P.d.L. n. 207 "Norme in materia
di bonifica".
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso:
-che
con la proposta di legge 207 si intendono introdurre integrazioni
e modifiche al Titolo IV della LR 34/94 "Norme in materia di
bonifica";
-che
la P.d.L. n.207, analogamente alla P.d.L. n.206 di analogo argomento,
si occupa degli aspetti istituzionali della materia della bonifica,
nonché dell'eliminazione del criticato fenomeno della doppia
contribuzione;
Considerato:
-che
con riferimento all'art.1 comma 1, dove si definiscono i requisiti
degli immobili che costituiscono il presupposto oggettivo di partecipazione
al consorzio, si propone la definizione di immobili "extra
urbani", al posto di quella di "extra agricoli" già
contenuta nella legge, che appare invero poco chiara e peggiorativa
rispetto alla precedente;
-che
con riferimento all'art.1 comma 2, che introduce la categoria dei
consorzi non obbligatori, che dovrebbero essere quelli costituiti
successivamente alla entrata in vigore della LR 34/94, si aprono
più problemi di quelli che si vorrebbero risolvere: da un
lato infatti nasce un delicato problema per l'equilibrio finanziario
dei consorzi, in relazione alla disciplina applicabile al periodo
antecedente all'entrata in vigore della legge così proposta,
in conseguenza all'eventuale esercizio del diritto di recesso da
parte dei consorziati; dall'altro lato sembra venga scelto un assetto
istituzionale che vede ancora la presenza dei consorzi come titolari
di funzioni amministrative, contrariamente all'orientamento già
espresso dal CdAL nei suoi due precedenti pareri del 12 luglio 2002
e 26 ottobre 2001;
-che
il principio (statuito nell'art.1) secondo cui la partecipazione
al consorzio si giustifica solo qualora l'interessato ricavi benefici
diretti dall'attività di bonifica, pur di per sé apprezzabile,
non è sufficientemente sviluppato, tant'è che risulta
indefinita la nozione di "beneficio diretto" e che non
sono specificati i criteri per la quantificazione del beneficio
stesso;
-che
con l'art.2 viene proposta una definizione più precisa del
contributo consortile della quale tuttavia, se per un verso va apprezzato
lo sforzo semantico, dall'altro ne va rilevata la scarsa utilità
(sempre nell'ottica dell'eliminazione della doppia contribuzione)
ove essa non si accompagni ad una più efficace disciplina
del presupposto del contributo stesso;
-che
infine con l'art.3, nell'intento di risolvere la questione del pagamento
dovuto per il semplice utilizzo delle reti consortili, si rinvia
ad "appositi accordi" senza fornire alcuna ulteriore precisazione,
di modo che non si capisce se il riferimento è da fare ad
accordi tra soggetti istituzionali competenti in materia (come sembrerebbe
più logico e ragionevole), o tra taluno di essi e i soggetti
privati interessati;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
esprime parere negativo sulla P.d.L. n.207;
2.
accompagna il presente parere, così come quello sulla P.d.L.
n.206 afferente la stessa materia, quale parte integrante, con l'allegato
ordine del giorno.
Ordine del giorno del Consiglio delle Autonomie locali in materia
di bonifica.
Il
Consiglio delle Autonomie locali,
ricordato:
-che con due suoi precedenti pareri del 26 ottobre 2001 e del 12
luglio 2002, espressi l'uno in relazione alla P.d.L. 115 in materia
di consorzi di bonifica e l'altro su di una proposta di emendamento
della Giunta regionale alla stessa P.d.L. 115, il CdAL ha già
avuto modo di esplicitare i punti fondamentali della propria posizione
sul tema della bonifica, sinteticamente così riassumibili:
1) attribuzione delle competenze amministrative in materia di bonifica
al sistema degli enti locali, attribuendo ai consorzi un ruolo esclusivamente
tecnico; 2) immediata eliminazione della c.d. doppia imposizione,
provvedendo all'attivazione, nella fase transitoria, di un fondo
di rotazione a carico della fiscalità regionale da mettere
a disposizione dei soggetti titolari delle competenze ex L.R. 34/94;
3) sollecita approvazione di un testo unico in materia di difesa
del suolo, dove può essere trovata un'organica sistemazione
normativa al tema della bonifica ed ai suoi rapporti con le connesse
branche della tutela ambientale;
-che
ad oltre un anno dalla presentazione della proposta di legge 115
e dopo molti mesi dall'approvazione da parte della Giunta regionale
dell'emendamento alla medesima, nonostante tutti gli impegni presi
anche in sede di tavolo di concertazione istituzionale da parte
dell'assessore competente, non è ad oggi alle viste alcun
concreto avvio di soluzione ai problemi esistenti in materia;
con il presente ordine del giorno il CdAL intende:
1)
stigmatizzare l'inerzia della Giunta e del Consiglio regionale che
non hanno ancora provveduto ad affrontare concretamente alcuno dei
pressanti problemi esistenti nella materia della bonifica, che coinvolgono
sia molti cittadini che tutti i soggetti pubblici titolari di competenze
amministrative in detta materia;
2)
incaricare il presidente del CdAL a richiedere uno specifico incontro
con il presidente della Giunta regionale e con i presidenti della
II e della VI commissione del Consiglio regionale , allo scopo di
individuare gli ostacoli che si frappongono alla soluzione dei delicati
problemi inerenti il tema della bonifica, per eliminarli e trovare
soluzioni che siano giudicate stabilmente e generalmente soddisfacenti.
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