attinenti
a funzioni sociali e del volontariato.
Va in ogni caso segnalata che questa disposizione introduce una
nuova competenza per i comuni, cui devono di conseguenza essere
attribuite nuove risorse umane e finanziarie per lo svolgimento
della stessa.
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