P.d.L. n. 220
"Disciplina
delle attività agrituristiche in Toscana".
PARERE OBBLIGATORIO
Vista
la proposta di legge in esame, intesa alla abrogazione e contestuale
sostituzione della L.R. 76/94 recante la disciplina delle attività
agrituristiche in Toscana;
Considerato
quanto segue:
-che
le finalità della proposta sono senz'altro condivisibili
giacché si persegue l'obiettivo di apprestare condizioni
di miglior favore atte ad una ripresa e ad un incremento delle attività
agrituristiche sul territorio regionale (spicca fra l'altro: la
ricezione delle innovazioni introdotte in materia dal D.Lgs. n.228/01;
l'alternatività dei criteri comprovanti la connessione e
complementarietà delle attività agrituristiche; l'incremento
dei posti letto in caso di ospitalità in unità abitative
indipendenti e in caso di agricampeggio; la valorizzazione del ruolo
programmatorio provinciale attraverso i piani territoriali di coordinamento);
-che
in sede di concertazione istituzionale sono state concordate determinate
correzioni al testo, in particolare facendo salva l'autonomia dell'ente
locale nella individuazione, per quanto non disposto dal regolamento
regionale, dei documenti da produrre unitamente alla domanda autorizzativa;
-che
nella stessa occasione dei lavori del tavolo di concertazione fu
segnala l'esigenza di una approfondita verifica normativa su quella
parte del testo che, nel prevedere l'applicazione delle procedure
proprie dello sportello unico per le attività produttive,
fissa il termine ultimo di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti
autorizzativi comunali; qualora non si tratti di termine necessitato,
discendente direttamente dalla normativa di specie, la scelta effettuata
non risulta condivisibile giacché non paiono sussistere esigenze
ed interessi implicanti una uniformità di disciplina a livello
regionale; si osserva inoltre che la norma non si presta affatto
ad interpretazione univoche, residuando il dubbio che nelle more
dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione procedente dei pareri
e delle valutazioni richieste ad Amministrazioni terze il termine
generale subisca un effetto sospensivo secondo i principi generali
della materia.
- che
non appare giustificato, in riferimento all'art. 25, il particolare
riferimento, ai fini della deroga ivi prevista, ai territori montani
o svantaggiati, in quanto la medesima deroga, che attiene alla possibilità
di somministrare pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall'esercizio
delle altre attività agrituristiche, dovrebbe più
opportunamente essere riferita a tutti i casi in cui essa sia valutata
dal Comune come necessaria tenuto conto della carenza di esercizi
di ristorazione in un determinato territorio;
-che
anche in questa occasione si rileva un amplissimo rinvio alla fonte
regolamentare (sostitutiva del Piano di indirizzo per l'agriturismo
che era previsto dalla normativa previgente), neppure accompagnato
da una compiuta enumerazione degli oggetti rimessi a tale fonte
(vedasi infatti il ricorso alla dicitura "in particolare");
dovrà essere pertanto assicurata una attenta partecipazione
degli enti locali al processo di formazione di questo regolamento
regionale mediante un proficuo utilizzo della sede concertativa,
a tutela delle prerogative costituzionalmente garantite alle autonomie
locali;
- che,
nel quadro di detta elaborazione regolamentare, particolare attenzione
dovrà essere assicurata alla specificazione in termini oggettivi
e privi di ambiguità interpretativa degli elementi comprovanti
la connessione e complementarietà dell'attività agrituristica;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. esprime parere favorevole sulla P.d.L. n.220 alle seguenti condizioni:
a)
di modificare la disposizione di cui all'art.7 comma 5 della proposta
in esame o con la sua totale eliminazione o statuendo che il termine
dei 90 giorni sia cedevole di fronte a diverse scelte di organizzazione
funzionale adottate dai singoli Comuni.
b)
di modificare l'art. 25 della pdl in esame sopprimendo i riferimenti
alle zone montane e/o svantaggiate, così da allargare la
portata della deroga ivi prevista a tutte le zone nelle quali si
riscontri una carenza di esercizi per la ristorazione
2. a fini meramente collaborativi formula inoltre le seguenti raccomandazioni:
a)
In riferimento a quegli aspetti della materia (vedasi ad esempio
artt. 18, 19, 20) che sono disciplinati in via concorrente dal regolamento
regionale e da altre fonti normative, si richiama l'attenzione sul
fatto che il regolamento debba essere molto attento sul punto, poiché
la formula adottata sembra configurare il regolamento come meramente
integrativo della normativa vigente. Se a questo si aggiunge la
particolare rilevanza del regolamento nella disciplina sostanziale
della materia e l'assenza di una compiuta enumerazione degli oggetti
rimessi a tale fonte, è chiara la necessità di assicurare,
attraverso le procedure concertative, un fattivo coinvolgimento
delle autonomie locali nella definizione dell'atto regionale, a
prevenzione di possibili contrasti tra fonti diverse e più
in generale ai fini dell'adozione di una disciplina rispettosa degli
ambiti e delle prerogative costituzionalmente riconosciuti al livello
di governo regionale e a quello locale.
b)
Che il regolamento attuativo specifichi in modo inequivoco ed oggettivo
i caratteri della complementarietà dell'attività agrituristica.
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