P.d.L. n. 105 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni".

PARERE OBBLIGATORIO

1. Giudizio Generale.

1.1 La proposta di legge in esame si colloca a pieno titolo nel quadro normativo relativo alla legislazione statale in materia di contributi finalizzati ad incentivare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, che conosce una disciplina unitaria, rispetto al complesso della disposizioni in cui la stessa disciplina si rinviene ( D. lgs n. 112/98 - art. 3, L. 142/90 - art. 11, come sostituto dalla L. 265/99), solo con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che ha fornito al tempo stesso un'utile chiave di lettura della vigente legislazione regionale di riferimento.

In merito alla PdL in oggetto il C.d.A.L. sottolinea positivamente come la stessa, nel dare attuazione al disposto dell'art. 33, comma 4 del citato D. lgs. n. 267/2000 si prefigge, nel contempo, l'obbiettivo di realizzare una più avanzata definizione legislativa delle procedure per l'adozione del programma di riordino territoriale, al fine di realizzare una più efficiente gestione delle funzioni amministrative da parte degli enti locali, tramite il loro diretto coinvolgimento.

1.2 Tale giudizio positivo è rafforzato dalla considerazione che il progetto di legge non doveva obbligatoriamente essere presentato ai fini dell'adempimento delle disposizioni statali in materia, in quanto la legislazione regionale contempla già l'identificazione delle fonti per provvedere all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi (cfr. LL.RR. 85,87 e 88 del 1999).

1.3 Sulla scorta delle precedenti valutazioni e in considerazione del fatto che tutte le proposte avanzate in sede di concertazione dall'ANCI, UNCEM e URPT alla Giunta regionale sono state integralmente recepite nel testo proposto all'approvazione del Consiglio regionale, il C.d.A.L. esprime parere favorevole, invitando il Consiglio e la Giunta regionale a tenere nella dovuta considerazione le osservazioni espresse al successivo punto 2.
In relazione a quanto precede si segnala alla Commissione competente che, evidentemente per mero errore materiale, nella relazione illustrativa (pag. 4), laddove nell'esplicitare le disposizioni di cui all'art. 8 si precisa che sono escluse da incentivazione le forme obbligatorie di associazioni, risulta citato erroneamente il riferimento " all'esercizio associato di servizi svolto in forma economica e imprenditoriale", posto che tale previsione non risulta più contenuta nel medesimo art. 8, comma 6, in accoglimento appunto della proposta di modifica avanzata dagli EELL in sede di concertazione.


2. Osservazioni specifiche

2.1 Convenendo sulla posizione espressa dall'UNCEM, questo Consiglio esprime parere negativo in ordine alla disposizione di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), che opera una scissione fra la figura della comunità montana e quella dell'unione di comuni. Si ritiene che la particolare unione costituita dalla comunità montana possa potersi diversamente modulare in relazione alle esigenze di esercizio di una determinata pluralità di funzioni senza per questo dover essere penalizzata nell'accesso ai contributi della legge.
Si richiede pertanto la cancellazione della suddetta lettera b) del comma 3 dell'art. 8.

2.2 In merito all'art. 12 (disposizioni transitorie), comma 3, con specifico riferimento al termine del 30 novembre del 2001 indicato per la richiesta di contributo, si segnala l'esigenza di verificare attentamente se detto termine risulta congruo in relazione ai presumibili tempi di effettiva entrata in vigore della legge.
Si suggerisce , in via subordinata, di valutare l'opportunità di delegificare detta procedura, demandando la stessa ad apposito bando regionale.

2 .3 Sempre in merito alla fase transitoria di cui all'art. 12, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere che i criteri per la concessione dei contributi a decorrere dall'anno 2001, siano definiti dalla Giunta, di concerto con gli Enti Locali.
Se infatti la competenza di Giunta appare giustificata nella fase transitoria dalla mancanza del programma di riordino territoriale, che a regime deve definire condizioni e requisiti per l'incentivazione, non per questo deve venir meno, nella fase istruttoria della definizione dei criteri
( ulteriori rispetto a quelli di cui agli art.8 e 9 della legge in esame) la partecipazione degli enti locali, partecipazione che in sede consiliare sarebbe assicurata dall'intervento di questo Consiglio delle Autonomie.




 

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