P.d.L. n. 166 - "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".

PARERE OBBLIGATORIO

1. La proposta segue altra un'altra similare iniziativa consiliare sulla quale il Consiglio delle autonomie locali si è già espresso (vedasi parere sulla P.d.L. n.161).
Attesa la sostanziale omogeneità dei due atti, ne risulta che le osservazioni sviluppate nel presente parere collimano in larga misura con quanto evidenziato nel parere precedente. Tuttavia, vista la particolare rilevanza dell'argomento, e la stringente scansione delle iniziative promosse, si ritengono opportune ed anzi necessarie ulteriori puntualizzazioni sull'oggetto.

2. Il CdAL è pienamente avvertito delle dimensioni e della delicatezza del problema; esiste un'emergenza casa; esiste l'esigenza di ripensare la disciplina dei sottotetti in un'ottica di maggior favore per i cittadini e le famiglie e in tal senso l'allentamento dei vincoli che condizionano l'utilizzo a fini abitativi dei sottotetti risponde ad una finalità pienamente condivisibile.

3. La tematica in questione afferisce ad una materia (urbanistica ed edilizia) che si presenta, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, di stretta competenza regionale e sulla quale quindi la Regione può intervenire anche con disposizioni fortemente innovative e modificative della disciplina esistente; in questo senso la Regione Toscana ha avviato un processo di revisione complessiva della legislazione di specie (vedasi la recente legge 6/2002), legislazione che, come noto, si ispira al criterio di fondo di assegnare agli strumenti ordinari della programmazione locale, e in primo luogo comunale, la concreta regolazione delle problematiche urbanistiche ed edilizie.
Sotto questo aspetto non sembra comprensibile il motivo per cui si ritiene di affrontare l'emergenza casa introducendo una disciplina a carattere derogatorio ed eccezionale; quando la questione si presta ad essere normata nel contesto di una più ampia e organica revisione legislativa, dettando in quella sede il quadro di riferimento, inclusi eventuali limiti minimi da osservare in assenza di disposizioni locali, per il resto rimettendo la concreta regolazione dell'oggetto, secondo il principio di sussidiarietà, alle autonome scelte che gli enti locali potranno esercitare in via generale e permanente mediante gli ordinari strumenti di programmazione e gestione (piani urbanistici; regolamento edilizio).

4. Per questi motivi, se da un lato si ritiene doveroso ribadire l'assoluta rilevanza sociale della problematica in oggetto e la piena condivisibilità dei motivi di fondo della proposta, per altro verso si esprime parere negativo sulla proposta stessa per l'inadeguatezza delle soluzioni giuridico amministrativo formulate nell'articolato.
Nel contempo si ritiene di raccomandare vivamente alla Regione di assumere iniziative appropriate alla delicatezza ed urgenza del caso, in una logica di intesa, raccordo e valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, al fine di risolvere tale problematica in via permanente e non con interventi tampone a carattere eccezionale.

5. Infine, nel merito della proposta si osserva che nell'art.3 non sono definiti principi e criteri atti ad evitare l'adozione di provvedimenti derogatorii comunali arbitrari o comunque tali da determinare sul territorio ingiustificate disparità di trattamento fra i cittadini interessati; da notare poi che tali provvedimenti derogatorii, quando non a carattere totalmente disapplicativo, introducono "limitazioni ulteriori" alla legge; in altri termini l'autonomia dell'ente locale è solo di segno negativo, essendo ammessi a livello locale esclusivamente atti che apprestino una disciplina più sfavorevole rispetto a quella direttamente statuita in legge.


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