P.d.D. n. 400 " Deliberazione C.R. 5 giugno 2001, n.118- Approvazione direttive per l'affidamento dei servizi alla persona."


PARERE OBBLIGATORIO


1.La proposta di deliberazione in oggetto disciplina la fase della selezione e della valutazione delle offerte per l'affidamento, da parte degli enti locali e delle Aziende USL operanti in Toscana, dei servizi alla persona.
Si valuta positivamente la circostanza che la proposta in esame sia stata predisposta a seguito dello stralcio dal "Piano Integrato Sociale Regionale per l'anno 2001" dell'Allegato B "Affidamento a terzi di servizi alla persona da parte degli Enti Pubblici - Direttive", come richiesto da questo Consiglio nel parere espresso in merito, in considerazione dell'assenza, al momento della sua predisposizione, delle disposizioni attuative della L. 328/2000 ora intervenute con il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
2. In quella sede questo Consiglio aveva altresì criticato la parte poi stralciata per il suo carattere di eccessivo dettaglio tale da risultare lesiva dell'ambito di competenza proprio degli enti locali. In ordine alla proposta oggi in esame, la suddetta critica viene a cadere, in considerazione del fatto che nella sua attuale e definitiva formulazione la proposta afferma il carattere non vincolante ma meramente indicativo dei punteggi attribuiti sia all'entità dei ribassi che agli indicatori del merito tecnico organizzativo e della qualità dell'offerta.
3. In merito al criterio di aggiudicazione dei servizi appare opportuna la specificazione, assente nella precedente formulazione dell'allegato, che i servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa e che pertanto il prezzo costituisce solo uno degli elementi da considerare ai fini dell'aggiudicazione dei servizi ma non quello determinante. In particolare nel paragrafo C) "Valutazione del prezzo", pur dichiarandosi che la valutazione dell'economicità delle offerte potrà essere realizzata attribuendo un punteggio a crescere rispetto all'entità del ribasso si è evidenziata la necessità di prevedere un limite al rapporto fra ribasso e punteggio in modo da evitare offerte esageratamente basse e dunque di scarsa garanzia rispetto alla qualità dei servizi.
4. Si esprime ugualmente un giudizio favorevole rispetto all'inserimento, fra coloro che possono erogare servizi alla persona, dei soggetti del Terzo settore identificati espressamente nelle organizzazioni di volontariato, nelle associazioni ed enti di promozione sociale, negli organismi della cooperazione, nelle cooperative sociali, nelle fondazioni, negli enti di patronato e negli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
5 Il Consiglio delle Autonomie Locali richiede che sia espresso che gli indicatori previsti per la valutazione del merito tecnico - organizzativo e della qualità dell'offerta debbano intendersi suscettibili di integrazione da parte delle amministrazioni aggiudicatici quali indicatori minimi e necessari, con la possibilità per gli enti locali di individuarne di ulteriori e di determinarne autonomamente il punteggio all'interno del punteggio complessivo indicato per i singoli criteri.

 

 

 

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