P.d.D.
n. 355 "L.R. 14/2000 art. 1 - Costituzione R.E.A. S.p.A."
PARERE OBBLIGATORIO
1. Si
richiama qui integralmente il parere negativo che questo Consiglio
espresse a suo tempo in ordine alla L.R. 14/2000, istitutiva dalla
R.E.A., parere che si allega al presente atto.
Quel giudizio si basava essenzialmente sui seguenti elementi:
a) paventata confusione di ruoli e sovrapposizione di funzioni con
le Agenzie provinciali già istituite o in via di istituzione;
b) sostanziale recupero a livello regionale di competenze proprie
delle Province ai sensi del d.lgs. n. 112/1998 e della relativa
LR n. 88/1998;
c) incerta forma di partecipazione degli enti locali alla costituzione
ed al funzionamento dell'Agenzia;
d) attribuzione "in bianco" ad un atto amministrativo
della definizioni dell'assetto statutario di una società
per azioni;
Questi elementi di giudizio risultano pienamente attuali e trovano
conferma a fronte del presente atto che definisce lo statuto dell'Agenzia.
2.
L'art. 10 comma 3 della LR n. 45/1997, come sostituto dall'art.
1 della citata LR 14/2000, prescrive che lo schema dello statuto
è proposto al Consiglio regionale "previa verifica con
gli organismi rappresentativi degli enti locali, perseguendo la
massima partecipazione ed il coinvolgimento degli enti locali stessi".
Si ricorda che questa disposizione venne introdotta nella legge
a parziale accoglimento delle
valutazioni negative espresse da questo Consiglio.
Ora, dai sintetici verbali istruttori allegati alla proposta di
delibera si rileva in primo luogo, sul piano procedurale, che l'URPT
e le Agenzie provinciali hanno espresso nella fase istruttoria perplessità
e contrarietà, non meglio dettagliate nei verbali, che hanno
ottenuto una risposta molto parziale e non esauriente, mentre l'ANCI
non risulta essere stata neanche consultata.
Questo Consiglio valuta pertanto che alla disposizione di legge
non sia stata data una attuazione congrua ed effettiva.
3.
L' elencazione delle competenze dell'Agenzia, di cui all'art. 4
dello statuto, risulta ampliare le indicazioni della legge e tale
da avvalorare la preoccupazione che l'Agenzia stessa intenda (o
finisca comunque per) ricondurre ad un livello regionale le competenze
attribuite al livello locale dalla legge Bassanini e seguenti.
Né vale a fugare tale fondata preoccupazione l'aver introdotto
- a seguito dei dissensi manifestatisi in fase istruttoria - un
generico richiamo al principio di sussidiarietà quale criterio
interpretativo delle competenze dell'Agenzia nonché una loro
limitazione agli interventi "di interesse e valenza regionale".
Come potrà infatti essere controllato dagli enti locali il
rispetto di detti incerti limiti da parte di un soggetto autonomo
e privo di responsabilità politica quale è l'Agenzia?
4.
Risulta, in particolare, porsi fortemente ultra legem la previsione
che l'Agenzia raccolga fondi, contributi e sovvenzioni comunitarie,
statali e regionali, ponendosi così in diretta concorrenza
di interessi con le Agenzie provinciali.
5.
Appare invece decisamente contra legem ed in conflitto con il riparto
di competenze di cui agli artt. 28 e 29 della LR n. 88/1998 l'attribuzione
all'Agenzia regionale della funzione di "verifica e certificazione
degli standard tecnici", posto che alla Regione spetta solo
"la definizione, nell'ambito del Piano energetico regionale,
degli standard tecnici" (art. 28 comma 1 lett. D, LR n. 88/1998),
mentre tutte le successive funzioni autorizzatorie ed operative
sono di competenza provinciale.
Il punto richiede un chiarimento su cosa si intende per "verifica
e certificazione".
6.
All'Agenzia regionale sono attribuiti compiti di formazione degli
operatori pubblici e privati nel settore dell'energia, a fronte
di un sistema regionale della formazione professionale complessivamente
incentrato sulla competenza provinciale.
Anche questa previsione appare esorbitante rispetto alla riserva
regionale di competenza di cui all'art. 2, comma 4, lettera f )
della LR. n. 45/1997 che parla di "qualificazione degli operatori
per le attività di cui al P.E.R
..."
7.
La presenza degli enti locali negli organi dell'Agenzia, elemento
fondamentale di garanzia del rispetto delle rispettive competenze,
anche alla luce delle considerazioni espresse al precedente punto
3, resta imprecisata anche nel testo statutario, così come
lo è nella legge, anche per questo criticata da questo Consiglio.
Vi è solo la riserva di quota maggioritaria a favore di Regione
ed enti locali, complessivamente intesi. Ma non è specifica
la ripartizione di tale quota maggioritaria tra detti soggetti.
Per quanto attiene al Consiglio di amministrazione, è solo
prevista la riserva di un terzo delle nomine a favore della Regione
ma niente è detto per gli enti locali.
Ugualmente non vi è alcun riferimento alla partecipazione
ed al ruolo delle Agenzie provinciali, nella programmazione e nella
conduzione dei lavori dell'Agenzia regionale.
8.
Per le considerazioni di cui ai precedenti punti si esprime pertanto
parere negativo sul testo proposto.
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