P.d.D. n. 419: "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione.Disciplina del Comitato Regionale delle Comunicazioni"

PARERE OBBLIGATORIO



1. La proposta di legge interviene a specificare l'attuazione della legge n. 150/2000, le cui disposizioni sono comunque già direttamente eseguibili e non richiedono necessariamente una normativa regionale di attuazione.
Ciò che invece appare molto importante sia per la Regione che per il sistema delle autonomie locali è costituito da un organico insieme di interventi volti a sviluppare la consapevolezza ed a realizzare concretamente l'esigenza di uno sviluppo della comunicazione pubblica intesa come elemento strategico del miglioramento delle funzioni di governo nei confronti dei cittadini.

2. Da questo punto di vista, la presente proposta costituisce una risposta estremamente limitata e parziale, troppo condizionata dallo specifico problema dei corsi formativi per gli operatori sprovvisti dei requisiti ordinari.

3. Il valore di una legge regionale sulla comunicazione pubblica e istituzionale, in discussione dopo l'approvazione di una buona legge nazionale, dovrebbe più fortemente consistere nel tentativo di mettere a sistema, tenendo conto della specificità dell'esperienza regionale toscana, la molteplicità degli strumenti e dei servizi di comunicazione della pubblica amministrazione regionale e locale. La legge dovrebbe fissare i cardini di un "sistema" della comunicazione pubblica toscana. In una logica che non irrigidisca un settore e attività in rapidissima evoluzione, ma disegnando il quadro dei ruoli e delle relazioni fra i diversi soggetti.
Così come presentata, la proposta di legge soffre una impostazione settoriale che trascura molte delle attività di comunicazione tipiche della pubblica amministrazione. A tale riguardo, si sottopone all'attenzione degli organi consiliari la scheda che segue, che definisce i tempi che una legge regionale sulla comunicazione dovrebbe affrontare. Auspichiamo che da questa scheda possano essere tratti gli elementi per le opportune e necessarie integrazioni alla proposta di legge in esame e/o gli ulteriori interventi da realizzare.

I punti da A ad I attengano a profili di carattere generale, quella da L a P a profili di specifico interesse per il sostegno all'attività di comunicazione degli enti locali.

A) Finalità della comunicazione pubblica
Sembra opportuno recuperare e rendere esplicite alcuni funzioni forti della comunicazione pubblica come strumento essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione, per la sua efficienza ed efficacia, per la sua trasparenza, per la garanzia di diritti fondamentali di cittadinanza, come strumento fondamentale per perseguire obbiettivi di inclusione e di coesione sociale.

B) Comunicazione a due vie
Proporre un concetto di comunicazione a due vie, considerato che il riferimento delle politiche regionali non è un'indistinta opinione pubblica, ma un corpo sociale titolare di sovranità e di diritti di cui la Regione e ente esponenziale, non corpo separato.
L'inpianto della legge dovrebbe proporre quindi un concetto ricco di comunicazione pubblica come sistema che organizza flussi bidirezionali tra soggetti che hanno pari dignità, capaci di dialogare e di scambiarsi messaggi significativi.

C) Il cittadino sovrano
Sembra, in questa accezione della comunicazione pubblica, eccessivamente insistito il riferimento all'opinione pubblica. La Regione si rivolge prioritariamente alla comunità dei cittadini titolari di sovranità, portatori di interessi e di diritti, tenuti al rispetto delle regole della convivenza e all'assunzione di responsabilità civiche.

D) Comunicare le leggi
Appare molto opportuna la previsione contenuta nelle proposta di legge di piani di comunicazione per leggi, regolamenti e programmi d'intervento.
La norma però è "debole". Lascia eccessiva discrezionalità al legislatore che può di volta in volta decidere se procedere o meno con il piano. Il rischio è la norma venga rapidamente dimenticata, restando mero auspicio. Il principio dovrebbe essere invece rafforzato, introducendo un preciso obbligo ad informare e definendo almeno la tipologia di provvedimenti per i quali il piano di comunicazione è obbligatorio (soprattutto per quanto riguarda leggi e regolamenti che comportano obblighi e doveri o che garantiscono diritti. Anche così si concorre a contenere la disparità di opportunità che sempre di più divide il corpo sociale).
Si dovrebbe concorrere così a rafforzare la tendenza, emersa nella legislazione degli ultimi anni e autorevolmente confermata dalla legge n. 150/2000, volta a colmare la lacuna costituzionale della tutele del "diritto ad essere informati".

E) Chiarezza delle leggi
Nel contesto della comunicazione delle leggi e dei regolamenti dovrebbe essere introdotto il criterio della loro buona e chiara scrittura. Una legge scritta bene può evitare complessi, costosi, e spesso inefficaci, interventi di spiegazione, chiarimento divulgazione.

F) Programma annuale di comunicazione.
Può essere utile, a questo scopo come previsto dalla legge n.150/2000 per le amministrazione dello Stato, disciplinare e programmare l'attività di comunicazione attraverso un piano annuale. Uno strumento che agevolerebbe il coordinamento dell'attività di soggetti diversi e la creazione di rapporti di scambio ai fini dell'integrazione dei programmi, con tutti i vantaggi di economicità, razionalità ed efficacia che ne conseguirebbero.

G) Monitoraggio dei risultati
La comunicazione pubblica soffre di autoreferenzialità perché non è mai sottoposta a valutazione.
Non viene testata prima di essere realizzata, non vengono valutati gli effetti che produce, i risultati che ottiene, la qualità.
Introdurre l'obbligo della valutazione, almeno per le attività più rilevanti e impegnative, attraverso strumenti di misurazione ormai largamente consolidati nella comunicazione di mercato, che possono benissimo essere adottati a quella istituzionale e pubblica.

H) Promuovere una cultura di marketing dei servizi
I sondaggi e le ricerche, svolti per conoscere gli orientamenti dell'opinione pubblica, dovrebbero essere più correttamente inquadrati fra gli strumenti di valutazione della "custumer satisfaction" (attività che dovrebbe riguardare l'intera azione della pubblica amministrazione).

I) Qualificare gli strumenti di ascolto
Prevedere le forme organizzative dei sistemi di ascolto e di organizzazione dei flussi di informazione in entrata:
L'obbiettivo di una buona comunicazione pubblica non è solo quello di far parlare bene dell'istituzione, ma anche di mettere a punto gli strumenti idonei a far parlare il pubblico ed i cittadini, in modo che la loro voce non sia l'indistinto brusio della pubblica opinione, ma la voce autorevole dei detentori della sovranità. Operazione complessa e difficile ma che, almeno tendenzialmente, dovrebbe orientare lo sviluppo della comunicazione degli enti pubblici.
In questo senso sembra opportuno che oltre agli strumenti di sostegno previsti per la comunicazione, alle attività di comunicazione, non ci si limiti a quelli per l'impresa editoriale, ma si volga uno sguardo anche alle strutture di comunità, a quelle dell'associazionismo e del volontariato, della cooperazione sociale, del terzo settore in generale.
Sarebbe opportuno tenere conto delle sperimentazioni nell'uso delle nuove tecnologie della comunicazione volte ad arricchire le forme di partecipazione alla vita politica ed istituzionale.
La voce dei cittadini, come guida per le scelte e le politiche regionali non può essere interpretata solo con i sondaggi e le ricerche d'opinioni.

Per quanto attiene specificatamente al sostegno all'attività di comunicazione degli enti locali, vogliamo indicare quali sono i principali obiettivi che la legge regionale dovrebbe porsi, ad integrazione e rafforzamento di quanto già contenuto nella legge nazionale.

L) Elevare le competenze professionali degli addetti alla comunicazione
Sostenere le attività di formazione del personale adetto ai servizi di informazione e di comunicazione.Contribuire ad attuare la legge n. 150/2000, soprattutto per quanto riguarda la fase transitoria della sua prima applicazione, nella quale dovranno essere messe a regime la posizioni di tanti addetti privi dei titoli previsti dalla legge per l'accesso ai vari ruoli della comunicazione pubblica, evitando una generalizzata sanatoria svincolata da efficaci programmi di formazione e riqualificazione professionale.

M) Elevare le competenze professionali degli addetti alle relazioni con il Pubblico
Governare la comunicazione involontaria. La comunicazione, in particolare per gli enti che gestiscono una elevata quantità di servizi, passa anche dalle quotidiane relazioni con il pubblico, con gli utenti dei servizi, dai molteplici contatti con gli impiegati di sportello, con i vigili urbani, con gli addetti alle manutenzioni.
La legge regionale può integrare e sviluppare l'impianto di quella nazionale, introducendo elementi di attenzione verso questa parte della comunicazione, spesso involontaria quasi mai governata, progettata, guidata, che in genere ha molti più effetti, e non sempre buoni effetti, di campagne, comunicative, iniziative organizzate di comunicazione (che può anzi demolirne impietosamente i migliori risultati).
E' l'attenzione alle competenze comunicative detenute non soltanto dal personale addetto ai servizi di informazione e comunicazione disciplinati dalla legge nazionale, ma anche da quello impegnato nelle relazioni con il pubblico nelle diverse funzioni di quell'esteso frot-office della pubblica amministrazione costituito dal sistema dei servizi degli enti locali.

N) Concorrere alla costruzione ed al funzionamento dei servizi di comunicazione della Pubblica amministrazione locale.
Il sistema della pubblica amministrazione è un sistema di fatto integrato, anche se si comporta spesso come se ciascun livello vivesse di vita propria , separato da tutto il resto. Il sistema deve trovare gli strumenti affinché l'integrazione sia progettata, governata, organizzata.
Il buon funzionamento dei servizi di comunicazione degli enti locali è interesse generale della Regione. Attraverso gli enti locali transitano, nei rapporti con i destinatari, cittadini, imprese, enti, ecc, molte delle politiche regionali.Dalla qualità del lavoro degli enti locali, e quindi anche dalla qualità delle comunicazioni che gli enti locali riescono a sviluppare, dipende il successo o l'insuccesso delle politiche regionali.

O) Promuovere forme associative fra gli enti locali
Si tratta di un obbiettivo fondamentale per qualificare e accrescere la capacità di informazione e di comunicazione. Il problema però no riguardatolo i piccoli comuni. Nel campo della comunicazione, anzi è opportuno ricercare integrazione di servizi, di attività e di strutture anche fra enti di diverse dimensioni.

P) Promuovere la costituzione delle rete di servizi della pubblica amministrazione
La legge regionale sulla comunicazione non può trascurare un impegno a promuovere forme integrate di servizio nella logica degli sportelli polifunzionali della PA. A partire dall'integrazione fra gli uffici e gli sportelli degli enti locali e le funzioni di uffici, agenzie, strutture che fanno riferimento alla Regione.
Mettere ordine nei servizi informativi, incentivare, sollecitare, promuovere la connessione, lo scambio di dati, l'organizzazione di servizi semplificati all'utente nella logica dell'integrazione della PA locale anche attraverso una organizzazione efficace della comunicazione interna al sistema.

Q) Sostegno all'editoria degli enti locali
Riconoscere gli strumenti di informazione messi a punto dai comuni come possibili veicoli di diffusione delle informazioni della Regione. I notiziari dei comuni hanno diffusione e capacità di penetrazione superiore a qualsiasi altro organo d'informazione.

 

 

.