Firenze,
lì 9 marzo 2010
- Al presidente della Giunta regionale
Deliberazione G.R. n. 201 del 23/02/2010- Proposta di “Modifiche al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Deliberazione G.R. n. 201 del 23/02/2010- Proposta di “Modifiche al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)”.
Proponente
: Claudio Martini
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 9 Marzo 2010
Visti
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
Visti inoltre
- l’articolo 117, comma 6
della Costituzione;
- l’articolo
42 dello Statuto della Regione Toscana;
-
Visto l’articolo 66, comma 3 dello Statuto della Regione Toscana;
-
la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
-
il decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R
(Regolamento forestale della Toscana);
-
l’allegato schema di regolamento recante modifiche al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R
(Regolamento forestale della Toscana)
Visti infine
- il parere
favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta dell’ 11
febbraio 2010;
- gli esiti della procedura di concertazione
istituzionale esperita ai sensi dell’art. 14 del Protocollo d’intesa Giunta
regionale- Enti locali del 6 febbraio 2006;
- il parere
della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 16 del
Regolamento interno della Giunta regionale toscana n. 1 del 18 maggio 2009;
Esaminata
La deliberazione della Giunta
Regionale n. 201 del 23/02/2010- Proposta di “Modifiche al regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R
(Regolamento forestale della Toscana)”.
Considerato
che
-
le modifiche al Regolamento forestale della Toscana (DGPR 48/R/2003) sono
necessarie al fine di adeguare il testo vigente alle modifiche introdotte con
la legge di manutenzione dell’ordinamento regionale (l.r. 75/2009) alla legge
forestale della Toscana;
-
per rendere applicabile il reimpiego dei residui ligno cellulosici nel ciclo
colturale, introdotto nella vigente legge forestale della Toscana dalla legge
regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2009) è necessario prevedere le norme tecniche da rispettare nel
suddetto reimpiego;
-
al fine di superare le problematicita’ di applicazione di alcune norme del
regolamento, emerse durante questo primo decennio di vigenza, è opportuno
apportare delle specifiche modifiche tecniche in materia di norme d’uso del
bosco, in particolare : alle forme di trattamento dei boschi di neoformazione e
di quelli cedui intensamente matricinati,
ai contenuti dei piani di gestione e di taglio, ai tagli fitosanitari,
all’utilizzo di macchine abbattitrici/allestitrici, alla raccolta del sughero,
al calcolo dell’estensione delle tagliate;
-
all’articolo 6 si introduce il comma 1bis, richiesto da molti Enti utilizzatori
del Sistema Informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF), al
fine di poter indicare norme tecniche indispensabili per l’omogeneizzazione
dell’utilizzo del sistema stesso nel rispetto dell’autonomia degli Enti
competenti al rilascio delle autorizzazioni;
-
per utilizzare uniformemente su tutto il territorio regionale il sistema
informativo obbligatorio per la gestione delle attività forestali (SIGAF), è necessario
che
-
all’articolo 7 si introduce al comma 3bis lo strumento della comunicazione all’ente
competente prima dell’inizio dei lavori, che è necessario per completare il
processo di semplificazione delle procedure amministrative;
-
il rilascio delle autorizzazioni avviene senza oneri istruttori a carico dei richiedenti
facendo salvi i diritti dei terzi;
-
l’articolo 8 al comma 2bis prevede la comunicazione all’Ente competente, alla
scadenza della validità degli atti autorizzativi delle superfici eventualmente
non oggetto di taglio boschivo rispetto a quelle autorizzate ;
-
all’articolo 10 viene modificato il comma 10 per chiarire che, nella maggior
parte dei casi, il vero atto autorizzativo per i tagli effettuati in presenza
di un piano di taglio o di gestione, di durata variabile tra 5 e 15 anni, è
quello emesso in sede di approvazione del piano stesso. In ogni caso l’ente
competente puo’ dettare prescrizioni integrative qualora dopo l’approvazione
del piano siano intervenute sostanziali variazioni delle condizioni dei luoghi;
-
all’articolo 11 si modifica il comma 3 per consentire una maggiore elasticità
agli Enti competenti nella valutazione della concessione di eventuali proroghe o
anticipazioni (per un massimo di quindici giorni) dei periodi nei quali sono
consentite le utilizzazioni forestali in relazione agli andamenti climatici
stagionali;
Considerato inoltre che
-
l’introduzione del comma 6 bis all’articolo 13 che prescrive che le piante da
abbattere debbano essere preventivamente segnalate, del comma 7bis all’articolo 46 e del comma 8
bis all’articolo 49 nascono dalla necessità di recepire nel regolamento
forestale le norme di salvaguardia già introdotte dalla Giunta regionale con
procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 39bis della l.r. 39/00 a seguito della grave
infestazione della cocciniglia Matsuccoccus feytaudi nei boschi di pino
marittimo;
-al
comma 6 dell’articolo 14 si amplia il periodo utile per effettuare l’esbosco
del legname quando vengono utilizzati i sistemi di esbosco meno impattanti per
l’ambiente;
-all’articolo
17 si introduce il comma 3bis per permettere la ceduazione dei boschi di
neoformazione in età giovanile di età inferiore ai cinquanta anni, quando le
condizioni stazionali sono tali da sconsigliare il governo all’altofusto;
analoghe sono le modifiche al comma 1 dell’articolo 19 e al comma 1
dell’articolo 20;
-
l’introduzione della lettera b bis) al comma 2 dell’articolo 19 e del comma 2
bis) all’articolo 24 sono volte a separare i boschi cedui intensamente
matricinati da quelli composti e ad indicare, di conseguenza, diverse norme
tecniche per l’esecuzione dei rispettivi tagli di ceduazione;
-
al comma 9 dell’articolo 46 e ai commi 3 degli articolo 52 e 53 è introdotta la
facoltà per gli enti competenti di chiedere un deposito cauzionale quando
l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative, per la viabilità temporanea
forestale e per i nuovi impianti di castagneti da frutto e di sugherete, possa
provocare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area
interessata;
-
all’articolo 53 e’ introdotto lo strumento della comunicazione nel caso si
voglia procedere all’estrazione del sughero dalle piante di sughera per meglio quantificare
il fenomeno e per facilitare il controllo di tale attività;
-
le modifiche del comma 1 dell’articolo 54 sono volte a semplificare le
procedure nel caso di impianto o di espianto di un impianto per arboricoltura
da legno;
-
l’introduzione dell’articolo 57 bis ha lo scopo di regolamentare il reimpiego
dei residui lignocellulosici derivanti da attività agroforestali all’interno
dello stesso ciclo colturale allo scopo di permettere l’apporto di sostanze
concimanti o ammendanti di origine biologica agli stessi terreni di produzione;
Considerato
inoltre che
- altre piccole modifiche apportate in
numerosi altri articoli al regolamento de
quo, ad esempio al comma 3 dell’articolo 92 o al comma 8 dell’articolo 100,
sono state altresì introdotte per rimediare ad errori formali presenti nel
testo originario.
Preso atto
- della compatibilità con il quadro normativo
nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e
statutari con particolare riferimento ai
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;
-
della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
-
del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 23/02/2010- Proposte di
“Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)”.
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