P.d.L.
n. 113 "Norme sullo scarico di acque reflue"
PARERE
OBBLIGATORIO
1.La proposta di legge in oggetto provvede a disciplinare, secondo
quanto disposto dalle norme relative alla tutela delle acque dall'inquinamento
contenute nel D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, e dalla L.R. n. 81/95,
le competenze in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque
reflue, attribuendo alla Provincia la competenza a rilasciare l'autorizzazione
allo scarico delle acque reflue industriali ed urbane non in pubblica
fognatura, ai Comuni la competenza al rilascio dell'autorizzazione
allo scarico, non in pubblica fognatura, delle acque reflue domestiche
ed infine all'Autorità di ATO quella relativa alle acque
reflue industriali ed urbane in pubblica fognatura.
2.Il Consiglio delle Autonomie Locali valuta positivamente la circostanza
che i contenuti della proposta di legge in esame costituiscano il
risultato della concertazione preventiva fra la Regione ed i rappresentanti
dell'ANCI e delle Province.
3.La proposta in esame rinvia ad un regolamento della Giunta regionale
vari aspetti della disciplina della materia. Poiché tali
aspetti attengono direttamente alle competenze attribuite agli enti
locali, si richiede di prevedere che detto regolamento sia emanato
previo parere degli enti locali interessati. Per gli stessi motivi
si richiede inoltre che lo stesso regolamento sia espressamente
riferito ai soli criteri generali dei profili ad esso demandati,
riservando alla regolamentazione degli enti locali la disciplina
di dettaglio dei medesimi profili.
4. In ordine al disposto avvalimento dell'ARPAT per le funzioni
di monitoraggio, resta indefinita nella proposta la disciplina dei
rapporti tra gli enti locali titolari della competenza e la stessa
ARPAT e, in particolare, la copertura dei relativi costi.
In assenza di tale copertura si richiede che gli enti locali non
siano vincolati ad avvalersi necessariamente della sola ARPAT ma
possano liberamente decidere la forma organizzativa per l'effettuazione
del monitoraggio.
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