P.d.D.
n.347 " Piano Faunistico venatorio 2001 - 2005."
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
In base al dettato della L. 157/1992 l'intero territorio agro -
silvo - pastorale delle Regioni è soggetto a pianificazione
faunistico - venatoria.
Il Piano Faunistico - Venatorio Regionale ( P.F.V.R.) rappresenta
lo strumento mediante il quale si realizza sul territorio regionale
il ruolo di governo della Regione che attraverso la pianificazione
faunistico - venatoria esercita le proprie funzioni di indirizzo,
di programmazione, di coordinamento e di controllo dei singoli Piani
Provinciali.
In questo quadro di riferimento e dall'esame del Piano in oggetto,
si evince che la Regione Toscana, nel rispetto dei principi contenuti
nelle fonti di disciplina internazionale, comunitaria e nazionale,
ha esplicato le proprie funzioni rispettivamente: di indirizzo e
di programmazione attraverso la conferma dei contenuti della deliberazione
del C.R.n.292/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che
costituisce la norma unitaria di riferimento in base alla quale
le singole Province toscane hanno elaborato i propri piani; di coordinamento
in quanto alle Province per l'elaborazione dei propri P.F.V.P 2000/2005
sono stati forniti appositi formulari e schede tecniche per uniformarne
il contenuto e l'articolazione; di controllo mediante la verifica
di corrispondenza dei piani provinciali agli indirizzi regionali.
2.
Il piano raccorda le proprie linee di indirizzo con quelle contenute
nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, nel IV aggiornamento
delle Aree Protette (2000) e nell'Inventario Forestale (1998).
Dall'analisi del P.F.V.R. emerge l'intento di adottare una strategia
complessiva ed unitaria relativamente all'attuazione sul territorio
degli interventi tesi alla conservazione degli habitat e della loro
capacità trofica nei confronti della fauna selvatica che
veda la partecipazione integrata del mondo venatorio con quello
agricolo e con quello ambientalista.
Sotto il primo profilo si incoraggiano gli agricoltori a proseguire
nella pratica dell'agricoltura ecocompatibile e gli A.T.C. a mettere
in atto interventi di miglioramento ambientale concordati con gli
agricoltori. Sotto il secondo profilo, ai fini di una migliore cogestione
del territorio destinato a protezione della fauna selvatica , al
cui interno rivestono un ruolo fondamentale le Aree Protette, si
sottolinea la necessità di adottare piani di gestione programmati
e coordinati che contemperino le esigenze di conservazione della
fauna, quelle di tutela delle risorse ambientali e le possibilità
di sviluppo economico e sociale del territorio interessato.
3.
A conclusione di quanto sopra esposto, il Consiglio delle Autonomie
Locali ritiene che il P.F.V.R. 2001/2005 di cui alla proposta di
deliberazione n° 347, integrandosi e coordinandosi con tutti
gli altri strumenti di programmazione territoriale della stessa
Regione, assicuri pienamente la programmazione faunistica e venatoria
del territorio regionale ed esprime al riguardo parere favorevole
alla relativa approvazione.
4.
Si ritiene tuttavia di richiamare all'attenzione della Giunta e
del Consiglio regionale che la legge regionale n. 3/1994, che dispone
in ordine alle procedure di programmazione del settore, si caratterizza
per una rigida determinazione, espressa direttamente nella legge
stessa, non solo delle specifiche finalità ma anche delle
esatte quote di ripartizione tra i diversi enti e soggetti delle
risorse finanziarie del P.F.V.R., risorse a loro volta determinate
dall'ammontare degli introiti della tassa per l'esercizio dell'attività
venatoria. Un sistema siffatto, che non sembra trovare riscontro
in altri comparti della programmazione regionale, ha un assoluto
carattere di rigidità che esclude, se non tramite una modifica
legislativa , ogni diversa manovra che si rendesse eventualmente
necessaria od opportuna nel settore. Si ritiene pertanto utile una
riflessione nelle sedi idonee sulla perdurante attualità
e validità di questa impostazione normativa.
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