P.d.L. n. 93 "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego). Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro.


PARERE OBBLIGATORIO

1. La proposta di legge in esame modifica la legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego", disponendo la soppressione dell'Ente Toscana Lavoro introdotto da quest'ultima in esecuzione del disposto dell'articolo 4, comma I, lettera d) del Decreto legislativo 23.12.1997 n. 469"Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro".
L'Ente Toscana Lavoro è un ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e con proprio personale. E' stato istituito per svolgere compiti di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto della Regione e delle Province ed è attivo dal1 gennaio 2000.
La proposta della sua soppressione consegue alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 23.03.2001 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del Dlgs n. 469\1997 nella parte in cui imponeva alla Regione la costituzione di una struttura organizzativa di assistenza tecnica e di monitoraggio sulle politiche attive del lavoro.
2. Le competenze di questo organismo vengono integralmente trasferite alla Regione.
In particolare alla Regione è stata attribuita la competenza a curare, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle banche dati dei servizi per l' impiego, garantendone la connessione con il SIL.
3. Tale attribuzione di competenze non configge con il ruolo degli enti locali, anche in considerazione del fatto che viene in ogni modo assicurato il collegamento con le Province alle quali compete la tenuta di banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti dai soggetti pubblici e privati.
4. Anche l'assistenza tecnica, prima di spettanza dell'Ente Toscana Lavoro, diviene attribuzione della Regione: la competenza a curare il monitoraggio e valutare il sistema regionale dei servizi per l'impiego le spettava già originariamente in virtù del disposto dell'articolo 3, comma 3, lett. h) della legge n. 52\98.
5. Occorre segnalare un punto che la legge 52\98 non ha finora chiarito e che, con l' occasione delle modifiche, potrebbe chiarire. La L. R. 38\97 istituisce il Circondario dell'Empolese Val d'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo. L'art. 5, c.2, della predetta legge prevede che"le leggi regionali che attribuiscono funzioni agli Enti Locali possono indicarne l'esercizio tramite il Circondario ai sensi del precedente comma 1"
La delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 7.2.2000 trasferisce al Circondario, tra le altre funzioni, anche quelle relative alle politiche del lavoro, comprese quelle trasferite dal Ministero del Lavoro alla Provincia. Il Circondario rivendica il passaggio delle competenze relative ai Centri per l'impiego, ma pare vi siano forti difficoltà ad andare in tale direzione se la legge 52\98 non prevede espressamente che la competenza può essere affidata al Circondario. Attualmente la legge 52\98, all'art. 11, prevede la competenza sui Centri per l'impiego unicamente per la Provincia. Occorre che la Regione valuti attentamente questo aspetto e, se ritiene che le funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi all'impiego siano gestite dal Circondario, è necessario che ciò sia scritto nella legge, modificando adeguatamente l'art.11.
5. Si segnala alla Commissione competente un'apparente incongruenza: l'articolo 5, comma 2, della proposta di legge in esame modifica l'articolo 15 ter, comma 6, della legge regionale 52\98 con una disposizione che è perfettamente identica a quella vigente.
6. Con queste osservazioni si ritiene di esprimere parere favorevole sulla proposta in oggetto.

 

 

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