P.d.L. n.
161 - "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".
PARERE
OBBLIGATORIO
1. La proposta di legge in esame introduce una disciplina con la
quale, in via derogatoria rispetto ai piani regolatori, ai piani
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, è regolamentata
la ristrutturazione dei sottotetti nell'ambito degli interventi
edilizi in corso.
2.
Gli enti locali sono consapevoli delle esigenze abitative presenti
sul territorio e concordano sulla necessità di rimuovere
situazioni di abuso, o comunque di uso non a norma dei sottotetti,
che in molti casi, pur non rispondendo ai requisiti di legge, sono
di fatto utilizzati a fini abitativi. Se quindi è ragionevole
ritenere che tali esigenze abitative richiedano un adeguato ripensamento
delle regole che attualmente presiedono all'uso dei sottotetti,
sulla scorta di quanto comunemente accade nella realtà, deve
tuttavia osservarsi che la soluzione prescelta, ossia il ricorso
ad una apposita legge regionale chiamata a normare autoritativamente
la problematica in oggetto, appare in controtendenza rispetto agli
indirizzi e ai principi generali della normativa regionale di settore
(L.R. 5/95; L.R. 52/99), la quale attribuisce agli strumenti della
programmazione comunale la concreta regolazione delle problematiche
urbanistiche, in rapporto alle esigenze e specificità del
territorio; l'articolato di legge viceversa detta una serie di prescrizioni
tecnicamente minuziose e a carattere rigidamente cogente, del tutto
prive di elasticità, per cui ai Comuni non è riconosciuta
alcuna potestà di adattamento e integrazione delle suddette
prescrizioni, salvo la possibilità estrema ed eccezionale
di tenersi esenti, ex art.7, dall'applicazione della normativa,
o di introdurre particolari prescrizioni a fini di tutela architettonica,
sempre nell'ambito delle procedure eccezionali del suddetto articolo
sette.
3.
Non sembra peraltro opportuno che uno specifico aspetto della materia,
quale quello qui trattato, debba costituire oggetto di una apposita
disciplina anziché essere trattato nell'ambito di una disamina
complessiva della materia di riferimento (urbanistica ed edilizia),
disamina complessiva tanto più necessaria alla luce del nuovo
titolo V della Costituzione e delle nuove e più incisive
competenze legislative spettanti alla Regione nel settore.
4. Appare fra l'altro discutibile la disposizione del già
citato art.7, la quale, in via eccezionale rispetto ad un provvedimento
di per sé eccezionale, consente ai Comuni di escludere, con
appositi atti, determinate "parti del territorio" dall'applicazione
della disciplina prevista, salvo verifica finale della Regione sulla
coerenza di tali atti rispetto alla legge stessa.
Prescindendo da valutazioni di merito, si osserva come manchi la
definizione di una serie di principi e criteri di indirizzo che
si rendono necessari sia per l'assunzione da parte dei Comuni di
provvedimenti derogatorii adeguatamente motivati, non contestabili
in sede di vaglio regionale; sia per evitare l'applicazione sul
territorio di discipline disomogenee e contrastanti, che comportino
ingiustificate disparità di trattamento nei confronti dei
cittadini interessati.
5.
In conclusione, pur riconoscendo la rilevanza delle finalità
perseguite (il recupero dei sottotetti per finalità abitative
ed energetiche), non sembra utile procedere all'approvazione della
proposta consiliare vuoi perché si colloca al di fuori del
contesto di una più generale ridefinizione della disciplina
urbanistica ed edilizia a livello regionale e nazionale, vuoi perché
la sede più appropriata per un riordino della specifica problematica
è senz'altro da rinvenirsi negli strumenti di pianificazione
urbanistico-residenziale degli enti locali anziché in una
disciplina autoritativamente stabilita con legge regionale.
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