P.d.D.
n. 419:
"Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione.Disciplina
del Comitato Regionale delle Comunicazioni"
PARERE OBBLIGATORIO
1. La
proposta di legge interviene a specificare l'attuazione della legge
n. 150/2000, le cui disposizioni sono comunque già direttamente
eseguibili e non richiedono necessariamente una normativa regionale
di attuazione.
Ciò che invece appare molto importante sia per la Regione
che per il sistema delle autonomie locali è costituito da
un organico insieme di interventi volti a sviluppare la consapevolezza
ed a realizzare concretamente l'esigenza di uno sviluppo della comunicazione
pubblica intesa come elemento strategico del miglioramento delle
funzioni di governo nei confronti dei cittadini.
2.
Da questo punto di vista, la presente proposta costituisce una risposta
estremamente limitata e parziale, troppo condizionata dallo specifico
problema dei corsi formativi per gli operatori sprovvisti dei requisiti
ordinari.
3.
Il valore di una legge regionale sulla comunicazione pubblica e
istituzionale, in discussione dopo l'approvazione di una buona legge
nazionale, dovrebbe più fortemente consistere nel tentativo
di mettere a sistema, tenendo conto della specificità dell'esperienza
regionale toscana, la molteplicità degli strumenti e dei
servizi di comunicazione della pubblica amministrazione regionale
e locale. La legge dovrebbe fissare i cardini di un "sistema"
della comunicazione pubblica toscana. In una logica che non irrigidisca
un settore e attività in rapidissima evoluzione, ma disegnando
il quadro dei ruoli e delle relazioni fra i diversi soggetti.
Così come presentata, la proposta di legge soffre una impostazione
settoriale che trascura molte delle attività di comunicazione
tipiche della pubblica amministrazione. A tale riguardo, si sottopone
all'attenzione degli organi consiliari la scheda che segue, che
definisce i tempi che una legge regionale sulla comunicazione dovrebbe
affrontare. Auspichiamo che da questa scheda possano essere tratti
gli elementi per le opportune e necessarie integrazioni alla proposta
di legge in esame e/o gli ulteriori interventi da realizzare.
I punti
da A ad I attengano a profili di carattere generale, quella da L
a P a profili di specifico interesse per il sostegno all'attività
di comunicazione degli enti locali.
A)
Finalità della comunicazione pubblica
Sembra opportuno recuperare e rendere esplicite alcuni funzioni
forti della comunicazione pubblica come strumento essenziale per
il buon andamento della pubblica amministrazione, per la sua efficienza
ed efficacia, per la sua trasparenza, per la garanzia di diritti
fondamentali di cittadinanza, come strumento fondamentale per perseguire
obbiettivi di inclusione e di coesione sociale.
B)
Comunicazione a due vie
Proporre un concetto di comunicazione a due vie, considerato che
il riferimento delle politiche regionali non è un'indistinta
opinione pubblica, ma un corpo sociale titolare di sovranità
e di diritti di cui la Regione e ente esponenziale, non corpo separato.
L'inpianto della legge dovrebbe proporre quindi un concetto ricco
di comunicazione pubblica come sistema che organizza flussi bidirezionali
tra soggetti che hanno pari dignità, capaci di dialogare
e di scambiarsi messaggi significativi.
C)
Il cittadino sovrano
Sembra, in questa accezione della comunicazione pubblica, eccessivamente
insistito il riferimento all'opinione pubblica. La Regione si rivolge
prioritariamente alla comunità dei cittadini titolari di
sovranità, portatori di interessi e di diritti, tenuti al
rispetto delle regole della convivenza e all'assunzione di responsabilità
civiche.
D)
Comunicare le leggi
Appare molto opportuna la previsione contenuta nelle proposta di
legge di piani di comunicazione per leggi, regolamenti e programmi
d'intervento.
La norma però è "debole". Lascia eccessiva
discrezionalità al legislatore che può di volta in
volta decidere se procedere o meno con il piano. Il rischio è
la norma venga rapidamente dimenticata, restando mero auspicio.
Il principio dovrebbe essere invece rafforzato, introducendo un
preciso obbligo ad informare e definendo almeno la tipologia di
provvedimenti per i quali il piano di comunicazione è obbligatorio
(soprattutto per quanto riguarda leggi e regolamenti che comportano
obblighi e doveri o che garantiscono diritti. Anche così
si concorre a contenere la disparità di opportunità
che sempre di più divide il corpo sociale).
Si dovrebbe concorrere così a rafforzare la tendenza, emersa
nella legislazione degli ultimi anni e autorevolmente confermata
dalla legge n. 150/2000, volta a colmare la lacuna costituzionale
della tutele del "diritto ad essere informati".
E)
Chiarezza delle leggi
Nel contesto della comunicazione delle leggi e dei regolamenti dovrebbe
essere introdotto il criterio della loro buona e chiara scrittura.
Una legge scritta bene può evitare complessi, costosi, e
spesso inefficaci, interventi di spiegazione, chiarimento divulgazione.
F)
Programma annuale di comunicazione.
Può essere utile, a questo scopo come previsto dalla legge
n.150/2000 per le amministrazione dello Stato, disciplinare e programmare
l'attività di comunicazione attraverso un piano annuale.
Uno strumento che agevolerebbe il coordinamento dell'attività
di soggetti diversi e la creazione di rapporti di scambio ai fini
dell'integrazione dei programmi, con tutti i vantaggi di economicità,
razionalità ed efficacia che ne conseguirebbero.
G)
Monitoraggio dei risultati
La comunicazione pubblica soffre di autoreferenzialità perché
non è mai sottoposta a valutazione.
Non viene testata prima di essere realizzata, non vengono valutati
gli effetti che produce, i risultati che ottiene, la qualità.
Introdurre l'obbligo della valutazione, almeno per le attività
più rilevanti e impegnative, attraverso strumenti di misurazione
ormai largamente consolidati nella comunicazione di mercato, che
possono benissimo essere adottati a quella istituzionale e pubblica.
H)
Promuovere una cultura di marketing dei servizi
I sondaggi e le ricerche, svolti per conoscere gli orientamenti
dell'opinione pubblica, dovrebbero essere più correttamente
inquadrati fra gli strumenti di valutazione della "custumer
satisfaction" (attività che dovrebbe riguardare l'intera
azione della pubblica amministrazione).
I)
Qualificare gli strumenti di ascolto
Prevedere le forme organizzative dei sistemi di ascolto e di organizzazione
dei flussi di informazione in entrata:
L'obbiettivo di una buona comunicazione pubblica non è solo
quello di far parlare bene dell'istituzione, ma anche di mettere
a punto gli strumenti idonei a far parlare il pubblico ed i cittadini,
in modo che la loro voce non sia l'indistinto brusio della pubblica
opinione, ma la voce autorevole dei detentori della sovranità.
Operazione complessa e difficile ma che, almeno tendenzialmente,
dovrebbe orientare lo sviluppo della comunicazione degli enti pubblici.
In questo senso sembra opportuno che oltre agli strumenti di sostegno
previsti per la comunicazione, alle attività di comunicazione,
non ci si limiti a quelli per l'impresa editoriale, ma si volga
uno sguardo anche alle strutture di comunità, a quelle dell'associazionismo
e del volontariato, della cooperazione sociale, del terzo settore
in generale.
Sarebbe opportuno tenere conto delle sperimentazioni nell'uso delle
nuove tecnologie della comunicazione volte ad arricchire le forme
di partecipazione alla vita politica ed istituzionale.
La voce dei cittadini, come guida per le scelte e le politiche regionali
non può essere interpretata solo con i sondaggi e le ricerche
d'opinioni.
Per
quanto attiene specificatamente al sostegno all'attività
di comunicazione degli enti locali, vogliamo indicare quali sono
i principali obiettivi che la legge regionale dovrebbe porsi, ad
integrazione e rafforzamento di quanto già contenuto nella
legge nazionale.
L)
Elevare le competenze professionali degli addetti alla comunicazione
Sostenere le attività di formazione del personale adetto
ai servizi di informazione e di comunicazione.Contribuire ad attuare
la legge n. 150/2000, soprattutto per quanto riguarda la fase transitoria
della sua prima applicazione, nella quale dovranno essere messe
a regime la posizioni di tanti addetti privi dei titoli previsti
dalla legge per l'accesso ai vari ruoli della comunicazione pubblica,
evitando una generalizzata sanatoria svincolata da efficaci programmi
di formazione e riqualificazione professionale.
M)
Elevare le competenze professionali degli addetti alle relazioni
con il Pubblico
Governare la comunicazione involontaria. La comunicazione, in particolare
per gli enti che gestiscono una elevata quantità di servizi,
passa anche dalle quotidiane relazioni con il pubblico, con gli
utenti dei servizi, dai molteplici contatti con gli impiegati di
sportello, con i vigili urbani, con gli addetti alle manutenzioni.
La legge regionale può integrare e sviluppare l'impianto
di quella nazionale, introducendo elementi di attenzione verso questa
parte della comunicazione, spesso involontaria quasi mai governata,
progettata, guidata, che in genere ha molti più effetti,
e non sempre buoni effetti, di campagne, comunicative, iniziative
organizzate di comunicazione (che può anzi demolirne impietosamente
i migliori risultati).
E' l'attenzione alle competenze comunicative detenute non soltanto
dal personale addetto ai servizi di informazione e comunicazione
disciplinati dalla legge nazionale, ma anche da quello impegnato
nelle relazioni con il pubblico nelle diverse funzioni di quell'esteso
frot-office della pubblica amministrazione costituito dal sistema
dei servizi degli enti locali.
N)
Concorrere alla costruzione ed al funzionamento dei servizi di comunicazione
della Pubblica amministrazione locale.
Il sistema della pubblica amministrazione è un sistema di
fatto integrato, anche se si comporta spesso come se ciascun livello
vivesse di vita propria , separato da tutto il resto. Il sistema
deve trovare gli strumenti affinché l'integrazione sia progettata,
governata, organizzata.
Il buon funzionamento dei servizi di comunicazione degli enti locali
è interesse generale della Regione. Attraverso gli enti locali
transitano, nei rapporti con i destinatari, cittadini, imprese,
enti, ecc, molte delle politiche regionali.Dalla qualità
del lavoro degli enti locali, e quindi anche dalla qualità
delle comunicazioni che gli enti locali riescono a sviluppare, dipende
il successo o l'insuccesso delle politiche regionali.
O)
Promuovere forme associative fra gli enti locali
Si tratta di un obbiettivo fondamentale per qualificare e accrescere
la capacità di informazione e di comunicazione. Il problema
però no riguardatolo i piccoli comuni. Nel campo della comunicazione,
anzi è opportuno ricercare integrazione di servizi, di attività
e di strutture anche fra enti di diverse dimensioni.
P)
Promuovere la costituzione delle rete di servizi della pubblica
amministrazione
La legge regionale sulla comunicazione non può trascurare
un impegno a promuovere forme integrate di servizio nella logica
degli sportelli polifunzionali della PA. A partire dall'integrazione
fra gli uffici e gli sportelli degli enti locali e le funzioni di
uffici, agenzie, strutture che fanno riferimento alla Regione.
Mettere ordine nei servizi informativi, incentivare, sollecitare,
promuovere la connessione, lo scambio di dati, l'organizzazione
di servizi semplificati all'utente nella logica dell'integrazione
della PA locale anche attraverso una organizzazione efficace della
comunicazione interna al sistema.
Q)
Sostegno all'editoria degli enti locali
Riconoscere gli strumenti di informazione messi a punto dai comuni
come possibili veicoli di diffusione delle informazioni della Regione.
I notiziari dei comuni hanno diffusione e capacità di penetrazione
superiore a qualsiasi altro organo d'informazione.
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