P.d.L. n. 226
"Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali"
PARERE
OBBLIGATORIO
- PREMESSO
che la proposta di legge in esame interviene a disciplinare in maniera
dettagliata ed organica la materia della tutela dei diritti degli
animali ponendosi come obiettivi di combattere le forme di maltrattamento
degli animali, di eliminare i comportamenti scorretti nei loro confronti,
di facilitare l'accertamento degli illeciti da parte degli agenti
a ciò preposti e di ridurre possibili forme di conflitto
fra la popolazione relative agli animali;
- CONSIDERATO
che le finalità perseguite da tale proposta di legge appaiono
meritevoli di apprezzamento;
- CONSIDERATO
che l'art. 26 "Aree e percorsi destinati ai cani", l'art.
59 "Adozione di animali", l'art. 67 "Servizio di
emergenza veterinaria" e l'art. 70 "Istituzione dei servizi
di protezione animali e vigilanza" appaiono illegittimi in
quanto lesivi dell'autonomia organizzativa comunale espressamente
riconosciuta dal riformato Titolo V della Costituzione, pretendendo
di imporre ai comuni rispettivamente di dotarsi di aree per cani
nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di
propria gestione ( richiedendo altresì contestualmente che
tali aree rispondano a precisi requisiti specificatamente indicati),
di costituire apposite strutture per facilitare l'adozione di cani
e gatti randagi, per provvedere alla gestione del randagismo e ad
ogni altra attività di tutela delle specie animali sul territorio
comunale, di attivare poli di emergenza veterinaria ed infine di
costituire un apposito Servizio di protezione animali all'interno
del Corpo di Polizia Municipale;
- CONSIDERATO
che la proposta di legge in esame prevede, come già visto,
a carico delle Amministrazioni comunali (art.12, art. 26, art.36,
art.59, art.67, art. 70) alcuni adempimenti che comporteranno inevitabilmente
un onere finanziario per il quale si ritiene che non sia sufficiente
stabilire all'art. 69 "Utilizzo degli introiti delle sanzioni"
che gli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie
dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati ad attività
inerenti la tutela degli animali, trattandosi di entrate meramente
aleatorie;
- CONSIDERATO
che il suddetto aggravio a carico dei Comuni verrebbe a sommarsi
a quello già determinatosi per effetto della recente LR n.41/2002
di modifica delle norme in materia di anagrafe canina e randagismo;
- CONSIDERATO
che pur in assenza di una completa attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, appare opportuno porsi l'interrogativo in ordine alla
legittimità costituzionale, rispetto al principio dell'autonomia
di spesa per gli enti locali da esso sancito, della destinazione
della totalità degli introiti di tutte le sanzioni amministrative
pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;
RICHIAMATO
inoltre, per quanto concerne il titolo VII "Controllo riproduzione
colombi di città", quanto affermato da questo Consiglio
nel proprio parere in merito alla P.d.L. n. 167 "Interventi
di controllo della riproduzione delle popolazioni randagie di colombi
in ambiente urbano" in ordine, in primo luogo, alle valutazioni
estremamente critiche avanzate in autorevoli sedi scientifiche con
riferimento alla scarsa efficacia farmacologica della nicarbazina
rispetto all'obiettivo che ci si propone di raggiungere mediante
il suo impiego ed in secondo luogo in ordine al mancato coinvolgimento,
mediante il ricorso alle opportune forme di consultazione e concertazione,
degli enti locali alla fase della predisposizione da parte della
Giunta regionale del Piano annuale degli interventi;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
subordina il proprio parere favorevole sulla P.d.L. n. 226 "Legge
quadro sulla tutela dei diritti degli animali" all'accoglimento
delle seguenti condizioni:
a)
che siano riformulati gli articoli sopra menzionati (artt. 26, 59,
67, 70) eliminando il previsto vincolo per i Comuni di costituire
apposite strutture per l'esercizio delle funzioni indicate;
b)
che sia eliminata, nel rispetto del principio dell'autonomia di
spesa sancito dall'art. 119 della Costituzione, la previsione della
necessaria destinazione della totalità degli introiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la
tutela degli animali;
c)
che sia prevista un'adeguata copertura finanziaria, con risorse
certe, dei costi che i Comuni si troveranno a sostenere per l'esercizio
delle funzioni di tutela degli animali, anche tenuto conto di quelle
previste dalla recente LR n. 41 del 2002;
2.
formula inoltre a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:
di
accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento
di consulenza scientifica in ordine all'efficacia della nicarbazina.
P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli
animali"
PARERE OBBLIGATORIO
- PREMESSO
che la proposta di legge in esame interviene a disciplinare in maniera
dettagliata ed organica la materia della tutela dei diritti degli
animali ponendosi come obiettivi di combattere le forme di maltrattamento
degli animali, di eliminare i comportamenti scorretti nei loro confronti,
di facilitare l'accertamento degli illeciti da parte degli agenti
a ciò preposti e di ridurre possibili forme di conflitto
fra la popolazione relative agli animali;
- CONSIDERATO
che le finalità perseguite da tale proposta di legge appaiono
meritevoli di apprezzamento;
- CONSIDERATO
che l'art. 26 "Aree e percorsi destinati ai cani", l'art.
59 "Adozione di animali", l'art. 67 "Servizio di
emergenza veterinaria" e l'art. 70 "Istituzione dei servizi
di protezione animali e vigilanza" appaiono illegittimi in
quanto lesivi dell'autonomia organizzativa comunale espressamente
riconosciuta dal riformato Titolo V della Costituzione, pretendendo
di imporre ai comuni rispettivamente di dotarsi di aree per cani
nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di
propria gestione ( richiedendo altresì contestualmente che
tali aree rispondano a precisi requisiti specificatamente indicati),
di costituire apposite strutture per facilitare l'adozione di cani
e gatti randagi, per provvedere alla gestione del randagismo e ad
ogni altra attività di tutela delle specie animali sul territorio
comunale, di attivare poli di emergenza veterinaria ed infine di
costituire un apposito Servizio di protezione animali all'interno
del Corpo di Polizia Municipale;
- CONSIDERATO
che la proposta di legge in esame prevede, come già visto,
a carico delle Amministrazioni comunali (art.12, art. 26, art.36,
art.59, art.67, art. 70) alcuni adempimenti che comporteranno inevitabilmente
un onere finanziario per il quale si ritiene che non sia sufficiente
stabilire all'art. 69 "Utilizzo degli introiti delle sanzioni"
che gli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie
dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati ad attività
inerenti la tutela degli animali, trattandosi di entrate meramente
aleatorie;
- CONSIDERATO
che il suddetto aggravio a carico dei Comuni verrebbe a sommarsi
a quello già determinatosi per effetto della recente LR n.41/2002
di modifica delle norme in materia di anagrafe canina e randagismo;
- CONSIDERATO
che pur in assenza di una completa attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, appare opportuno porsi l'interrogativo in ordine alla
legittimità costituzionale, rispetto al principio dell'autonomia
di spesa per gli enti locali da esso sancito, della destinazione
della totalità degli introiti di tutte le sanzioni amministrative
pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;
RICHIAMATO
inoltre, per quanto concerne il titolo VII "Controllo riproduzione
colombi di città", quanto affermato da questo Consiglio
nel proprio parere in merito alla P.d.L. n. 167 "Interventi
di controllo della riproduzione delle popolazioni randagie di colombi
in ambiente urbano" in ordine, in primo luogo, alle valutazioni
estremamente critiche avanzate in autorevoli sedi scientifiche con
riferimento alla scarsa efficacia farmacologica della nicarbazina
rispetto all'obiettivo che ci si propone di raggiungere mediante
il suo impiego ed in secondo luogo in ordine al mancato coinvolgimento,
mediante il ricorso alle opportune forme di consultazione e concertazione,
degli enti locali alla fase della predisposizione da parte della
Giunta regionale del Piano annuale degli interventi;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
subordina il proprio parere favorevole sulla P.d.L. n. 226 "Legge
quadro sulla tutela dei diritti degli animali" all'accoglimento
delle seguenti condizioni:
a)
che siano riformulati gli articoli sopra menzionati (artt. 26, 59,
67, 70) eliminando il previsto vincolo per i Comuni di costituire
apposite strutture per l'esercizio delle funzioni indicate;
b)
che sia eliminata, nel rispetto del principio dell'autonomia di
spesa sancito dall'art. 119 della Costituzione, la previsione della
necessaria destinazione della totalità degli introiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la
tutela degli animali;
c)
che sia prevista un'adeguata copertura finanziaria, con risorse
certe, dei costi che i Comuni si troveranno a sostenere per l'esercizio
delle funzioni di tutela degli animali, anche tenuto conto di quelle
previste dalla recente LR n. 41 del 2002;
2.
formula inoltre a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:
di
accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento
di consulenza scientifica in ordine all'efficacia della nicarbazina.
P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli
animali"
PARERE OBBLIGATORIO
- PREMESSO
che la proposta di legge in esame interviene a disciplinare in maniera
dettagliata ed organica la materia della tutela dei diritti degli
animali ponendosi come obiettivi di combattere le forme di maltrattamento
degli animali, di eliminare i comportamenti scorretti nei loro confronti,
di facilitare l'accertamento degli illeciti da parte degli agenti
a ciò preposti e di ridurre possibili forme di conflitto
fra la popolazione relative agli animali;
- CONSIDERATO
che le finalità perseguite da tale proposta di legge appaiono
meritevoli di apprezzamento;
- CONSIDERATO
che l'art. 26 "Aree e percorsi destinati ai cani", l'art.
59 "Adozione di animali", l'art. 67 "Servizio di
emergenza veterinaria" e l'art. 70 "Istituzione dei servizi
di protezione animali e vigilanza" appaiono illegittimi in
quanto lesivi dell'autonomia organizzativa comunale espressamente
riconosciuta dal riformato Titolo V della Costituzione, pretendendo
di imporre ai comuni rispettivamente di dotarsi di aree per cani
nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di
propria gestione ( richiedendo altresì contestualmente che
tali aree rispondano a precisi requisiti specificatamente indicati),
di costituire apposite strutture per facilitare l'adozione di cani
e gatti randagi, per provvedere alla gestione del randagismo e ad
ogni altra attività di tutela delle specie animali sul territorio
comunale, di attivare poli di emergenza veterinaria ed infine di
costituire un apposito Servizio di protezione animali all'interno
del Corpo di Polizia Municipale;
- CONSIDERATO
che la proposta di legge in esame prevede, come già visto,
a carico delle Amministrazioni comunali (art.12, art. 26, art.36,
art.59, art.67, art. 70) alcuni adempimenti che comporteranno inevitabilmente
un onere finanziario per il quale si ritiene che non sia sufficiente
stabilire all'art. 69 "Utilizzo degli introiti delle sanzioni"
che gli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie
dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati ad attività
inerenti la tutela degli animali, trattandosi di entrate meramente
aleatorie;
- CONSIDERATO
che il suddetto aggravio a carico dei Comuni verrebbe a sommarsi
a quello già determinatosi per effetto della recente LR n.41/2002
di modifica delle norme in materia di anagrafe canina e randagismo;
- CONSIDERATO
che pur in assenza di una completa attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, appare opportuno porsi l'interrogativo in ordine alla
legittimità costituzionale, rispetto al principio dell'autonomia
di spesa per gli enti locali da esso sancito, della destinazione
della totalità degli introiti di tutte le sanzioni amministrative
pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;
RICHIAMATO
inoltre, per quanto concerne il titolo VII "Controllo riproduzione
colombi di città", quanto affermato da questo Consiglio
nel proprio parere in merito alla P.d.L. n. 167 "Interventi
di controllo della riproduzione delle popolazioni randagie di colombi
in ambiente urbano" in ordine, in primo luogo, alle valutazioni
estremamente critiche avanzate in autorevoli sedi scientifiche con
riferimento alla scarsa efficacia farmacologica della nicarbazina
rispetto all'obiettivo che ci si propone di raggiungere mediante
il suo impiego ed in secondo luogo in ordine al mancato coinvolgimento,
mediante il ricorso alle opportune forme di consultazione e concertazione,
degli enti locali alla fase della predisposizione da parte della
Giunta regionale del Piano annuale degli interventi;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
subordina il proprio parere favorevole sulla P.d.L. n. 226 "Legge
quadro sulla tutela dei diritti degli animali" all'accoglimento
delle seguenti condizioni:
a)
che siano riformulati gli articoli sopra menzionati (artt. 26, 59,
67, 70) eliminando il previsto vincolo per i Comuni di costituire
apposite strutture per l'esercizio delle funzioni indicate;
b)
che sia eliminata, nel rispetto del principio dell'autonomia di
spesa sancito dall'art. 119 della Costituzione, la previsione della
necessaria destinazione della totalità degli introiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la
tutela degli animali;
c)
che sia prevista un'adeguata copertura finanziaria, con risorse
certe, dei costi che i Comuni si troveranno a sostenere per l'esercizio
delle funzioni di tutela degli animali, anche tenuto conto di quelle
previste dalla recente LR n. 41 del 2002;
2.
formula inoltre a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:
di
accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento
di consulenza scientifica in ordine all'efficacia della nicarbazina.
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