PdD
n. 342 - Criteri generali per la localizzazione degli impianti e
criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili"
ai sensi dell'art. 4, c. 1 della legge regionale 6 aprile 2000 n.
54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
Il Consiglio delle Autonomie Locali intende, in primo luogo, sottolineare
il fatto che l'oggetto del parere attiene ad una materia estremamente
complessa, priva di riscontri scientifici certi ed i cui contorni
legislativi sono ancora in fase di evoluzione nonostante la recente
adozione della legge quadro n. 36 del 22.02.2001 la cui applicazione
definitiva è rinviata all'entrata in vigore di un D.P.C.M.
che determini i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità degli impianti, sistemi ed apparecchiature
che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
In attesa dell'approvazione di tale decreto il riferimento normativo
continua ad essere costituito dal D.M. n. 381 del 10.09.1998 al
quale la Regione Toscana ha dato attuazione con la L.R. n. 54 del
06.04.2000.
2.
La proposta di deliberazione in oggetto, in ossequio al dispositivo
dell'art. 4, c. 1 della L.R. n. 54/2000, definisce i criteri generali
per la localizzazione degli impianti e per l'identificazione delle
"aree sensibili".
In particolare ai Comuni sono attribuite le seguenti competenze:
a) identificazione delle aree sensibili entro 90 giorni dalla pubblicazione
della deliberazione;
b) identificazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione,
delle aree sulle quali possono essere installati impianti;
c) qualora vi siano impianti in aree definite "sensibili"
in quanto di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale,
gli stessi enti possono ordinarne la rilocalizzazione in aree diverse;
d) in caso di impianti posti in aree definite sensibili perché
destinate ad asili, scuole, ospedali ovvero di particolare densità
abitativa ecc. è obbligatoria sia l'adozione di azioni di
risanamento qualora il livello di campo sui ricettori sia superiore
all'obiettivo di qualità previsto e sia la rilocalizzazione
degli impianti stessi.
3.
Il Consiglio delle Autonomie Locali rileva che la proposta di deliberazione,
per quanto concerne le modalità tecnico-procedurali che i
Comuni devono seguire per la rilocalizzazione degli impianti esistenti,
opera il rinvio ad un regolamento regionale, previsto dall'art.
4, c. 2 della L.R. n. 54/2000, che attualmente non esiste essendo
lo stesso ancora in fase di elaborazione.
Si segnala di conseguenza l'esistenza di un contesto nel quale ai
Comuni sono attribuite competenze specifiche che dovrebbero però
essere esercitate senza che siano stati definiti a monte i criteri,
gli strumenti, le modalità tecniche ovvero le risorse necessarie.
4.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni e del fatto che si
è in presenza di un quadro normativo non ancora completamente
definito, il Consiglio delle Autonomie Locali, pur condividendo
le finalità della PdD in esame e l'urgenza della sua adozione,
a fronte di un crescente allarme sociale su questa materia, ritiene
indispensabile che detta deliberazione sia oggetto di una più
attenta verifica e puntualizzazione, specialmente per quanto attiene
ai criteri di individuazione delle aree sensibili, al fine di evitare
difficoltà operative per i Comuni.
Si invita pertanto la Giunta ed il Consiglio regionale ad operare
tale urgente verifica, coinvolgendo le associazioni degli enti locali
e l'ufficio di presidenza di questo stesso Consiglio che viene a
tal fine delegato con il presente atto.
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