P.d.L. n.
584 - "LR 14/95: Approvazione del Programma pluriennale
degli interventi strategici nel settore di beni culturali".
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
Si osserva positivamente che il programma in esame consente l'attivazione
di risorse di particolare entità per il settore interessato,
alle quali gli enti locali di determinate aree (seppure in via non
esclusiva) potranno accedere presentando propri progetti.
Per la definizione del relativo bando è prevista una fase
di confronto con le Province.
La struttura del provvedimento presenta tuttavia aspetti problematici,
che sono oggetto delle osservazioni che seguono.
2.
La proposta di deliberazione in oggetto si configura come atto programmatorio,
composto da due elementi principali: uno più complesso (All.to
A), contenente l'analisi dell'ambito sul quale si interviene, l'indicazione
degli obbiettivi perseguiti (con il relativo piano finanziario),
degli interventi, degli strumenti da utilizzare, delle procedure
attuative e della tempificazione; un secondo (All.to B), di semplice
individuazione dei Comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal
programma pluriennale.
Va subito ricordato che, in base all'art.4 della LR 14/95, la proposta
di deliberazione in questione dovrebbe costituire attuazione del
Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali (che
per gli anni 2001-2003 è stato approvato con la deliberazione
del CR 268/2000 che al punto 5 dell' allegato A individua gli specifici
obbiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti
riservati alla competenza diretta della Regione, ai sensi dell'art.2
comma 2 lett. e) della medesima LR 14/95). Il citato art.4 della
LR 14/95, al comma 7 precisa che i progetti regionali menzionati
sono approvati dal Consiglio regionale, dal che è facile
argomentare che, se c'è un elemento che non potrà
fare difetto in questo tipo di deliberazioni, sarà proprio
quello dell'approvazione di uno o più progetti sufficientemente
determinati. Orbene, l'esame della proposta in oggetto evidenzia
che in essa manca proprio questa componente essenziale, mentre si
mostra come un provvedimento di incerta qualificazione, finalizzato
alla allocazione di risorse finanziarie, che sembra obbiettivamente
una integrazione del Piano di indirizzo di cui alla deliberazione
del CR 268/2000.
3.
Per ciò che riguarda il rapporto tra la Pdd esaminata e la
sfera delle competenze degli enti locali, il Consiglio delle Autonomie
locali, mentre prende atto che essa è formalmente fondata
sulle norme della LR 14/95 citate sub 1, deve tuttavia rimarcare
la sopravvenuta disarmonia delle stesse norme con il nuovo quadro
costituzionale determinato dalla l. cost. 3/2001, giacché,
tenuto conto di quanto preveduto dal nuovo art.118 Cost., balza
agli occhi come nel nostro caso manchi la motivazione dell'attribuzione
alla Regione di una funzione amministrativa specifica, che può
essere giustificata solo dalla necessità di assicurarne l'esercizio
unitario.
4. Dalla circostanza che la pdd in esame si configura come un atto
genericamente programmatorio, anziché di approvazione di
uno o più progetti come la legge richiederebbe, consegue
un ulteriore elemento distorsivo, ricavabile dal paragrafo IV dell'allegato
A, secondo il quale "La Giunta regionale emana le direttive
generali per la concessione dei finanziamenti previsti dal programma
pluriennale degli investimenti, definendo, in particolare, criteri
di valutazione e priorità, obblighi dei beneficiari, cause
di decadenza e revoca dei finanziamenti.". Risalta qui l'attribuzione
alla Giunta di un potere in qualche modo regolativo che non ha nessun
riscontro nella legge, che invece affida alla Giunta esclusivamente
il compito di dare attuazione ai progetti approvati dal Consiglio
(v. art4 comma 8 LR 14/95). E' appena il caso di osservare che il
prospettato stato di cose può risolversi, tra l'altro, nell'aggiramento
delle prerogative del Consiglio delle Autonomie locali, che non
avrebbe titolo per esaminare le citate direttive regionali.
4.
Da ultimo si rileva che, all'allegato A dell pdd, nel paragrafo
"Riferimenti normativi" si indica erroneamente la LR 89/1980,
abrogata dalla LR 12/1999.
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