IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
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il Regolamento interno del Consiglio regionale;
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il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
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La
proposta di modifica della Legge regionale 25/98 si muove su tre versanti:
1)
modifica del procedimento di approvazione dei piani provinciali di gestione
dei rifiuti
Con
la proposta di Legge n.
Infatti,
pur rispettando le fasi procedurali della Legge Regionale 1/2005, si prevede di
fare seguire all’adozione del piano provinciale il parere obbligatorio e
vincolante della Regione in merito alla conformità dello stesso ai contenuti
del piano regionale ed alla normativa vigente in materia di rifiuti, con la
possibilità che nell’ambito di tale parere si raccomandino
o si prescrivano le modifiche da apportare. Successivamente all’approvazione
del piano provinciale, ma prima della sua pubblicazione, la proposta di legge
prevede che
Naturalmente
è prevista anche una disposizione transitoria che faccia salvi i piani già
adottati ai senti del titolo II della Legge Regionale
1/2005, con la precisazione che per le fasi successive di procedimento si
applicano le disposizioni introdotte con
2)
previsione di una pianificazione sovraprovinciale
Il
secondo blocco di modifiche della Legge Regionale 25/98 risponde all’esigenza
di adeguamento al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 31 gennaio 2007
dalla Regionale Toscana, dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia, nonché dal Comuni di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Sesto
Fiorentino, Pontassieve, Scandicci,
Rufina, Greve in Chianti, Montale, Quarrata e Agliana per la gestione integrata dei rifiuti negli ATO di
Firenze, Prato e Pistoia. Allo stesso tempo le modifiche anticipano il
contenuto del Patto sui Servizi Pubblici Locali, nel quale è prevista, nel
settore dei rifiuti, la riduzione dei dieci ATO attualmente esistenti, a soli
tre.
Dunque
dal 1° gennaio 2009 si attuerà la nuova definizione degli ambiti territoriali e
la necessità che per ciascuno di essi (comprendenti
tutti più di una Provincia), le Province approvino un unico pino di rifiuti
interprovinciale.
Per
il piano di rifiuti interprovinciale si seguiranno le procedure previste per
piani provinciali (rispetto del disposto della Legge Regionale 1/2005, parere
obbligatorio e vincolante della Regione ed eventualmente successivo potere di
controllo sostitutivo) con previsione di forme di raccordo e sedi di confronto
tra le Province che consentano di addivenire all’elaborazione condivisa di un
unico piano, oggetto di una specifica intesa e di un successivo accordo di
pianificazione.
3)
Interventi di bonifica dei siti inquinati
In
tali casi, qualora venga accertato e certificato lo
stato di inquinamento del sito, l’inserimento di esso nell’elenco degli ambiti
da bonificare, contenuto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, ne
impedisce ogni destinazione d’uso fino all’avvenuta bonifica. Quindi solo con
la modifica o l’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti (secondo la
procedura prevista dalla Legge Regionale 25/98) vi è l’apposizione del vincolo
di destinazione dell’area con il rischio di un pregiudizievole allungamento dei
tempi di realizzazione degli interventi di bonifica.
Ebbene
con
Considerato
Che
la proposta di modifica non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Legge n.