P.d.L.
n. 115 -
"Consorzi di bonifica - Modifiche alle modalità d'istituzione,
al sistema di contribuzione e alla programmazione delle opere"
PARERE
OBBLIGATORIO
1) La
proposta in esame introduce solo alcuni elementi di riforma in un
settore che necessita invece di un radicale rinnovamento.
La proposta può pertanto essere ritenuta accettabile da parte
degli enti locali solo in quanto essa costituisca espressamente
una soluzione ponte verso la complessiva ridefinizione della normativa
in materia di bonifica e di difesa del suolo, da realizzarsi, nel
più breve tempo possibile, attraverso un apposito testo unico
della materia, nella definizione del quale gli enti locali e questo
loro Consiglio auspicano di essere pienamente coinvolti.
La recente riforma del titolo V della Costituzione apre alla Regione,
anche in questa materia, un vasto ambito di competenza che deve
essere analizzato ed opportunamente utilizzato per superare, nei
limiti, i vincoli di una normativa statale ormai assolutamente obsoleta.
In quest'ottica è quindi indispensabile che la presente normativa
transitoria contenga già alcuni elementi fondamentali di
chiara innovazione, coerenti con le linee della riforma da realizzare.
2)
Un punto pienamente condiviso è quello della risoluzione
del problema della doppia contribuzione (a titolo di rete fognaria
ed a titolo di bonifica) cui si trovano ad essere attualmente sottoposti
gli immobili urbani. Per essi l'onere contributivo deve essere ricondotto
nell'ambito unitario della fiscalità generale.
Questo apre tuttavia il problema di assicurare ai consorzi in essere
le risorse necessarie nella fase di passaggio. La proposta rinvia,
infatti, ad una convenzione con le ATO, ma i tempi d'attuazione
di questo meccanismo possono porre in seria difficoltà di
funzionamento gli interventi necessari.
Si richiede pertanto che un fondo regionale di rotazione garantisca
questa fase di passaggio, salvo il successivo recupero al fondo
stesso delle somme anticipate, una volta che le convenzioni siano
diventate operative.
3)
Per gli aspetti istituzionali deve essere affermata l'attribuzione
ai soli enti locali (in questo caso, Province e Comunità
Montane) delle funzioni in materia di bonifica, con esclusione di
un'attribuzione nei confronti dei Consorzi.
Più propriamente, si ritiene che debbano essere riunificate
nella titolarità della Provincia o Comunità Montana
le funzioni amministrative in ordine alle opere idrauliche di ogni
categoria.
Per la gestione di tali funzioni, agli enti locali titolari deve
essere riconosciuta la facoltà di avvalersi dei consorzi
esistenti, tramite apposite convenzioni.
4) In questa fase transitoria, si richiede che sia bloccata l'istituzione
di nuovi consorzi (intervenendo sugli articoli 51 e 52 della L.R.
n. 34/1994) anche in considerazione del fatto che nei territori
dove i consorzi non sono oggi presenti non sussistono esigenze di
bonifica. Sussistono invece esigenze di complessiva difesa idraulica
del suolo, da affrontare con piena titolarità di funzioni
da parte degli enti locali, dotandosi degli strumenti operativi
che riterranno opportuni.
5)
Con analoga ispirazione deve essere affrontata la questione del
rinnovo degli organi dei consorzi in essere.
Con l'approvazione di questa proposta di legge vengono ad essere
soppressi i ruoli di contribuenza per tutti i proprietari di immobili
serviti da pubblica fognatura e come tali assoggettati alla tariffa
del servizio idrico integrato. Costoro perdono quindi la qualità
di consorziati e ciò determinerà la fattispecie (art.
22, comma 5, della L.R. n. 34/1994) della decadenza degli organi
consortili per riduzioni di oltre 1/3 dei delegati eletti, con la
conseguente necessità di indire le elezioni per il rinnovo
di detti organi.
Per evitare che ciò dia luogo ad una rappresentanza del tutto
sproporzionata nella sua composizione e dissonante con le finalità
della riforma da attivare con il testo unico, si richiede che la
proposta qui in esame sia integrata con norme di modifica della
citata L.R. n. 34/1994, volte a prevedere il commissariamento dei
consorzi in essere, tramite commissari di nomina provinciale (oppure,
in alternativa, individuando negli attuali presidenti le figure
commissariali e negli attuali esecutivi una consulta per le attività
del rispettivo commissario).
Si potrebbe altrimenti disporre che i membri decaduti siano sostituiti
con rappresentanti, dotati di requisiti di competenza, nominati
dalle Province o Comunità Montane.
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