P.d.D.
n. 400 " Deliberazione C.R. 5 giugno 2001, n.118- Approvazione
direttive per l'affidamento dei servizi alla persona."
PARERE
OBBLIGATORIO
1.La proposta di deliberazione in oggetto disciplina la fase della
selezione e della valutazione delle offerte per l'affidamento, da
parte degli enti locali e delle Aziende USL operanti in Toscana,
dei servizi alla persona.
Si valuta positivamente la circostanza che la proposta in esame
sia stata predisposta a seguito dello stralcio dal "Piano Integrato
Sociale Regionale per l'anno 2001" dell'Allegato B "Affidamento
a terzi di servizi alla persona da parte degli Enti Pubblici - Direttive",
come richiesto da questo Consiglio nel parere espresso in merito,
in considerazione dell'assenza, al momento della sua predisposizione,
delle disposizioni attuative della L. 328/2000 ora intervenute con
il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento
sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5
della legge 8 novembre 2000, n. 328".
2. In quella sede questo Consiglio aveva altresì criticato
la parte poi stralciata per il suo carattere di eccessivo dettaglio
tale da risultare lesiva dell'ambito di competenza proprio degli
enti locali. In ordine alla proposta oggi in esame, la suddetta
critica viene a cadere, in considerazione del fatto che nella sua
attuale e definitiva formulazione la proposta afferma il carattere
non vincolante ma meramente indicativo dei punteggi attribuiti sia
all'entità dei ribassi che agli indicatori del merito tecnico
organizzativo e della qualità dell'offerta.
3. In merito al criterio di aggiudicazione dei servizi appare opportuna
la specificazione, assente nella precedente formulazione dell'allegato,
che i servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta qualitativamente
ed economicamente più vantaggiosa e che pertanto il prezzo
costituisce solo uno degli elementi da considerare ai fini dell'aggiudicazione
dei servizi ma non quello determinante. In particolare nel paragrafo
C) "Valutazione del prezzo", pur dichiarandosi che la
valutazione dell'economicità delle offerte potrà essere
realizzata attribuendo un punteggio a crescere rispetto all'entità
del ribasso si è evidenziata la necessità di prevedere
un limite al rapporto fra ribasso e punteggio in modo da evitare
offerte esageratamente basse e dunque di scarsa garanzia rispetto
alla qualità dei servizi.
4. Si esprime ugualmente un giudizio favorevole rispetto all'inserimento,
fra coloro che possono erogare servizi alla persona, dei soggetti
del Terzo settore identificati espressamente nelle organizzazioni
di volontariato, nelle associazioni ed enti di promozione sociale,
negli organismi della cooperazione, nelle cooperative sociali, nelle
fondazioni, negli enti di patronato e negli altri soggetti privati
non a scopo di lucro.
5 Il Consiglio delle Autonomie Locali richiede che sia espresso
che gli indicatori previsti per la valutazione del merito tecnico
- organizzativo e della qualità dell'offerta debbano intendersi
suscettibili di integrazione da parte delle amministrazioni aggiudicatici
quali indicatori minimi e necessari, con la possibilità per
gli enti locali di individuarne di ulteriori e di determinarne autonomamente
il punteggio all'interno del punteggio complessivo indicato per
i singoli criteri.
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