P.d.D.
n. 341- "Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per
l'educazione permanente 2001/2002"
RELAZIONE
TECNICA
PARERE OBBLIGATORIO
1.
Giudizio generale
1.1
Si esprime un giudizio sostanzialmente positivo circa il Piano in
oggetto il cui contenuto risulta
coerente con il quadro normativo di riferimento, nonché con
le disposizioni programmatiche del DPEF di recente approvazione,
con specifico riferimento alla parte che all'interno della strategia
culturale individua l'impianto di un sistema integrato di educazione
degli adulti.
E' condivisibile l'intento di procedere ad un adeguamento e riordino
della normativa regionale del settore (legge regionale 19 giugno
1981, n. 53); sì da rendere la medesima adeguata al complesso
dei provvedimenti legislativi nazionali volti a riformare il sistema
dell'istruzione, nonché rendere la stessa coerente ai principi
ispiratori della legge regionale n.49/99 in materia di programmazione.
1.2.
E' altresì condivisibile la scelta operata di realizzare
una programmazione dell'offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, recependo
la prospettiva delineata dal disposto di cui al Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n.112, nonché in attuazione degli indirizzi
definiti dall'accordo 2 marzo 2000 Stato - Regioni - Autonomie Locali
sull'educazione degli adulti.
Nella costruzione del nuovo sistema di Welfare assume valore strategico
l'obiettivo di realizzare politiche per l'istruzione e la formazione
non più come politiche di settore, bensì quali interventi
fondamentali del sistema.
1.3
La parità scolastica, realizzata ormai da tempo da parte
dei Comuni con una corretta
applicazione della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 "Interventi
per il diritto allo studio" trova ampia conferma nel Piano
in esame (Paragraf. 3.3) che in attuazione del disposto dell'art.
1, comma 1, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, assume tale principio
quale opzione strategica per la creazione di un sistema scolastico
integrato, nel quale scuole statali convivono e cooperano con le
scuole non statali, dentro un orizzonte comune di regole vincolanti
(finalità, obiettivi, standards, valutazione, controllo,
interventi finanziari, personale), secondo il dettato costituzionale
(art. 33 Costituzione).
Il sistema scolastico integrato delineato dunque consente di garantire
agli utenti l'esercizio effettivo del diritto alla libera scelta.
1.4
E' condivisibile la scelta operata di identificare l'ambito territoriale
di riferimento tendenziale
sia per il sistema locale relativo
all'educazione degli adulti (Paragraf. 2.2.5del Piano) che per la
programmazione delle politiche per l'istruzione (progetti integrati
di area (Paragraf. 3.5 del Piano) nelle zone socio - sanitarie definite
dalla L.R. 72/97 e confermate come maglia territoriale per gli aspetti
educativi dalla L.R. 22/99.
Tali ambiti territoriali costituiscono infatti già il bacino
ottimale della programmazione regionale in diversi settori; pertanto
il progressivo adeguamento agli stessi previsto dal Piano, può
rappresentare il giusto obiettivo da perseguire, onde realizzare
un'effettiva integrazione delle politiche per la creazione del nuovo
sistema di Welfare.
Al riguardo si richiamano le osservazioni espresse al successivo
pnto 3.1..
2.
RACCOMANDAZIONI
2.1
In merito al tema relativo all'educazione degli adulti il Piano
in esame, recependo le indicazioni
dell'accordo del 2 marzo 2000 della Conferenza Stato - Regioni e
Autonomie locali, indica le linee di indirizzo per l'avvio del sistema.
Il Comune, secondo le indicazioni dello stesso Accordo e del D.Lgs
112, è il punto cardine della programmazione dell'offerta
formativa, attraverso il Comitato locale, ruolo che non poteva essere
disconosciuto negli indirizzi regionali, tanto che il livello locale
del sistema EDA è indicato come la sede di avvio del processo
di programmazione territoriale (pag. 21). La stesura del Piano di
Indirizzo, presenta, tuttavia, ancora aspetti che dovranno essere
in seguito definiti e coordinati, soprattutto, perché siano
distinti e rispettosi ognuno delle proprie competenze, i ruoli delle
Province e dei Comuni. Al riguardo si raccomanda di tenere conto
soprattutto delle indicazioni dell'accordo del 2 marzo 2000 per
non correre il rischio di un appiattimento dell'educazione e istruzione
degli adulti sulla formazione professionale.
2.2
Si segnalano come punti importanti per la realizzazione delle relative
attività le "direttive" per
l'attuazione dell'obbligo formativo, i lineamenti per la costituzione
del Sistema Informativo scolastico regionale e l'anagrafe dell'edilizia
scolastica che avranno utili ricadute per i Comuni.
3.
OSSERVAZIONI
3.1
Educazione degli adulti.
Nel condividere la scelta degli ambiti territoriali per la costruzione
dei Comitati locali, si osserva, tuttavia, la mancanza di finanziamenti
specifici per il loro funzionamento (pag. 21, 23, 24), che graveranno
esclusivamente sui bilanci comunali (costi di personale dedicato,
strutture, servizi); la Regione, infatti, per l'avvio del nuovo
e importante sistema dell'Educazione degli Adulti, fa riferimento
esclusivamente ai finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale Europeo,
ovvero alla messa a bando delle risorse ed alla chiamata per progetti
rivolta ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore.
Specificatamente per questo settore, si propone di cassare al paragr.
2.2.3 lett. B il secondo capoverso (pag. 21) da "la realizzazione
del modello" fino a "promozione della domanda" in
quanto troppo prescrittivo e quindi lesivo dell'autonomia del Comune
che dovrebbe gestire tale tipo di interventi in relazione alla situazione
economico - sociale - culturale del proprio territorio. Se l'obiettivo
era quello di dare concreto aiuto alle realtà comunali piccole
e poco supportate da strutture professionalmente preparate alla
realizzazione dei nuovi interventi, si suggerisce di prevedere,
in sede di trasmissione del Piano di Indirizzo, una nota informativa.
3.2.
I progetti integrati di area (PIA)
I Comuni
nel determinare gli interventi da proporre nell'ambito dei PIA devono
utilizzare procedure di evidenza pubblica.
A causa della scarsa rilevanza delle risorse che renderebbe ingestibile
la proposta di andare a bando,si propone di cassare al paragr. 3.5
lett. B, pag.38, il quinto capoverso da "I Comuni"
.fino
a "per progetti".
3.3.
Borse di studio - Paragr. 3.5.3 (pag. 41)
Oltre
alla riconferma dei consueti interventi si aggiunge, come novità,
l'assegnazione di borse di studio per studenti delle scuole dell'obbligo
e superiori statali e paritarie, appartenenti a famiglie con situazione
economica non superiore a 50 milioni (Decreto 106 del 14 febbraio
2001 attuativo della Legge n. 62/2000.
L'avere indicato nel piano di Indirizzo la soglia dei 50 milioni
(il decreto indica soglie entro un tetto comunque non superiore
a 50 milioni annui), comporta per i Comuni un consistente numero
di richiedenti presumibilmente triplicato rispetto ai beneficiari
del finanziamento per l'acquisto dei libri di testo (già
introdotto dall'anno 1999/2000 il cui tetto di reddito era stabilito
in 30 milioni) e comporterà l'accoglimento solo in parte
delle richieste (di cui dovrà essere redatta una graduatoria
in ordine di reddito) e/o la riduzione del benefico individualmente
concesso. Si propone, pertanto, di introdurre dei correttivi sul
limite di reddito per permettere agli Enti locali di gestire la
richiesta del beneficio in modo consono alle aspettative dell'utenza.
3.4.
Interventi per la scuola dell'infanzia
In
merito al tema relativo agli interventi per le scuole dell'infanzia
paritaria si rileva che il Piano, confermando al paragrafo 3.7,
lett. A, 3 cap., lo schema tipo di convenzione già approvato
con il precedente Piano (Delib. C:R: 13 aprile 1999, n. 85), rende
obbligatoria per i Comuni la stipula della convenzione.
Tale obbligatorietà, peraltro, attenuata nel precedente piano
dalla dizione contenuta, nel paragraf. 8. 4 punto 7, e non riproposta
nell'attuale stesura, appare lesiva dell'autonomia comunale.
In tal senso si ricorda, si è espresso il Governo, che in
sede di rinvio operato sulla legge della Regione Emilia- Romagna,
ha rilevato, tra l'altro, l'illegittimità di un vincolo analogo.
Si propone pertanto di trasformare l'obbligatorietà in attività
facoltativa, integrando il paragraf. 3.7 "Gli interventi in
favore della scuola dell'infanzia";
lett. A) 3° capoverso (pag. 44), nel modo seguente:
Dopo
la parola: "E' confermato lo schema tipo di convenzione contenuto
nell'allegato 5 della Deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile
1999, n. 85"
Aggiungere:
"I Comuni possono utilizzare lo schema tipo di convenzione
predetto quale supporto della loro azione amministrativa. In caso
di diversa tipologia di convenzione all'interno della medesima devono
essere previsti i requisiti di cui alla sopraccitata L. 62/2000".
- segue nel testo-
Detta
integrazione risolve di fatto l'altro problema rimasto aperto con
l'approvazione del precedente Piano. L'art. 10 della stessa convenzione-tipo
(All. 5 piano di indirizzo anno 99/2000) infatti, rende necessario
il concorso al finanziamento da parte dei Comuni con risorse proprie.
Tale concorso diverrebbe, con l'emendamento proposto, eventuale
e facoltativo.
3.5
Istruzione e handicap
Si
evidenzia la totale mancanza, di un riferimento ai servizi di supporto
all'istruzione per i portatori di handicap. Gli interventi di supporto
per questa categoria, ineludibili per permettere pari opportunità
di accesso, sono cospicui ed onerosi per i Comuni, che sono gli
unici enti che destinano risorse a questo intervento. Il D.Lgs 112/98,
art. 139, nell'attribuire le diverse competenze agli enti, assegna
alle Province i servizi di supporto all'istruzione per gli alunni
con handicap delle scuole superiori ed ai Comuni gli stessi servizi
per gli alunni delle scuole dell'obbligo. Sono tuttavia i Comuni,
nella quasi totalità dei casi, ad accollarsi l'onere di tali
interventi senza alcun rimborso delle spese sostenute.
In attuazione dei principi sanciti dalla L.R. 53/81, onde assicurare
l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio, si propone
di introdurre nel Piano di Indirizzo la questione del Diritto allo
Studio per i portatori di Handicap, prevedendo altresì adeguati
stanziamenti da destinare agli Enti locali per l'attuazione dei
relativi interventi.
3.6.
Direttive
Si
esprime preoccupazione per la previsione contenuta nel Piano di
concedere facoltà alla Giunta Regionale di modificare, ove
necessario, con direttive, le disposizioni programmatiche del medesimo.
Tale previsione, infatti, rischia di vanificare il processo di concertazione
posto in essere con le Autonomie Locali per la stesura del presente
Piano.
In ossequio alle norme statutarie vigenti spetta al Consiglio regionale
determinare gli indirizzi della programmazione regionale e alla
Giunta curarne l'attuazione, anche tramite direttiva.
3.7
Elaborazione Piano
Si osserva in ultimo che l'elaborazione del Piano in esame non è
conforme al modello analitico
dei piani e programmi regionali approvato con deliberazione della
Giunta regionale n.186 del 26.2.2001. L'impostazione attuale infatti
non segue una successione logica, che partendo dall'esame e studio
della situazione conduce all'individuazione dei possibili interventi
e dei relativi strumenti per la loro attuazione, all'analisi della
loro fattibilità per giungere, infine,alla descrizione del
sistema di verifica e di controllo. Più precisamente il Piano
in esame pur contenendo gli elementi sopra descritti , segue una
elaborazione confusa, di difficile applicazione: Si invita la Giunta
regionale ed il Consiglio regionale a tenere nella considerazione
dovuta le osservazioni espresse onde assicurare l'adozione di uno
strumento di pianificazione agile che individui al proprio interno
procedure più semplificate.
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