P.d.L. n.
159 - Adeguamento della L.R. 52/99 alla Legge Costituzionale
3/2001 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
PARERE
OBBLIGATORIO
1. La proposta di legge regionale n° 159/2002 trova la sua essenziale
motivazione non tanto nella esigenza di introdurre contenuti innovativi
nell'impianto della L.R. n° 52/99, che da due anni a questa
parte ha prodotto importanti effetti semplificativi dei procedimenti
edilizi, quanto nella volontà di affermare, in conseguenza
della recente Legge Cost. n° 3/2001 di modifica del Titolo V
della Costituzione, la competenza legislativa esclusiva della Regione
in materia di norme edilizie (specie se di dettaglio), non rientrando
queste ultime tra le materie espressamente riservate allo Stato
od oggetto di competenza concorrente, ai sensi del modificato art.
117 Cost.
2.
Se la proposta in oggetto non introduce dunque novità di
particolare rilievo nell'articolato della L.R. n° 52/99, resta
comunque indiscutibile l'importanza politico-istituzionale di questo
provvedimento, anche per l'effetto di "copertura" (completezza
e prevalenza di disciplina da parte dell'ordinamento regionale)
che esso verrà a determinare nei confronti delle più
recenti norme emanate dallo Stato in campo urbanistico edilizio
(D.P.R. n° 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia"; Legge n° 443/2001
cd. "Legge Obiettivo") sgombrando il campo, almeno nell'immediato,
da incertezze interpretative ed applicative.
3.
Va sottolineata quindi l'opportunità e l'urgenza di un provvedimento
legislativo regionale di riconferma della L.R. n° 52/99 in un
momento di particolare nebulosità del quadro normativo statale
in materia urbanistico-edilizia.
E' di fondamentale importanza, soprattutto, che la nuova legge regionale
sia approvata in tempo utile per divenire efficace in contemporaneità
con l'entrata in vigore della Legge 23.12.2001 n° 443, fissata
al 10.04.2002.
4. Se così non fosse, non si otterrebbe l'auspicato effetto
di "copertura" della Legge n° 443/2001 e (pur tenendo
nel dovuto conto i dubbi di legittimità di taluni contenuti
della "Legge Obiettivo" alla luce delle recenti modifiche
al Titolo V della Costituzione) si aprirebbe inevitabilmente una
fase di grave incertezza normativa, con pesanti ripercussioni per
i professionisti, gli operatori del settore, le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di procedimenti urbanistico-edilizi.
E' un rischio che va assolutamente scongiurato. Si auspica pertanto
che l'iter della proposta di legge in oggetto segua un calendario
serrato, così da assicurare all'atto legislativo in esame
il massimo grado di puntualità.
5.
Se in questa fase 'storica', dunque, può risultare sufficiente
un provvedimento con valenza di mera "riconferma" della
L.R. n° 52/99, indipendentemente dagli specifici contenuti,
resta aperta la questione di un più complessivo adeguamento
della stessa legge. Taluni aspetti innovativi e semplificativi contenuti
nella recente produzione legislativa statale (in particolare nel
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) necessitano, infatti, di essere adeguatamente valutati
e selezionati, al fine di ricavarne linee di principio utili per
un organico aggiornamento della disciplina regionale.
E' ragionevole, peraltro, immaginare che tale operazione potrà
essere compiuta solo all'indomani degli ulteriori (e già
preannunciati) atti normativi dello Stato, necessari per rendere
coerente il "Testo Unico" con le innovazioni introdotte
dalla "Legge Obiettivo", nonché (auspicabilmente,
in ossequio alle recenti modifiche costituzionali) per ricondurre
il T.U. al ruolo canonico di vera e propria "legge quadro".
Il nuovo art. 117 Cost. dovrebbe indurre infatti lo Stato a varare
un "Testo Unico" costituito da sole norme di principio,
superando la forma attuale di 'repertorio normativo omnicomprensivo'
in cui risulta spesso difficilmente decifrabile il confine tra norme-quadro
e disposizioni di dettaglio (queste ultime certamente non più
di competenza statale).
6.
Per alcuni aspetti di merito sull'articolato e sulla L.R. n. 52/1999,
si trasmette in allegato un documento elaborato, su richiesta di
questo Consiglio, dal Coordinamento tecnico intercomunale degli
uffici edilizia dell'Area Firenze-Prato-Pistoia, rimettendolo alla
valutazione della commissione consiliare.
ALLEGATO
Documento
elaborato dal Coordinamento tecnico intercomunale degli uffici edilizia
dell'Area Firenze-Prato-Pistoia.
A) Osservazioni sull'articolato della proposta di legge
(Le note si riferiscono al testo e alla numerazione della L.R. n.52/1999)
A.1
Art. 1
La formulazione del "nuovo" art. 1, che enuncia in modo
inequivocabile, in riferimento al testo novellato dell'art. 117
Cost., gli ambiti disciplinati dalla L.R. n° 52/99 evidenzia
efficacemente lo spirito della proposta, che tende a superare ogni
riferimento diretto alla normativa nazionale salvo per gli aspetti
per i quali essa costituisce una "norma cornice" da completare
con la potestà legislativa concorrente. Laddove la legge
dello Stato disciplina nel dettaglio la materia edilizia, essa viene
assorbita (quasi sempre in trascrizione letterale) nel testo regionale,
per ribadire ulteriormente la potestà esclusiva della Regione.
Significativo e opportuno appare in tale ottica l'inserimento del
comma 1ter, che elimina ogni equivoco circa l'applicazione del Titolo
V della L.R. n° 52/99, ribadendo la riserva di legge dello Stato
prevista dalla Costituzione in materia penale e tributaria.
A.2
Art. 2
Nei commi aggiunti all'art. 2 pare inopportuno il riferimento univoco
alla "concessione" alla luce dell'evoluzione della disciplina
riferita ai titoli abilitativi che caratterizza la stessa L.R. n°
52/99. Si ricorda, ad esempio, la facoltà di realizzare nuove
costruzioni mediante D.I.A. all'interno di Piani Attuativi, prevista
dall'art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. n° 52/99.
Per quanto riguarda in particolare il nuovo comma 1 bis, occorre
valutare l'opportunità di una trascrizione letterale dell'art.
13 della Legge n° 10/77, considerato l'avvenuto superamento
del Programma Pluriennale di Attuazione di fatto operato dalla L.R.
n° 5/95. Oltre a conferire in via esclusiva la funzione programmatoria
di attuazione di specifiche previsioni del Piano Strutturale al
"Programma Integrato di Intervento" senza contemplare
- neanche in linea ipotetica - la possibilità per i Comuni
di dotarsi di un P.P.A., la L.R. n° 5/95 ha tra l'altro, non
a caso, abrogato l'intero Titolo I della L.R. n° 41/84, riferito
ai Programmi Pluriennali di Attuazione.
L'orientamento normativo regionale è da ritenersi di fatto
confermato dall'art. 20 della Legge 30.04.1999 n° 136 "Norme
per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
e per interventi in materia di opere a carattere ambientale".
A.3
Art. 21
Non appare chiaro il motivo della parziale riscrittura del comma
1, già sufficientemente chiaro nella versione vigente.
A.4 Art. 23
Alla luce del criterio fondamentale sancito dall'art. 19 della L.R.
n° 52/99, che lega l'onerosità degli interventi edilizi
all'incremento di carico urbanistico, la trascrizione dell'art.
9 della Legge n° 10/77 in materia di interventi gratuiti non
può essere operata in modo "automatico", ma richiede
alcuni aggiustamenti per evitare illogicità o contraddizioni.
In dettaglio:
- la lettera b) del nuovo comma 1 necessita un complessivo ripensamento,
per non incorrere in evidenti contraddizioni con l'art. 19 della
L.R. n° 52/99 . Potrebbe essere ad esempio sostituita la frase
"che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio
e mutamento della destinazione d'uso" con la seguente: "che
non comportino incremento dei carichi urbanistici";
- appare inutile se non addirittura fuorviante la trascrizione delle
lettere c) ed e);
- riguardo alla lett. d) sarebbe opportuno valutare, a distanza
di venticinque anni dalla Legge n° 10/77, se mantenere il privilegio
della gratuità per gli ampliamenti e le ristrutturazioni
di edifici unifamiliari;
- al comma 2 parrebbe opportuno, in ossequio al principio che informa
tutta la proposta di legge, riportare per esteso il testo dell'art.
4, comma 2, della Legge n° 10/77 senza citare la norma statale
di riferimento. Si segnala inoltre il refuso "L. 28 gennaio
1997 n° 10".
A.5
Art. 31
Con l'inserimento del comma 10 bis viene opportunamente posto un
freno agli eventuali effetti incontrollati derivanti dalla applicazione
dell'art. 71 della Legge n° 448/2001.
A.6
Art. 32
Nel comma 4 di nuova introduzione (che riproduce il terzo comma
dell'art. 8 della Legge n° 47/85) appare significativo lo specifico
riferimento al comma 9 dell'art. 7 - oltreché all'art. 20
- della Legge n° 47/85, in quanto contenenti norme di natura
penale.
A.7
Art. 34
L'abrogazione del comma 1 appare opportuna, perché in tal
modo viene eliminato l'illogico "doppio regime" in materia
di somme minime per il sanzionamento delle opere soggette ad attestazione
di conformità.
A.8
Modifiche all'Allegato
Sono senz'altro condivise.
A.9
Appare indispensabile introdurre un apposito articolo che disciplini
adeguatamente l'entrata in vigore della nuova legge regionale, considerando
che il discriminante temporale per ottenere l'effetto di "copertura"
della Legge n° 443/2001 (art. 1, comma 12) è l' 11.04.2002.
B)
Ipotesi di ulteriori aggiustamenti tecnici al testo della L.R. n.52/1999
per aspetti non trattati dalla proposta in esame
B.1 Sembra opportuno cogliere l'occasione per eliminare i riferimenti
alle Leggi n° 1497/39, n° 1089/39, e n° 431/85, abrogate
e sostituite dal D.Lgs. n° 490/99 "Testo Unico della legislazione
in materia di beni culturali e ambientali", presenti nei seguenti
articoli della L.R. n° 52/99:
art. 4, comma 5, lett. b), d).
art. 5, comma 2
art. 28, comma 2
art. 33, comma 4
art. 34, comma 3
B.2
Appare altresì doveroso provvedere all'abrogazione della
lett. a) del comma 5 dell'art. 4 (esclusione della D.I.A. su immobili
soggetti a vincolo storico-artistico), in quanto il suo contenuto
è notoriamente superato dall'art. 36 del D.Lgs. n° 490/99.
B.3
Non è chiaro poi se l'integrale riconferma delle percentuali
di aumento delle sanzioni per il ritardato o omesso versamento del
contributo di costruzione (di cui all'art. 27 della L.R. n°
52/99) costituisca una mera dimenticanza o una deliberata volontà
di applicare il massimo delle sanzioni consentite rispetto a quanto
recentemente stabilito dalla legge finanziaria. Si ricorda al riguardo
che l'art. 27 comma 17 della Legge n° 448/2001 ha sensibilmente
ridotto le percentuali di aumento per ritardato versamento del contributo
di costruzione.
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