P.d.l
n. 89 " Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'
attività di trasporto sanitario"
Parere
obbligatorio
1.
Il giudizio complessivo sulla proposta di legge in esame è
in via di principio positivo, in quanto essa si colloca fra le leggi
regionali che attuano il disposto delle leggi Bassanini prevedendo
il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni
ai Comuni, al fine di realizzare il decentramento e lo snellimento
dell' azione amministrativa.
Tuttavia si osserva che il contenuto proprio della funzione trasferita
appare di scarso valore dispositivo e discrezionale, posto che da
un lato le caratteristiche dei mezzi saranno altrimenti stabilite
(vedi, al riguardo il successivo punto 2) e che la vigilanza e controllo
vengono effettuate dalla commissione della AUSL. Si pone quindi
anche in questo caso un problema, già presente in varie altre
materie, del rapporto tra i Comuni gestori di determinate funzioni
e gli organi tecnici regionali o comunque esterni (qui la commissione
AUSL, altrove i Geni civili, l'ARPAT,ecc.) che devono intervenire
su tali funzioni. E' necessario che i rapporti tra questi soggetti
siano definiti dalla legge e che gli eventuali relativi costi siano
dalla stessa legge coperti adeguatamente.
2.
Rispetto alla precedente L.R. n. 60\1993, che viene ora abrogata,
la presente proposta disciplina solo alcuni aspetti generali della
materia rinviandone la specificazione in parte ad un successivo
regolamento ed in altra parte a decreti dirigenziali. In particolare,
è rinviata al regolamento la definizione delle modalità
per il rilascio e per la modifica dell' autorizzazione all' esercizio
dell' attività di trasporto sanitario e per l'utilizzo delle
autoambulanze nonché la composizione della Commissione di
Vigilanza. Sono invece rinviate a decreti dirigenziali le tabelle
dei requisiti tecnici del personale e delle attrezzature.
A questo riguardo, si rileva che le indicazioni di legge appaiono
alquanto generiche e si ritiene opportuna una più specifica
definizione di quali elementi devono essere necessariamente oggetto
di disciplina regolamentare.
3.
Posto che la materia oggetto di regolamento incide direttamente
sull'esercizio della funzione attribuita ai comuni e che la competenza
regolamentare è esercitata dalla giunta regionale, si richiede
che sia espressamente previsto che, ai fini dell'emanazione di detto
regolamento, debbano essere sentiti gli enti locali o in forma specifica
o nella sede di concertazione definita tra giunta regionale ed associazioni
delle autonomie locali.
E' questo un profilo di ordine generale che concerne tutta l'attività
normativa secondaria regionale ma che trova anche in questo caso
necessità di attuazione e di espressa definizione.
4.
In base al principio fondamentale di autonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali nelle materie loro attribuite (sancito dall'art.4,
comma 3, lettera l, della legge n.59/1997 ed espresso altresì
nella riformulazione dell'articolo 117 Cost. di cui alla legge di
riforma del titolo V della costituzione attualmente in attesa di
referendum), si richiede inoltre che la proposta di legge non riservi
esclusivamente al regolamento regionale la disciplina di dettaglio
ma individui uno spazio per l' intervento autonomo del potere regolamentare
comunale, stabilendo espressamente gli ambiti di competenza dei
due regolamenti od in alternativa prevedendo che il regolamento
regionale possa regolare interamente la materia finchè non
intervenga, sulle parti ad esso riservate, quello comunale.
5.
Diversamente da quanto era quanto stabilito dall' art. 6, comma
7, della L.R. n. 60\1993, in caso di revoca dell'autorizzazione
non è esplicitato l'effetto preclusivo di nuova autorizzazione
per un determinato periodo di tempo. Si chiede di valutare se tale
effetto debba essere previsto.
6.
Date le modalità di differimento dell'entrata in vigore della
legge di cui all'art.8, appare opportuno disporre che il regolamento
regionale e le tabelle debbano essere pubblicate sul BURT in modo
contestuale.
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