P.d.L. n.
166 - "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La proposta segue altra un'altra similare iniziativa consiliare
sulla quale il Consiglio delle autonomie locali si è già
espresso (vedasi parere sulla P.d.L. n.161).
Attesa la sostanziale omogeneità dei due atti, ne risulta
che le osservazioni sviluppate nel presente parere collimano in
larga misura con quanto evidenziato nel parere precedente. Tuttavia,
vista la particolare rilevanza dell'argomento, e la stringente scansione
delle iniziative promosse, si ritengono opportune ed anzi necessarie
ulteriori puntualizzazioni sull'oggetto.
2.
Il CdAL è pienamente avvertito delle dimensioni e della delicatezza
del problema; esiste un'emergenza casa; esiste l'esigenza di ripensare
la disciplina dei sottotetti in un'ottica di maggior favore per
i cittadini e le famiglie e in tal senso l'allentamento dei vincoli
che condizionano l'utilizzo a fini abitativi dei sottotetti risponde
ad una finalità pienamente condivisibile.
3.
La tematica in questione afferisce ad una materia (urbanistica ed
edilizia) che si presenta, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione,
di stretta competenza regionale e sulla quale quindi la Regione
può intervenire anche con disposizioni fortemente innovative
e modificative della disciplina esistente; in questo senso la Regione
Toscana ha avviato un processo di revisione complessiva della legislazione
di specie (vedasi la recente legge 6/2002), legislazione che, come
noto, si ispira al criterio di fondo di assegnare agli strumenti
ordinari della programmazione locale, e in primo luogo comunale,
la concreta regolazione delle problematiche urbanistiche ed edilizie.
Sotto questo aspetto non sembra comprensibile il motivo per cui
si ritiene di affrontare l'emergenza casa introducendo una disciplina
a carattere derogatorio ed eccezionale; quando la questione si presta
ad essere normata nel contesto di una più ampia e organica
revisione legislativa, dettando in quella sede il quadro di riferimento,
inclusi eventuali limiti minimi da osservare in assenza di disposizioni
locali, per il resto rimettendo la concreta regolazione dell'oggetto,
secondo il principio di sussidiarietà, alle autonome scelte
che gli enti locali potranno esercitare in via generale e permanente
mediante gli ordinari strumenti di programmazione e gestione (piani
urbanistici; regolamento edilizio).
4.
Per questi motivi, se da un lato si ritiene doveroso ribadire l'assoluta
rilevanza sociale della problematica in oggetto e la piena condivisibilità
dei motivi di fondo della proposta, per altro verso si esprime parere
negativo sulla proposta stessa per l'inadeguatezza delle soluzioni
giuridico amministrativo formulate nell'articolato.
Nel contempo si ritiene di raccomandare vivamente alla Regione di
assumere iniziative appropriate alla delicatezza ed urgenza del
caso, in una logica di intesa, raccordo e valorizzazione dell'autonomia
degli enti locali, al fine di risolvere tale problematica in via
permanente e non con interventi tampone a carattere eccezionale.
5.
Infine, nel merito della proposta si osserva che nell'art.3 non
sono definiti principi e criteri atti ad evitare l'adozione di provvedimenti
derogatorii comunali arbitrari o comunque tali da determinare sul
territorio ingiustificate disparità di trattamento fra i
cittadini interessati; da notare poi che tali provvedimenti derogatorii,
quando non a carattere totalmente disapplicativo, introducono "limitazioni
ulteriori" alla legge; in altri termini l'autonomia dell'ente
locale è solo di segno negativo, essendo ammessi a livello
locale esclusivamente atti che apprestino una disciplina più
sfavorevole rispetto a quella direttamente statuita in legge.
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