P.d.L. 209 "Legge finanziaria
per l'anno 2003
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso
-che con la proposta di legge 209 la Regione toscana si avvale della
facoltà prevista dall'art. 13 della L.R. 36/2001 in materia
di ordinamento contabile, di presentare all'approvazione del Consiglio,
contestualmente al bilancio di previsione 2003 ed al bilancio pluriennale
2003-2005, una legge finanziaria che, in coerenza con le scelte
strategiche contenute nel DPEF 2003, intervenga sul versante delle
entrate fiscali della Regione e introduca tutte le modifiche dell'ordinamento
(regionale) che si rendono necessarie proprio ai fini dell'adozione
dei due tipi di bilancio già descritti;
-che,
sulla scorta delle accennate notazioni, emergono con chiarezza i
due principali caratteri della legge finanziaria 2003, che se per
un verso è la traduzione in disposizioni di legge delle indicazioni
programmatiche contenute nel DPEF, per un altro rappresenta il necessario
supporto normativo su cui poggiano le poste finanziarie dei bilanci
regionali;
-che,
con riferimento allo stretto rapporto esistente tra la proposta
di legge finanziaria regionale ed il DPEF 2003, vanno segnalate,
tra le scelte operate dal DPEF che trovano un puntuale riscontro
nella proposta di legge finanziaria, le seguenti:
a) l'invarianza della pressione fiscale;
b) la conferma per il 2003 delle agevolazioni in materia di IRAP,
tra l'altro, per le imprese operanti nei Comuni totalmente montani;
c) l'estensione delle agevolazioni sub b) alle imprese ubicate in
territorio montano di Comuni parzialmente montani inseriti nelle
Comunità Montane;
d) la realizzazione della rete di distribuzione secondaria dell'acqua
di Montedoglio;
e) il miglioramento della qualità urbana della città
di Firenze;
-che
una parte della legge finanziaria 2003 (in particolare gli articoli
da 18 a 22)
contiene disposizioni di legge strumentali a specifici stanziamenti
iscritti nel bilancio di previsione 2003 e nel bilancio pluriennale
2003-2005;
Considerato
-che la particolare natura strumentale della legge finanziaria regionale,
come definita dall'art.13 della LR 36/2001, fa si che il suo contenuto
è pressoché integralmente determinato dal DPEF e dai
bilanci regionali, di modo che il parere da esprimere in merito
alla legge finanziaria 2003 risulta condizionato da quello relativo
alla legge sul bilancio di previsione 2003 e sul bilancio pluriennale;
-che
la ricordata proposta di legge finanziaria regionale 2003 appare
coerente con le disposizioni della LR 35/2001 in materia di ordinamento
contabile regionale.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1)Esprime
parere favorevole.
2)Formula
a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:
che
il Consiglio regionale provveda ad apportare tutte le modifiche
che potranno rendersi necessarie in conseguenza dell'approvazione
di eventuali modifiche alla P.d.L. 208 "Bilancio di previsione
per l'esercizio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005", derivanti
dal recepimento delle raccomandazioni fatte in sede di espressione
del parere sulla citata PDL 208.
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