P.d.L. n. 221 "Disciplina delle
Strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti
agricoli e agroalimentari di qualità".
PARERE OBBLIGATORIO
Vista
la proposta di legge in oggetto, con cui si mira a innovare la disciplina
di cui alla L.R. 69/96, prevedendo la realizzazione di appositi
percorsi sub regionali (strade) intesi a valorizzare, oltre alle
produzioni viticole riconosciute, anche le produzioni olivo-oleicole,
agricole e agroalimentari di qualità;
Considerato
quanto segue:
-che
la proposta in oggetto presenta una sua sostanziale coerenza e continuità
rispetto alla L.R. 69/96 ampliando le finalità perseguite
dalla vigente normativa regionale di settore;
-che
alcune osservazioni formulate in sede di concertazione istutuzionale
dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali hanno trovato
congruo recepimento, in particolare laddove è espressamente
previsto che gli enti locali interessati possano partecipare al
Comitato promotore della strada e a tale scopo siano invitati a
farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa;
-che
la proposta non individua tuttavia un ruolo sufficientemente propositivo
degli enti locali, limitandone le funzioni alla possibile partecipazione
a Comitati promotori già istituiti nonché alla segnaletica
e vigilanza;
- che
la suddetta limitazione di ruolo appare tanto più inopportuna
in considerazione del fatto che in Toscana (Regione tra le prime
in Italia a muoversi in tale settore) sono già da tempo istituite
numerose Strade del vino, con i relativi Comitati composti da produttori
vinicoli, e che pertanto l'integrazione con gli altri prodotti risulterà
con tutta probabilità condizionata dalla prevalenza degli
interessi vinicoli, senza possibilità per gli enti locali
di svolgere un adeguato ruolo di indirizzo e di riequilibrio, guidato
oltre che dalle esigenze di promozione economica anche da quelle
della riqualificazione territoriale;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. esprime parere favorevole sulla P.d.L. n.221 alla seguente condizione:
che l'art. 5 della proposta sia modificato prevedendo che gli enti
locali interessati possano direttamente promuovere la costituzioni
dei Comitati.
2.
formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a) che le associazioni delle Città del vino e delle Città
dell'olio siano adeguatamente coinvolte nella definizione del regolamento
attuativo;
b) all'art.8 comma 2 della proposta, è opportuno chiarire
se gli enti locali siano chiamati a compiti meramente ausiliari
rispetto a quelli della Regione ovvero se gli stessi siano investiti
della titolarità di specifiche funzioni di vigilanza sulla
corretta gestione della strada da parte del Comitato. In quest'ultimo
caso si invita a riformulare la norma per un esplicito riconoscimento
della funzione e per la definizione delle relative modalità
di esercizio.
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