Proposta di Legge n. 204

Modifiche alla Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

               

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

- la Proposta di Legge n. 204 in oggetto;

 

Rilevato in primo luogo

La proposta di modifica della Legge regionale 25/98 si muove su tre versanti:

1) modifica del procedimento di approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti

La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ha modificato la Legge Regionale 25/98, prevedendo che sia il piano regionale di gestione dei rifiuti che quelli provinciali, fossero “atti di governo del territorio” per i quali si impone di seguire le procedure di formazione ed approvazione disciplinate dalla Legge Regionale 1/2005 per tutti gli atti di governo del territorio. Dunque il ruolo della Regione risulta circoscritto alla fase preliminare di adozione da parte della Provincia, quale soggetto interessato chiamato a fornire segnalazioni, proposte, contributi e condizioni.

Con la proposta di Legge n. 204, in considerazione del fatto che i piani dei rifiuti hanno una valenza prevalentemente ambientale, si intende restituire alla Regione un ruolo forte di indirizzo e coordinamento, come era previsto nella originaria legge regionale 25/98 prima della modifica apportate dalla Legge Regionale 1/2005.

Infatti, pur rispettando le fasi procedurali della Legge Regionale 1/2005, si prevede di fare seguire all’adozione del piano provinciale il parere obbligatorio e vincolante della Regione in merito alla conformità dello stesso ai contenuti del piano regionale ed alla normativa vigente in materia di rifiuti, con la possibilità che nell’ambito di tale parere si raccomandino o si prescrivano le modifiche da apportare. Successivamente all’approvazione del piano provinciale, ma prima della sua pubblicazione, la proposta di legge prevede che la Regione eserciti un controllo sul recepimento delle eventuali prescrizioni. Controllo che, in caso di persistente mancato adeguamento da parte della provincia, si traduce nel potere sostitutivo.

Naturalmente è prevista anche una disposizione transitoria che faccia salvi i piani già adottati ai senti del titolo II della Legge Regionale 1/2005, con la precisazione che per le fasi successive di procedimento si applicano le disposizioni introdotte con la Proposta di Legge n. 204.

2) previsione di una pianificazione sovraprovinciale

Il secondo blocco di modifiche della Legge Regionale 25/98 risponde all’esigenza di adeguamento al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 31 gennaio 2007 dalla Regionale Toscana, dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia, nonché dal Comuni di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Sesto Fiorentino, Pontassieve, Scandicci, Rufina, Greve in Chianti, Montale, Quarrata e Agliana per la gestione integrata dei rifiuti negli ATO di Firenze, Prato e Pistoia. Allo stesso tempo le modifiche anticipano il contenuto del Patto sui Servizi Pubblici Locali, nel quale è prevista, nel settore dei rifiuti, la riduzione dei dieci ATO attualmente esistenti, a soli tre.

Dunque dal 1° gennaio 2009 si attuerà la nuova definizione degli ambiti territoriali e la necessità che per ciascuno di essi (comprendenti tutti più di una Provincia), le Province approvino un unico pino di rifiuti interprovinciale.

Per il piano di rifiuti interprovinciale si seguiranno le procedure previste per piani provinciali (rispetto del disposto della Legge Regionale 1/2005, parere obbligatorio e vincolante della Regione ed eventualmente successivo potere di controllo sostitutivo) con previsione di forme di raccordo e sedi di confronto tra le Province che consentano di addivenire all’elaborazione condivisa di un unico piano, oggetto di una specifica intesa e di un successivo accordo di pianificazione.

3) Interventi di bonifica dei siti inquinati

La Proposta di Legge n. 204 prevede un’accelerazione della procedura di individuazione delle zone da inserire nell’elenco degli ambiti da bonificare.

La Legge Regionale 25/98 prevede che in caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino la necessità di inserimento nell’elenco delle aree da bonificare, la Giunta Regionale può adottare misure di salvaguardia che vincolino l’area, per un periodo massimo di un anno, durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo.

In tali casi, qualora venga accertato e certificato lo stato di inquinamento del sito, l’inserimento di esso nell’elenco degli ambiti da bonificare, contenuto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, ne impedisce ogni destinazione d’uso fino all’avvenuta bonifica. Quindi solo con la modifica o l’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti (secondo la procedura prevista dalla Legge Regionale 25/98) vi è l’apposizione del vincolo di destinazione dell’area con il rischio di un pregiudizievole allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi di bonifica.

Ebbene con la Proposta di Legge in oggetto si prevede che l’inserimento dell’area da vincolare, di cui sia stato accertato lo stato di contaminazione, nell’elenco degli ambiti da bonificare avvenga con delibera di Giunta Regionale superando le lungaggini delle procedure ordinarie di modifica del piano di gestione dei rifiuti.

 

Ritenuto in secondo luogo

Per quanto concerne il merito è necessario porre l’attenzione su quanto detto precedentemente in relazione alla proposta di riacquisizione da parte della Regione, nei confronti delle Province, di un ruolo forte con poteri di controllo, anche sostitutivo seppur in merito alla conformità dei piani stessi alle norme di legge ed ai contenuti del piano regionale.

 

Considerato

Che la proposta di modifica non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 204 in oggetto.