Proposta di Legge n. 214

Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

               

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

- la Proposta di Legge n. 214 di cui in oggetto;

 

Rilevato in primo luogo

Si tratta di una legge sulla promozione della partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali.

È un’esigenza che trova le proprie radici nel nuovo Statuto della Regione Toscana, che in molti articoli prevede forme di partecipazione e di incentivazione allo svolgimento di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali ma anche nella necessità di ricercare momenti e canali permanenti di mediazione tra politica, istituzioni e società.

Oggetto della partecipazione saranno i grandi interventi o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell’intera comunità regionale.

È prevista altresì, l’istituzione di un organo terzo e neutrale l’”Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione” – organo monocratico eletto dal Consiglio Regionale – a cui spetterà un’iniziale valutazione sull’ammissibilità del dibattito o dei progetti partecipativi ed eventualmente la conduzione del confronto pubblico.

Si prevede poi un’azione di sostegno e di supporto ai processi locali di partecipazione, siano essi promossi dagli enti locali che dai cittadini, o da altri soggetti.

Sono anche previste nella stessa Proposta di Legge, una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, al fine di rafforzare i momenti di “partecipazione” già previsti nelle politiche regionali e nelle stesse procedure della programmazione della Regione Toscana.

 

Ritenuto in secondo luogo

Per quanto concerne il merito è necessario porre l’attenzione sull’articolo 23 della proposta di legge in oggetto nella quale si prevede che la Regione promuova un protocollo di intesa tra Regione – Enti locali, la cui sottoscrizione, comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della legge e l’accettazione volontaria delle procedure in essa previste. Ciò significa che l’ente locale, che aderisca al Protocollo, si avvale delle possibilità e delle risorse messe a disposizione della legge per favorire e promuovere i progetti partecipativi da esso promossi, ma al contempo si impegna ad accettare le procedure che la legge prevede nei casi di progetti promossi da altri soggetti ed anche le decisioni che l’Autorità regionale può assumere.

Si aggiunga anche che la legge ha una durata temporale di cinque anni dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

 

Considerato

Che sulla Proposta di Legge in oggetto, si è svolta una positiva sessione di concertazione nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 24 luglio 2007.

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 214 in oggetto e di comunicare, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:

1)     che non si creino ulteriori specifiche strutture che abbiano costi aggiuntivi rispetto all’attuale conformazione amministrativa;

2)     che i contributi previsti dalla Proposta di Legge vengano destinati  esclusivamente per promuovere la partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.