P.d.L. n. 220 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

PARERE OBBLIGATORIO


Vista la proposta di legge in esame, intesa alla abrogazione e contestuale sostituzione della L.R. 76/94 recante la disciplina delle attività agrituristiche in Toscana;

Considerato quanto segue:

-che le finalità della proposta sono senz'altro condivisibili giacché si persegue l'obiettivo di apprestare condizioni di miglior favore atte ad una ripresa e ad un incremento delle attività agrituristiche sul territorio regionale (spicca fra l'altro: la ricezione delle innovazioni introdotte in materia dal D.Lgs. n.228/01; l'alternatività dei criteri comprovanti la connessione e complementarietà delle attività agrituristiche; l'incremento dei posti letto in caso di ospitalità in unità abitative indipendenti e in caso di agricampeggio; la valorizzazione del ruolo programmatorio provinciale attraverso i piani territoriali di coordinamento);

-che in sede di concertazione istituzionale sono state concordate determinate correzioni al testo, in particolare facendo salva l'autonomia dell'ente locale nella individuazione, per quanto non disposto dal regolamento regionale, dei documenti da produrre unitamente alla domanda autorizzativa;

-che nella stessa occasione dei lavori del tavolo di concertazione fu segnala l'esigenza di una approfondita verifica normativa su quella parte del testo che, nel prevedere l'applicazione delle procedure proprie dello sportello unico per le attività produttive, fissa il termine ultimo di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti autorizzativi comunali; qualora non si tratti di termine necessitato, discendente direttamente dalla normativa di specie, la scelta effettuata non risulta condivisibile giacché non paiono sussistere esigenze ed interessi implicanti una uniformità di disciplina a livello regionale; si osserva inoltre che la norma non si presta affatto ad interpretazione univoche, residuando il dubbio che nelle more dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione procedente dei pareri e delle valutazioni richieste ad Amministrazioni terze il termine generale subisca un effetto sospensivo secondo i principi generali della materia.

- che non appare giustificato, in riferimento all'art. 25, il particolare riferimento, ai fini della deroga ivi prevista, ai territori montani o svantaggiati, in quanto la medesima deroga, che attiene alla possibilità di somministrare pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, dovrebbe più opportunamente essere riferita a tutti i casi in cui essa sia valutata dal Comune come necessaria tenuto conto della carenza di esercizi di ristorazione in un determinato territorio;

-che anche in questa occasione si rileva un amplissimo rinvio alla fonte regolamentare (sostitutiva del Piano di indirizzo per l'agriturismo che era previsto dalla normativa previgente), neppure accompagnato da una compiuta enumerazione degli oggetti rimessi a tale fonte (vedasi infatti il ricorso alla dicitura "in particolare"); dovrà essere pertanto assicurata una attenta partecipazione degli enti locali al processo di formazione di questo regolamento regionale mediante un proficuo utilizzo della sede concertativa, a tutela delle prerogative costituzionalmente garantite alle autonomie locali;

- che, nel quadro di detta elaborazione regolamentare, particolare attenzione dovrà essere assicurata alla specificazione in termini oggettivi e privi di ambiguità interpretativa degli elementi comprovanti la connessione e complementarietà dell'attività agrituristica;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime parere favorevole sulla P.d.L. n.220 alle seguenti condizioni:

a) di modificare la disposizione di cui all'art.7 comma 5 della proposta in esame o con la sua totale eliminazione o statuendo che il termine dei 90 giorni sia cedevole di fronte a diverse scelte di organizzazione funzionale adottate dai singoli Comuni.

b) di modificare l'art. 25 della pdl in esame sopprimendo i riferimenti alle zone montane e/o svantaggiate, così da allargare la portata della deroga ivi prevista a tutte le zone nelle quali si riscontri una carenza di esercizi per la ristorazione


2. a fini meramente collaborativi formula inoltre le seguenti raccomandazioni:

a) In riferimento a quegli aspetti della materia (vedasi ad esempio artt. 18, 19, 20) che sono disciplinati in via concorrente dal regolamento regionale e da altre fonti normative, si richiama l'attenzione sul fatto che il regolamento debba essere molto attento sul punto, poiché la formula adottata sembra configurare il regolamento come meramente integrativo della normativa vigente. Se a questo si aggiunge la particolare rilevanza del regolamento nella disciplina sostanziale della materia e l'assenza di una compiuta enumerazione degli oggetti rimessi a tale fonte, è chiara la necessità di assicurare, attraverso le procedure concertative, un fattivo coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione dell'atto regionale, a prevenzione di possibili contrasti tra fonti diverse e più in generale ai fini dell'adozione di una disciplina rispettosa degli ambiti e delle prerogative costituzionalmente riconosciuti al livello di governo regionale e a quello locale.

b) Che il regolamento attuativo specifichi in modo inequivoco ed oggettivo i caratteri della complementarietà dell'attività agrituristica.

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