P.d.D. n. 355 "L.R. 14/2000 art. 1 - Costituzione R.E.A. S.p.A."

PARERE OBBLIGATORIO


1. Si richiama qui integralmente il parere negativo che questo Consiglio espresse a suo tempo in ordine alla L.R. 14/2000, istitutiva dalla R.E.A., parere che si allega al presente atto.
Quel giudizio si basava essenzialmente sui seguenti elementi:
a) paventata confusione di ruoli e sovrapposizione di funzioni con le Agenzie provinciali già istituite o in via di istituzione;
b) sostanziale recupero a livello regionale di competenze proprie delle Province ai sensi del d.lgs. n. 112/1998 e della relativa LR n. 88/1998;
c) incerta forma di partecipazione degli enti locali alla costituzione ed al funzionamento dell'Agenzia;
d) attribuzione "in bianco" ad un atto amministrativo della definizioni dell'assetto statutario di una società per azioni;
Questi elementi di giudizio risultano pienamente attuali e trovano conferma a fronte del presente atto che definisce lo statuto dell'Agenzia.

2. L'art. 10 comma 3 della LR n. 45/1997, come sostituto dall'art. 1 della citata LR 14/2000, prescrive che lo schema dello statuto è proposto al Consiglio regionale "previa verifica con gli organismi rappresentativi degli enti locali, perseguendo la massima partecipazione ed il coinvolgimento degli enti locali stessi".
Si ricorda che questa disposizione venne introdotta nella legge a parziale accoglimento delle
valutazioni negative espresse da questo Consiglio.
Ora, dai sintetici verbali istruttori allegati alla proposta di delibera si rileva in primo luogo, sul piano procedurale, che l'URPT e le Agenzie provinciali hanno espresso nella fase istruttoria perplessità e contrarietà, non meglio dettagliate nei verbali, che hanno ottenuto una risposta molto parziale e non esauriente, mentre l'ANCI non risulta essere stata neanche consultata.
Questo Consiglio valuta pertanto che alla disposizione di legge non sia stata data una attuazione congrua ed effettiva.

3. L' elencazione delle competenze dell'Agenzia, di cui all'art. 4 dello statuto, risulta ampliare le indicazioni della legge e tale da avvalorare la preoccupazione che l'Agenzia stessa intenda (o finisca comunque per) ricondurre ad un livello regionale le competenze attribuite al livello locale dalla legge Bassanini e seguenti.
Né vale a fugare tale fondata preoccupazione l'aver introdotto - a seguito dei dissensi manifestatisi in fase istruttoria - un generico richiamo al principio di sussidiarietà quale criterio interpretativo delle competenze dell'Agenzia nonché una loro limitazione agli interventi "di interesse e valenza regionale".
Come potrà infatti essere controllato dagli enti locali il rispetto di detti incerti limiti da parte di un soggetto autonomo e privo di responsabilità politica quale è l'Agenzia?

4. Risulta, in particolare, porsi fortemente ultra legem la previsione che l'Agenzia raccolga fondi, contributi e sovvenzioni comunitarie, statali e regionali, ponendosi così in diretta concorrenza di interessi con le Agenzie provinciali.

5. Appare invece decisamente contra legem ed in conflitto con il riparto di competenze di cui agli artt. 28 e 29 della LR n. 88/1998 l'attribuzione all'Agenzia regionale della funzione di "verifica e certificazione degli standard tecnici", posto che alla Regione spetta solo "la definizione, nell'ambito del Piano energetico regionale, degli standard tecnici" (art. 28 comma 1 lett. D, LR n. 88/1998), mentre tutte le successive funzioni autorizzatorie ed operative sono di competenza provinciale.
Il punto richiede un chiarimento su cosa si intende per "verifica e certificazione".

6. All'Agenzia regionale sono attribuiti compiti di formazione degli operatori pubblici e privati nel settore dell'energia, a fronte di un sistema regionale della formazione professionale complessivamente incentrato sulla competenza provinciale.
Anche questa previsione appare esorbitante rispetto alla riserva regionale di competenza di cui all'art. 2, comma 4, lettera f ) della LR. n. 45/1997 che parla di "qualificazione degli operatori… per le attività di cui al P.E.R…..."

7. La presenza degli enti locali negli organi dell'Agenzia, elemento fondamentale di garanzia del rispetto delle rispettive competenze, anche alla luce delle considerazioni espresse al precedente punto 3, resta imprecisata anche nel testo statutario, così come lo è nella legge, anche per questo criticata da questo Consiglio.
Vi è solo la riserva di quota maggioritaria a favore di Regione ed enti locali, complessivamente intesi. Ma non è specifica la ripartizione di tale quota maggioritaria tra detti soggetti.
Per quanto attiene al Consiglio di amministrazione, è solo prevista la riserva di un terzo delle nomine a favore della Regione ma niente è detto per gli enti locali.
Ugualmente non vi è alcun riferimento alla partecipazione ed al ruolo delle Agenzie provinciali, nella programmazione e nella conduzione dei lavori dell'Agenzia regionale.

8. Per le considerazioni di cui ai precedenti punti si esprime pertanto parere negativo sul testo proposto.

 

 

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