P.d.D.
n. 338 - Piano Integrato Sociale Regionale per l'anno 2001.
PARERE
OBBLIGATORIO
1. Giudizio generale.
In ordine al piano in oggetto si sottolinea positivamente che le
disposizioni ivi contenute risultano coerenti al complesso delle
norme statali e regionali di riferimento, nonché rispettose
dei percorsi istituzionali attuativi della riforma "Bassanini"delineati
dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72", essendo valorizzato
il protagonismo dei livelli istituzionali decentrati e promosso
il ruolo degli EE.LL., in particolare dei Comuni titolari delle
competenze.
Lo stesso piano, infatti si raccorda alle scelte di sviluppo delle
comunità locali tramite la programmazione decentrata realizzata
con i piani di zona approvato dalle articolazioni zonali delle Conferenze
dei Sindaci.
Sono pertanto salvaguardati, in via generale, i principi di sussidiarietà
contenuti nella L.R. 11 agosto 1999, n. 49 in tema di programmazione,
ampiamente sanciti dalla surrichiamata L.R. 72/97. Gli EE.LL. infatti
sono deputati a svolgere un ruolo attivo di indirizzo, programmazione
e gestione delle politiche integrate del settore.
2 La
spesa sociale
La
politica regionale di aggregare le risorse destinate al settore
degli interventi sociali, culminata nelle istituzioni del fondo
sociale regionale (L.R. 72/97) ha trovato applicazione anche a livello
nazionale con la costituzione del Fondo Nazionale Politiche Sociali
(FNPS) previsto dalla L.R. 328/2000.
Il FNPS oltre a dare certezze in ordine ai tempi e modalità
di trasferimento alle Regioni, rifinanzia in modo significativo
gli interventi in materia, con risorse pari a L. 1.800 miliardi
nel primo biennio ad integrazione di quelle stanziate delle leggi
di settore
Come si evince dalle tabelle n. 1 e 2 contenute nella Sezione I
del PISR (pag. 47 e 48) al FRAS che si attesta per il 2001 su 66.900
milioni, si aggiungono le risorse derivanti dal FNPS pari a L. 96.017
milioni.
Le risorse per la spesa sociale per l'anno 2001 pertanto risultano
essere pari a L. 162.917 milioni.
Dal quadro finanziario predetto emerge un incremento considerevole
delle risorse destinate alla spesa sociale, che si attestava nell'anno
2000 su 52.732 milioni.
L'auspicio è che tale previsione possa essere mantenuta ed
incrementata per gli anni successivi.
3
Raccomandazioni
3.1
Da un'analisi del quadro finanziario del Piano si evince che le
risorse da attribuire ai Comuni quale contributo a titolo di incentivo
per la gestione associata ammontano, in sede di primo riparto per
l'anno 2001, a L. 5.000 milioni, pari al 20% di quelle contenute
nel cap. 17.008 (FRAS - attività di gestione) Nei sensi predetti
risultano rispettate le previsioni contenute nell'art. 15 della
LR.. 72/97 che prevede di riservare una quota compresa fra il 10
e il 20% dei contributi del fondo a parametro.
Al riguardo, tuttavia occorre osservare che da dette risorse risultano
inizialmente detratte le somme necessarie a garantire la soglia
minima per i Comuni montani, insulari e parzialmente montani (pari
a L. 40.661.670) e le somme relative al cofinanziamento del 20%
dei programmi per le politiche di immigrazione (art. 58 DPR 394/99)
(pari a L. 765.705.819).
Con tale decurtazione, allo stato iniziale, l'incentivo per la gestione
associata si attesta al di sotto del 18% del fondo a parametro.
Se è pur vero che le disposizioni legislative sono rispettate,
occorre sottolineare tutta l'importanza che riveste la gestione
associata per un effettivo decollo delle politiche integrate. E'
auspicabile pertanto che la G.R. dia rapida attuazione alle previsioni
contenute nella lett. h) parte narrativa e dispositiva del provvedimento.
3.2
In merito all'attribuzione di un budget per i piani territoriali
di contrasto della povertà, ripartito a titolo sperimentale
fra i Comuni capoluogo e i Comuni con oltre 30.000 residenti si
segnala la necessità, a regime ( ) che tale previsione possa
essere estesa a tutti i Comuni nel cui territorio si registrano
gravi conflitti sociali derivanti da situazioni di estrema povertà,
spesso connesse a flussi migratori che possano interessare anche
i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.
3.3
In ultimo si segnala alla G.R. e al C.R. l'esigenza di rendere più
coegenti le opzioni individuate nell'ordine del giorno approvato
dal Consiglio regionale nella seduta del 1 febbraio 2000, collegato
alla L.R. 22/2000, con il quale, nel recepire gli indirizzi contenuti
nella Risoluzione del C.R. 28/7/98, viene ribadita l'esigenza di
rafforzare gli strumenti della partecipazione e della collaborazione
con i Comuni in attuazione dei principi ispiratori della riforma
(Dlgs. 229/99), onde consentire agli Enti Locali l'effettivo sviluppo
organizzativo delle Segreterie tecniche delle Conferenze dei Sindaci
che allo stato attuale non riescono ad esprimere la necessaria efficacia
di azione, propria del complesso sistema di progettazione sociale.
4.
Osservazioni
4.1 In relazione al quadro finanziario si rileva la non corrispondenza
fra le risorse di cui al cap. 17008 riservate ai Comuni e indicate
nella Tab. 3 (L. 20.000.000.000) e il totale delle risorse ripartite
a parametro di cui alle tab:5 (L. 21.005.990.476), così come
risulta non correttamente riportata, alla Tab. 3, la somma destinata
alla gestione associata (5.000.000.000), in quanto non si è
tenuto conto delle risorse detratte per garantire la soglia minima
ai Comuni montani, insulari e parzialmente montani, nonché
delle risorse relative al cofinanziamento dei programmi per le politiche
di immigrazione, a cui si è fatto cenno al prec. punto 3.1.
Analogamente si rileva la necessità di modificare le parti
descrittive del Piano che fanno riferimento a detti finanziamenti.
4.2 In merito alla previsione contenuta nel paragrafo 4.3.2 del
piano relativamente alle facoltà
concessa alla G.R. di emanare un bando regionale per finanziare
progetti di investimento presentati da Enti Locali e Aziende UU.SS.LL.,
si osserva che il ricorso al "bando" risulta lesivo dell'autonomia
degli EE.LL. attribuendo ai medesimi un ruolo meramente burocratico,
e pe questo in palese contrasto con i principi generali contenuti
nella L.R. 49/99 e specificatamente con il disposto dell'articolo
15 della medesima legge.
Si propone, pertanto, di modificare il paragrafo 4.3.2, 2° cap.,
sostituendo la dizione "Bando regionale" con "criteri
selettivi".
4.3 In ordine alla previsione contenuta nel paragrafo 4.7.1, 2°
cap.(pag.78) laddove si recita
che alla Conferenza dei Sindaci partecipano oltre al Presidente
della Provincia ed il Direttore Generale dell'Az. U.S.L. di riferimento,
anche gli organismi non lucrativi di utilità sociale, si
osserva che la previsione, pur rispettando il dettato della L. 328/2000,
rischia di creare difficoltà operative in assenza di un'attenta
riflessione circa i rapporti intercorrenti fra il livello più
propriamente istituzionale di spettanza degli Enti Locali e dell'Az.
USL ed il ruolo dei soggetti del Terzo settore. E' indubbio affermare
che i principi sanciti dalla più volte citata L.328/2000
indicano un processo che porta ad un generale coinvolgimento del
settore "no profit"per la gestione e l'offerta dei servizi
alla persona.Tale processo tuttavia necessita di un'analisi precisa
a cui deve seguire la definizione di procedure e modalità
operative da concordare con tutti gli attori del sistema.
Nei sensi predetti si propone,pertanto:
al paragr.4.7.1 - 2° cap. pag.78, cassare le parole: "nonché
i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge, con i
quali si provvede a quanto disposto con l'art. 3, comma 2, lettera
b) della medesima. e sostituire con:
" La Giunta regionale è incaricata di definire, previa
concertazione con gli enti e
organismi interessati, modalità e procedure per il coinvolgimento
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della citata L. 328/2000,
al fine di provvedere a quanto disposto con l'articolo 3, comma
2, lettera b) della medesima.
Si potrebbe altresì prevedere che la Conferenza allargata
ai rappresentanti del terzo settore svolga un ruolo di assemblea
per l'individuazione di indirizzi, mantenendo alla Conferenza come
attualmente strutturata il potere decisionale finale.
4.4
Si sottolinea l'esigenza che tutti i riferimenti che il PISR fa
ai soggetti che possono erogare
servizi alla persona siano comprensivi delle Onlus e del no.profit
e non solo della cooperazione; si cita ad esempio la stesura del
paragrafo 5.8 punto 2) che così recita: "consentire
agli operatori che già lavorano nei servizi pubblici e nelle
cooperative sociali, di ottenere una qualifica riconosciuta a livello
regionale.
4.5
In merito all'All:B "Affidamento a terzi di servizi alla persona
da parte degli Enti pubblici
-Direttive", si osserva quanto segue:
La legge 328/2000 " legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" definisce agli articoli
6 e 8 i compiti della Regione e dei Comuni, assegnando alle Regioni
funzioni di indirizzo, mentre riserva ai Comuni i compiti di "
programmazione, progettazione e di realizzazione del sistema locale
dei servizi sociali a rete
." L'allegato B del PISR "Affidamento
a terzi di servizi alla persona da parte di Enti pubblici:direttive"
entra invece nel merito della gestione definendo addirittura i punteggi
che devono essere applicati nelle gare, le quali dovrebbero essere
espletate qualunque sia l'importo:Inoltre, l'allegato B è
in palese contraddizione con quanto detto alle pagine 90 e 91 dello
stesso PISR, con il quale e giustamente si afferma che spetta all'Amministrazione
comunale determinare le procedure disponendo solo che siano rispettati
i principi di pubblicità e trasparenza: Si fa altresì
presente che la L. 328/2000 agli artt.1,3 e 5 rimanda ad un concetto
di welfare di comunità che valorizzi tutte le realtà
del no-profit presenti sul territorio, pianificando le risorse e
gli interventi in una " costruzione complessa" dei servizi
sociali, dei quali è responsabile l'amministrazione comunale;tutto
questo viene contraddetto dall'allegato B che individua comunque
gare "al maggior ribasso", secondo una modalità
di assegnazione dei punteggi che fa diventare determinante il fattore
relativo al parametro economico:Infatti i punteggi previsti per
l'aggiudicazione e riferiti alla valutazione del merito tecnico-organizzativo
ed alla valutazione della qualità dell'offerta sono, in effetti,
da una parte legati ai requisiti di accesso, e dall'altra, di fatto,
favoriscono solo le grosse cooperative, penalizzando non solo la
piccola cooperazione, ma soprattutto non tenendo conto di tutto
il settore no.profit presente nella realtà toscana.
Stante il carattere transitorio del Piano, si propone lo stralcio
dell'All.B, la cui definizione deve necessariamente attendere l'emanazione
delle disposizioni attuative della L328/2000,ed essere oggetto di
una valutazione approfondita,concertata con le parti interessate
al sistema del welfare.
4.6 Si osserva che l'elaborazione del Piano in esame non è
conforme al modello analitico dei
piani e programmi regionali approvato con deliberazione della Giunta
regionale n.186 del 26.2.2001.L'impostazione attuale infatti non
segue una successione logica, che partendo dall'esame e studio della
situazione conduce all'individuazione dei possibili interventi e
dei relativi strumenti per la loro attuazione, all'analisi della
loro fattibilità per giungere, infine,alla descrizione del
sistema di verifica e di controllo. Più precisamente il Piano
in esame pur contenendo gli elementi sopra descritti , segue una
elaborazione confusa, di difficile applicazione: Si invita la Giunta
regionale ed il Consiglio regionale a tenere nella considerazione
dovuta le osservazioni espresse onde assicurare l'adozione di uno
strumento di pianificazione agile che individui al proprio interno
procedure più semplificate.
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