P.d.d. n.
560 - - L.431/98, art.11- Fondo nazionale per l'integrazione
ai canoni di locazione. Presa d'atto delle risultanze della gestione
relativa all'anno 2001 e determinazione dei criteri per la ripartizione
del fondo relativo all'anno 2002.
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La presente proposta di deliberazione dispone l'incremento da parte
della Regione, nella misura del 10% , della quota di stanziamento
statale per il Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione
relativo all'anno 2002 ad essa attribuita con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 11 della
L. n. 431/1998. La necessità di tale integrazione si motiva
con la considerevole diminuzione dell'entità dello stanziamento
previsto per l'anno in corso rispetto a quello messo a disposizione
per l'anno 2001 e con l'esubero delle domande di contributo registrato
nello scorso anno rispetto alla disponibilità del Fondo stesso.
Tali considerazioni comportano inevitabilmente l'esigenza di operare
una selezione fra i richiedenti a favore dei soggetti in condizioni
di maggiore disagio sociale e dunque di individuare i requisiti
necessari per beneficiare del contributo in questione nonché
i criteri di priorità cui i Comuni dovranno rifarsi per l'elaborazione
delle graduatorie degli aventi diritto.
2.
Il Consiglio delle Autonomie locali esprime giudizio positivo in
ordine alla proposta di deliberazione in esame che costituisce il
risultato di un procedimento ampiamente partecipato essendo stata
oggetto di analisi e discussione da parte di un gruppo tecnico composto
da rappresentanti di questo stesso Consiglio, dell'Anci-Consulta
- casa, nonché delle Associazioni degli utenti. In particolare
si valuta favorevolmente la decisione di non subordinare, a differenza
di quanto prevedeva la bozza originaria di questo atto, la possibilità
per i Comuni di accedere al Fondo Nazionale, come integrato dalla
Regione stessa, al versamento di una quota pari al 12% delle domande
di contributo risultanti ammesse al finanziamento, considerato che
l'art. 11, comma 7, della L. 431/98 individua nella disponibilità
dei Comuni a concorrere con proprie risorse un dato ulteriore di
cui le Regioni possono tener conto nella ripartizione delle risorse
e non un presupposto indispensabile.
Di fatto, come specificato nella parte normativa della proposta
di deliberazione in esame, per questo anno di applicazione tale
ulteriore possibilità di incremento del Fondo con risorse
locali non è contemplata in ragione del fatto che l'atto
in esame interviene a bilanci comunali già approvati.
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