P.d.L.
n. 93 "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52
(Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego).
Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro.
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La proposta di legge in esame modifica la legge regionale 6 agosto
1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di
servizi per l'impiego", disponendo la soppressione dell'Ente
Toscana Lavoro introdotto da quest'ultima in esecuzione del disposto
dell'articolo 4, comma I, lettera d) del Decreto legislativo 23.12.1997
n. 469"Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro".
L'Ente Toscana Lavoro è un ente strumentale della Regione,
dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
patrimoniale, contabile e con proprio personale. E' stato istituito
per svolgere compiti di assistenza tecnica e monitoraggio delle
politiche del lavoro a supporto della Regione e delle Province ed
è attivo dal1 gennaio 2000.
La proposta della sua soppressione consegue alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 74 del 23.03.2001 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, del Dlgs n. 469\1997 nella
parte in cui imponeva alla Regione la costituzione di una struttura
organizzativa di assistenza tecnica e di monitoraggio sulle politiche
attive del lavoro.
2. Le competenze di questo organismo vengono integralmente trasferite
alla Regione.
In particolare alla Regione è stata attribuita la competenza
a curare, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione
delle banche dati dei servizi per l' impiego, garantendone la connessione
con il SIL.
3. Tale attribuzione di competenze non configge con il ruolo degli
enti locali, anche in considerazione del fatto che viene in ogni
modo assicurato il collegamento con le Province alle quali compete
la tenuta di banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione,
ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione
provenienti dai soggetti pubblici e privati.
4. Anche l'assistenza tecnica, prima di spettanza dell'Ente Toscana
Lavoro, diviene attribuzione della Regione: la competenza a curare
il monitoraggio e valutare il sistema regionale dei servizi per
l'impiego le spettava già originariamente in virtù
del disposto dell'articolo 3, comma 3, lett. h) della legge n. 52\98.
5. Occorre segnalare un punto che la legge 52\98 non ha finora chiarito
e che, con l' occasione delle modifiche, potrebbe chiarire. La L.
R. 38\97 istituisce il Circondario dell'Empolese Val d'Elsa quale
circoscrizione di decentramento amministrativo. L'art. 5, c.2, della
predetta legge prevede che"le leggi regionali che attribuiscono
funzioni agli Enti Locali possono indicarne l'esercizio tramite
il Circondario ai sensi del precedente comma 1"
La delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 7.2.2000 trasferisce
al Circondario, tra le altre funzioni, anche quelle relative alle
politiche del lavoro, comprese quelle trasferite dal Ministero del
Lavoro alla Provincia. Il Circondario rivendica il passaggio delle
competenze relative ai Centri per l'impiego, ma pare vi siano forti
difficoltà ad andare in tale direzione se la legge 52\98
non prevede espressamente che la competenza può essere affidata
al Circondario. Attualmente la legge 52\98, all'art. 11, prevede
la competenza sui Centri per l'impiego unicamente per la Provincia.
Occorre che la Regione valuti attentamente questo aspetto e, se
ritiene che le funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi
all'impiego siano gestite dal Circondario, è necessario che
ciò sia scritto nella legge, modificando adeguatamente l'art.11.
5. Si segnala alla Commissione competente un'apparente incongruenza:
l'articolo 5, comma 2, della proposta di legge in esame modifica
l'articolo 15 ter, comma 6, della legge regionale 52\98 con una
disposizione che è perfettamente identica a quella vigente.
6. Con queste osservazioni si ritiene di esprimere parere favorevole
sulla proposta in oggetto.
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