P.d.L.
n. 144:
"Tutela sanitaria dello sport"
PARERE OBBLIGATORIO
La
proposta di legge in oggetto si pone come obbiettivi principali:
a) di armonizzare la disciplina della tutela sanitaria nello sport
con l'attuale normativa quadro del Sistema Sanitario Regionale (in
particolare con la L.R. 22/2000);
b) di conferire ai comuni la competenza autorizzativa sulle strutture
ambulatoriali, finora riservata alla Regione, mediante l'estensione
anche al settore sportivo della disciplina di cui alla LR n. 8/1999
relativa agli altri settori della medicina;
c) di estendere ai medici specialisti in medicina dello sport la
facoltà di rilasciare le certificazioni di idoneità
allo sport non agonistico ed alle strutture private accreditate
di rilasciare le certificazioni di idoneità allo sport agonistico,
senza la necessità della stipula di una preventiva convenzione
con le Aziende USL.
Per quest'ultimo aspetto la proposta in esame amplia i limiti definiti
dalla normativa nazionale e la sua praticabilità deve quindi
essere valutata anche sotto il profilo della competenza giuridica
Per gli altri aspetti la proposta è pienamente condivisibile.
Si osserva tuttavia che la proposta non prevede alcuna copertura
finanziaria per i costi derivanti a carico del comune dall'esercizio
delle funzioni di autorizzazione e accreditamento delle strutture
ambulatoriali.
Ancora una volta le competenze vengono conferite senza che vengano
considerati gli oneri relativi.
Si
osserva inoltre che con il rinvio di questa materia alla disciplina
di cui alla L.R. n. 8/1999 viene ad applicarsi anche l'art.7 di
detta legge che riserva alla Giunta regionale la determinazione,
con propria deliberazione, delle modalità e dei termini per
la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni.
Deve a questo riguardo essere richiamata la competenza costituzionalmente
propria degli enti locali in ordine all'organizzazione ed allo svolgimento
delle funzioni loro attribuite e che le determinazioni della Giunta
regionale non possono quindi essere lesive di tale competenza. A
questo riguardo, la legge potrebbe opportunamente prevedere un necessario
coinvolgimento degli Enti locali nella procedura di definizione
di questo atto della giunta regionale.
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