P.d.L. n.
158 - Modifiche della Legge regionale 13 agosto 1998 n. 63
"Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento
atmosferico e modifiche alla L. R. 5 maggio 1994 n. 33" e della
Legge regionale 21 dicembre 2001 n. 64" Norme sullo scarico
di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1.12.1998
n. 88"
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La proposta di legge in esame consta di due sezioni: nella prima
si propongono alcune modifiche alla L. R. n. 63/98"Norme in
materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico
e modifiche alla L. R. 5 maggio 1994, n. 33", mentre la seconda
concerne modifiche alla L. R. n. 64/2001 "Norme sullo scarico
di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre
1998, n. 88".
Per quanto riguarda le modifiche alla L. R. n. 63/98, esse consistono
innanzitutto nell'aggiunta al testo di legge originario di un ulteriore
articolo (art. 7 bis) che prevede l'erogazione da parte della Regione
di contributi finanziari ai comuni per realizzare appositi progetti
e piani d'azione finalizzati a favorire la mobilità sostenibile
quali, ad esempio, la realizzazione di parchi di veicoli a due ruote
a zero emissioni ed incentivi all'acquisto, da parte dei cittadini,
di veicoli elettrici a due ruote.
L'individuazione dei comuni, possibili beneficiari degli interventi,
nonché dei criteri di priorità e degli ulteriori criteri,
forme e modalità di attuazione sono rinviate ad una deliberazione
della Giunta regionale. La proposta prevede uno specifico stanziamento
finanziario il cui importo non è tuttavia attualmente determinato.
Invece, le modifiche proposte alla L. R. n. 64/01 concernono in
particolare la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico
di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica
fognatura , di spettanza dell'Autorità di ATO. L'art. 3,
comma 4, della L. R. n. 64/2001 citata, nella sua attuale formulazione
prevede che tale competenza decorra solo dal momento dell'affidamento
della gestione del servizio idrico integrato al gestore unico e
che, fino a quel momento, tale funzione continui ad essere esercitata
dal comune. Con la modifica ora proposta, si stabilisce invece che
la funzione continui comunque ad essere esercitata dal comune fino
al 30 giugno 2002. Tale modifica è motivata dal fatto che
in cinque casi su sei le AATO avevano già provveduto all'affidamento
al gestore unico al momento dell'entrata in vigore della citata
L. R. n. 64/2001. Si è così determinato il venir meno
del periodo transitorio ipotizzato che, con questa proposta, si
intende invece ripristinare fino al 30 giugno 2002. Per l'AATO che
non ha invece ancora provveduto all'affidamento si prevede un periodo
transitorio di 60 giorni dall'affidamento stesso e comunque almeno
fino al 30 giugno 2002.
2.
Come si vede, la proposta fa confluire in un'unica legge le modifiche
a due testi legislativi riguardanti materie ben diverse.
Si ritiene di formulare alcune osservazioni:
a) Con riferimento alla I sezione, pur giudicando positivamente
la finalità che con tali disposizioni si intende perseguire,
si osserva che dovrebbe essere valutato se occorra un provvedimento
che intervenga ex novo ad individuare le aree della Regione in cui
vi siano problemi di inquinamento atmosferico, oppure se ci si possa
rimettere, per l'individuazione di tali aree, analogamente a quanto
ha fatto la DGR n. 116/2002 in materia di interventi relativi ai
rischi da polveri fini, alla deliberazione n. 1406 del 21 dicembre
2001 con la quale è stata effettuata la valutazione della
qualità dell'aria nel territorio toscano ed è stata
operata una sua suddivisione in zone.
Per quanto attiene al successivo atto ( più propriamente
un regolamento) di determinazione "dei criteri di priorità
e degli ulteriori criteri, forme e modalità" in base
ai quali procedere all'erogazione dei finanziamenti ai Comuni, si
esprime l'esigenza che esso sia il risultato di una procedura ampiamente
partecipata dagli enti locali. In ogni caso appare eccessivamente
generica la definizione data dalla proposta di legge in esame dell'oggetto
di tale provvedimento, che sarebbe opportuno circoscrivere in modo
più puntuale.
Per quanto attiene al finanziamento dell'intervento si segnala la
necessità di determinarne l'importo, attualmente non indicato.
b) In ordine alla II Sezione si esprime parere favorevole in quanto
si ritiene giustificato il mantenimento di un periodo transitorio
necessario per le AATO per organizzarsi per l'esercizio di questa
competenza.
Il
CdAL ha altresì preso visione di alcuni emendamenti elaborati,
anche se non ancora formalizzati, in sede di commissione consiliare.
Su tale ipotesi integrativa della proposta si esprime ugualmente
parere favorevole, in particolare in riferimento alla previsione
che le disposizioni regolamentari regionali che intervengono sullo
svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle Province
abbiano carattere cedevole rispetto all'emanazione dei regolamenti
locali, con il solo limite dei principi (e non delle singole disposizioni)
contenuti nell'emendato art. 6, comma 1, lett. a) (più esattamente:
nel regolamento regionale relativamente agli aspetti di cui a detto
articolo) nonché delle condizioni stabilite dal regolamento
regionale per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico.
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