IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
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il Regolamento interno del Consiglio regionale;
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il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
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la relazione illustrativa
che accompagna
a)
differenziare le procedure per l’autorizzazione previste dall’art. 5 della
Legge Regionale n. 8/1999 per le attività libero
professionali svolte negli “studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie”, prevedendo, per le attività meno complesse, in luogo
dell’autorizzazione la semplice dichiarazione di avvio della nuova attività
(DIA);
b)
intervenire su alcuni punti specifici della legge regionale, che seppure
“minori”, avevano suscitato alcuni dubbi e difficoltà sul piano applicativo;
c)
introdurre alcune modifiche in termini di competenza istituzionale per rendere
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che, all’interno della Proposta di Legge n.
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che contestualmente si colgono quali profili specifici oggetto di proposta di
modifica quelli relativi a:
a)
la nozione di presidio sanitario;
b)
lo svolgimento di funzioni da parte del Direttore sanitario di ciascuna
struttura;
c)
le comunicazioni che il titolare di studio professionale è tenuto
tempestivamente a dare al sindaco a proposito dell’attività svolta o che
intende svolgere, con relative sanzioni in caso di inadempimento;
d)
le procedure di accreditamento in virtù del cui esito positivo
strutture sanitarie pubbliche, private e professionisti possono erogare
prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale all’interno degli atti
di programmazione sanitaria regionale;
- che sulla Proposta di Legge in oggetto, si è
svolta una positiva sessione di concertazione nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 11 dicembre
2006.
Considerato
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che la riflessione sull’opportunità di un intervento legislativo che, facendo
salvo il principio di cui all’art. 8 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 (assoggettamento al
controllo pubblico dell’attività di maggior complessità e rischio
per l’utente svolte dagli studi professionali), preveda, accanto alle
procedure di autorizzazione già definite, altri strumenti più snelli ispirati
al principio della semplificazione amministrativa, è scaturita da un forte
contenzioso registratosi negli ultimi anni con il gruppo professionale dei
medici odontoiatri, maggiormente toccato dalla riforma introdotta con Legge
Regionale n. 34/2003 sul precedente articolo 5 della Legge Regionale n. 8/1999;
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che la proposta non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole sulla Proposta di Legge n.