P.d.D. n.347 " Piano Faunistico venatorio 2001 - 2005."

PARERE OBBLIGATORIO


1. In base al dettato della L. 157/1992 l'intero territorio agro - silvo - pastorale delle Regioni è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria.
Il Piano Faunistico - Venatorio Regionale ( P.F.V.R.) rappresenta lo strumento mediante il quale si realizza sul territorio regionale il ruolo di governo della Regione che attraverso la pianificazione faunistico - venatoria esercita le proprie funzioni di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo dei singoli Piani Provinciali.
In questo quadro di riferimento e dall'esame del Piano in oggetto, si evince che la Regione Toscana, nel rispetto dei principi contenuti nelle fonti di disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, ha esplicato le proprie funzioni rispettivamente: di indirizzo e di programmazione attraverso la conferma dei contenuti della deliberazione del C.R.n.292/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che costituisce la norma unitaria di riferimento in base alla quale le singole Province toscane hanno elaborato i propri piani; di coordinamento in quanto alle Province per l'elaborazione dei propri P.F.V.P 2000/2005 sono stati forniti appositi formulari e schede tecniche per uniformarne il contenuto e l'articolazione; di controllo mediante la verifica di corrispondenza dei piani provinciali agli indirizzi regionali.

2. Il piano raccorda le proprie linee di indirizzo con quelle contenute nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, nel IV aggiornamento delle Aree Protette (2000) e nell'Inventario Forestale (1998).
Dall'analisi del P.F.V.R. emerge l'intento di adottare una strategia complessiva ed unitaria relativamente all'attuazione sul territorio degli interventi tesi alla conservazione degli habitat e della loro capacità trofica nei confronti della fauna selvatica che veda la partecipazione integrata del mondo venatorio con quello agricolo e con quello ambientalista.
Sotto il primo profilo si incoraggiano gli agricoltori a proseguire nella pratica dell'agricoltura ecocompatibile e gli A.T.C. a mettere in atto interventi di miglioramento ambientale concordati con gli agricoltori. Sotto il secondo profilo, ai fini di una migliore cogestione del territorio destinato a protezione della fauna selvatica , al cui interno rivestono un ruolo fondamentale le Aree Protette, si sottolinea la necessità di adottare piani di gestione programmati e coordinati che contemperino le esigenze di conservazione della fauna, quelle di tutela delle risorse ambientali e le possibilità di sviluppo economico e sociale del territorio interessato.

3. A conclusione di quanto sopra esposto, il Consiglio delle Autonomie Locali ritiene che il P.F.V.R. 2001/2005 di cui alla proposta di deliberazione n° 347, integrandosi e coordinandosi con tutti gli altri strumenti di programmazione territoriale della stessa Regione, assicuri pienamente la programmazione faunistica e venatoria del territorio regionale ed esprime al riguardo parere favorevole alla relativa approvazione.

4. Si ritiene tuttavia di richiamare all'attenzione della Giunta e del Consiglio regionale che la legge regionale n. 3/1994, che dispone in ordine alle procedure di programmazione del settore, si caratterizza per una rigida determinazione, espressa direttamente nella legge stessa, non solo delle specifiche finalità ma anche delle esatte quote di ripartizione tra i diversi enti e soggetti delle risorse finanziarie del P.F.V.R., risorse a loro volta determinate dall'ammontare degli introiti della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria. Un sistema siffatto, che non sembra trovare riscontro in altri comparti della programmazione regionale, ha un assoluto carattere di rigidità che esclude, se non tramite una modifica legislativa , ogni diversa manovra che si rendesse eventualmente necessaria od opportuna nel settore. Si ritiene pertanto utile una riflessione nelle sedi idonee sulla perdurante attualità e validità di questa impostazione normativa.


 

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