Proposta di Legge n. 206

Modifiche alla Legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento).

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PARERE OBBLIGATORIO

               

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

- la Proposta di Legge n. 206 in oggetto;

- la relazione illustrativa  che accompagna la Proposta di Legge, dalla quale si evince che gli obiettivi della medesima sono essenzialmente tre:

a) differenziare le procedure per l’autorizzazione previste dall’art. 5 della Legge Regionale n. 8/1999 per le attività libero professionali svolte negli “studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie”, prevedendo, per le attività meno complesse, in luogo dell’autorizzazione la semplice dichiarazione di avvio della nuova attività (DIA);

b) intervenire su alcuni punti specifici della legge regionale, che seppure “minori”, avevano suscitato alcuni dubbi e difficoltà sul piano applicativo;

c) introdurre alcune modifiche in termini di competenza istituzionale per rendere la Legge Regionale n. 8/1999 conforme alle nuove previsioni statutarie.

 

Atteso in primo luogo

- che, all’interno della Proposta di Legge n. 206 in esame si coglie come modifica principale quella relativa alla differenziazione nell’ambito degli studi professionali medici, fra quelli che continuano ad essere assoggettati ad autorizzazione con le procedure già viste, e quelli che invece sono tenuti solo a comunicare al Sindaco l’avvio dell’attività (DIA)

- che contestualmente si colgono quali profili specifici oggetto di proposta di modifica quelli relativi a:

a) la nozione di presidio sanitario;

b) lo svolgimento di funzioni da parte del Direttore sanitario di ciascuna struttura;

c) le comunicazioni che il titolare di studio professionale è tenuto tempestivamente a dare al sindaco a proposito dell’attività svolta o che intende svolgere, con relative sanzioni in caso di inadempimento;

d) le procedure di accreditamento in virtù del cui esito positivo strutture sanitarie pubbliche, private e professionisti possono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale all’interno degli atti di programmazione sanitaria regionale;

 

Ricordato

- che sulla Proposta di Legge in oggetto, si è svolta una positiva sessione di concertazione nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 11 dicembre 2006.

 

Considerato

- che la riflessione sull’opportunità di un intervento legislativo che, facendo salvo il principio di cui all’art. 8 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 (assoggettamento al controllo pubblico dell’attività di maggior complessità e rischio per l’utente svolte dagli studi professionali), preveda, accanto alle procedure di autorizzazione già definite, altri strumenti più snelli ispirati al principio della semplificazione amministrativa, è scaturita da un forte contenzioso registratosi negli ultimi anni con il gruppo professionale dei medici odontoiatri, maggiormente toccato dalla riforma introdotta con Legge Regionale n. 34/2003 sul precedente articolo 5 della Legge Regionale n. 8/1999;

- che la proposta non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 206 in oggetto.