P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali"


PARERE OBBLIGATORIO

- PREMESSO che la proposta di legge in esame interviene a disciplinare in maniera dettagliata ed organica la materia della tutela dei diritti degli animali ponendosi come obiettivi di combattere le forme di maltrattamento degli animali, di eliminare i comportamenti scorretti nei loro confronti, di facilitare l'accertamento degli illeciti da parte degli agenti a ciò preposti e di ridurre possibili forme di conflitto fra la popolazione relative agli animali;

- CONSIDERATO che le finalità perseguite da tale proposta di legge appaiono meritevoli di apprezzamento;

- CONSIDERATO che l'art. 26 "Aree e percorsi destinati ai cani", l'art. 59 "Adozione di animali", l'art. 67 "Servizio di emergenza veterinaria" e l'art. 70 "Istituzione dei servizi di protezione animali e vigilanza" appaiono illegittimi in quanto lesivi dell'autonomia organizzativa comunale espressamente riconosciuta dal riformato Titolo V della Costituzione, pretendendo di imporre ai comuni rispettivamente di dotarsi di aree per cani nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di propria gestione ( richiedendo altresì contestualmente che tali aree rispondano a precisi requisiti specificatamente indicati), di costituire apposite strutture per facilitare l'adozione di cani e gatti randagi, per provvedere alla gestione del randagismo e ad ogni altra attività di tutela delle specie animali sul territorio comunale, di attivare poli di emergenza veterinaria ed infine di costituire un apposito Servizio di protezione animali all'interno del Corpo di Polizia Municipale;

- CONSIDERATO che la proposta di legge in esame prevede, come già visto, a carico delle Amministrazioni comunali (art.12, art. 26, art.36, art.59, art.67, art. 70) alcuni adempimenti che comporteranno inevitabilmente un onere finanziario per il quale si ritiene che non sia sufficiente stabilire all'art. 69 "Utilizzo degli introiti delle sanzioni" che gli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali, trattandosi di entrate meramente aleatorie;

- CONSIDERATO che il suddetto aggravio a carico dei Comuni verrebbe a sommarsi a quello già determinatosi per effetto della recente LR n.41/2002 di modifica delle norme in materia di anagrafe canina e randagismo;

- CONSIDERATO che pur in assenza di una completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, appare opportuno porsi l'interrogativo in ordine alla legittimità costituzionale, rispetto al principio dell'autonomia di spesa per gli enti locali da esso sancito, della destinazione della totalità degli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;

RICHIAMATO inoltre, per quanto concerne il titolo VII "Controllo riproduzione colombi di città", quanto affermato da questo Consiglio nel proprio parere in merito alla P.d.L. n. 167 "Interventi di controllo della riproduzione delle popolazioni randagie di colombi in ambiente urbano" in ordine, in primo luogo, alle valutazioni estremamente critiche avanzate in autorevoli sedi scientifiche con riferimento alla scarsa efficacia farmacologica della nicarbazina rispetto all'obiettivo che ci si propone di raggiungere mediante il suo impiego ed in secondo luogo in ordine al mancato coinvolgimento, mediante il ricorso alle opportune forme di consultazione e concertazione, degli enti locali alla fase della predisposizione da parte della Giunta regionale del Piano annuale degli interventi;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. subordina il proprio parere favorevole sulla P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali" all'accoglimento delle seguenti condizioni:

a) che siano riformulati gli articoli sopra menzionati (artt. 26, 59, 67, 70) eliminando il previsto vincolo per i Comuni di costituire apposite strutture per l'esercizio delle funzioni indicate;

b) che sia eliminata, nel rispetto del principio dell'autonomia di spesa sancito dall'art. 119 della Costituzione, la previsione della necessaria destinazione della totalità degli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;

c) che sia prevista un'adeguata copertura finanziaria, con risorse certe, dei costi che i Comuni si troveranno a sostenere per l'esercizio delle funzioni di tutela degli animali, anche tenuto conto di quelle previste dalla recente LR n. 41 del 2002;

2. formula inoltre a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:

di accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento di consulenza scientifica in ordine all'efficacia della nicarbazina.


P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali"


PARERE OBBLIGATORIO

- PREMESSO che la proposta di legge in esame interviene a disciplinare in maniera dettagliata ed organica la materia della tutela dei diritti degli animali ponendosi come obiettivi di combattere le forme di maltrattamento degli animali, di eliminare i comportamenti scorretti nei loro confronti, di facilitare l'accertamento degli illeciti da parte degli agenti a ciò preposti e di ridurre possibili forme di conflitto fra la popolazione relative agli animali;

- CONSIDERATO che le finalità perseguite da tale proposta di legge appaiono meritevoli di apprezzamento;

- CONSIDERATO che l'art. 26 "Aree e percorsi destinati ai cani", l'art. 59 "Adozione di animali", l'art. 67 "Servizio di emergenza veterinaria" e l'art. 70 "Istituzione dei servizi di protezione animali e vigilanza" appaiono illegittimi in quanto lesivi dell'autonomia organizzativa comunale espressamente riconosciuta dal riformato Titolo V della Costituzione, pretendendo di imporre ai comuni rispettivamente di dotarsi di aree per cani nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di propria gestione ( richiedendo altresì contestualmente che tali aree rispondano a precisi requisiti specificatamente indicati), di costituire apposite strutture per facilitare l'adozione di cani e gatti randagi, per provvedere alla gestione del randagismo e ad ogni altra attività di tutela delle specie animali sul territorio comunale, di attivare poli di emergenza veterinaria ed infine di costituire un apposito Servizio di protezione animali all'interno del Corpo di Polizia Municipale;

- CONSIDERATO che la proposta di legge in esame prevede, come già visto, a carico delle Amministrazioni comunali (art.12, art. 26, art.36, art.59, art.67, art. 70) alcuni adempimenti che comporteranno inevitabilmente un onere finanziario per il quale si ritiene che non sia sufficiente stabilire all'art. 69 "Utilizzo degli introiti delle sanzioni" che gli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali, trattandosi di entrate meramente aleatorie;

- CONSIDERATO che il suddetto aggravio a carico dei Comuni verrebbe a sommarsi a quello già determinatosi per effetto della recente LR n.41/2002 di modifica delle norme in materia di anagrafe canina e randagismo;

- CONSIDERATO che pur in assenza di una completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, appare opportuno porsi l'interrogativo in ordine alla legittimità costituzionale, rispetto al principio dell'autonomia di spesa per gli enti locali da esso sancito, della destinazione della totalità degli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;

RICHIAMATO inoltre, per quanto concerne il titolo VII "Controllo riproduzione colombi di città", quanto affermato da questo Consiglio nel proprio parere in merito alla P.d.L. n. 167 "Interventi di controllo della riproduzione delle popolazioni randagie di colombi in ambiente urbano" in ordine, in primo luogo, alle valutazioni estremamente critiche avanzate in autorevoli sedi scientifiche con riferimento alla scarsa efficacia farmacologica della nicarbazina rispetto all'obiettivo che ci si propone di raggiungere mediante il suo impiego ed in secondo luogo in ordine al mancato coinvolgimento, mediante il ricorso alle opportune forme di consultazione e concertazione, degli enti locali alla fase della predisposizione da parte della Giunta regionale del Piano annuale degli interventi;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. subordina il proprio parere favorevole sulla P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali" all'accoglimento delle seguenti condizioni:

a) che siano riformulati gli articoli sopra menzionati (artt. 26, 59, 67, 70) eliminando il previsto vincolo per i Comuni di costituire apposite strutture per l'esercizio delle funzioni indicate;

b) che sia eliminata, nel rispetto del principio dell'autonomia di spesa sancito dall'art. 119 della Costituzione, la previsione della necessaria destinazione della totalità degli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;

c) che sia prevista un'adeguata copertura finanziaria, con risorse certe, dei costi che i Comuni si troveranno a sostenere per l'esercizio delle funzioni di tutela degli animali, anche tenuto conto di quelle previste dalla recente LR n. 41 del 2002;

2. formula inoltre a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:

di accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento di consulenza scientifica in ordine all'efficacia della nicarbazina.


P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali"


PARERE OBBLIGATORIO

- PREMESSO che la proposta di legge in esame interviene a disciplinare in maniera dettagliata ed organica la materia della tutela dei diritti degli animali ponendosi come obiettivi di combattere le forme di maltrattamento degli animali, di eliminare i comportamenti scorretti nei loro confronti, di facilitare l'accertamento degli illeciti da parte degli agenti a ciò preposti e di ridurre possibili forme di conflitto fra la popolazione relative agli animali;

- CONSIDERATO che le finalità perseguite da tale proposta di legge appaiono meritevoli di apprezzamento;

- CONSIDERATO che l'art. 26 "Aree e percorsi destinati ai cani", l'art. 59 "Adozione di animali", l'art. 67 "Servizio di emergenza veterinaria" e l'art. 70 "Istituzione dei servizi di protezione animali e vigilanza" appaiono illegittimi in quanto lesivi dell'autonomia organizzativa comunale espressamente riconosciuta dal riformato Titolo V della Costituzione, pretendendo di imporre ai comuni rispettivamente di dotarsi di aree per cani nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di propria gestione ( richiedendo altresì contestualmente che tali aree rispondano a precisi requisiti specificatamente indicati), di costituire apposite strutture per facilitare l'adozione di cani e gatti randagi, per provvedere alla gestione del randagismo e ad ogni altra attività di tutela delle specie animali sul territorio comunale, di attivare poli di emergenza veterinaria ed infine di costituire un apposito Servizio di protezione animali all'interno del Corpo di Polizia Municipale;

- CONSIDERATO che la proposta di legge in esame prevede, come già visto, a carico delle Amministrazioni comunali (art.12, art. 26, art.36, art.59, art.67, art. 70) alcuni adempimenti che comporteranno inevitabilmente un onere finanziario per il quale si ritiene che non sia sufficiente stabilire all'art. 69 "Utilizzo degli introiti delle sanzioni" che gli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali, trattandosi di entrate meramente aleatorie;

- CONSIDERATO che il suddetto aggravio a carico dei Comuni verrebbe a sommarsi a quello già determinatosi per effetto della recente LR n.41/2002 di modifica delle norme in materia di anagrafe canina e randagismo;

- CONSIDERATO che pur in assenza di una completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, appare opportuno porsi l'interrogativo in ordine alla legittimità costituzionale, rispetto al principio dell'autonomia di spesa per gli enti locali da esso sancito, della destinazione della totalità degli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;

RICHIAMATO inoltre, per quanto concerne il titolo VII "Controllo riproduzione colombi di città", quanto affermato da questo Consiglio nel proprio parere in merito alla P.d.L. n. 167 "Interventi di controllo della riproduzione delle popolazioni randagie di colombi in ambiente urbano" in ordine, in primo luogo, alle valutazioni estremamente critiche avanzate in autorevoli sedi scientifiche con riferimento alla scarsa efficacia farmacologica della nicarbazina rispetto all'obiettivo che ci si propone di raggiungere mediante il suo impiego ed in secondo luogo in ordine al mancato coinvolgimento, mediante il ricorso alle opportune forme di consultazione e concertazione, degli enti locali alla fase della predisposizione da parte della Giunta regionale del Piano annuale degli interventi;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. subordina il proprio parere favorevole sulla P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali" all'accoglimento delle seguenti condizioni:

a) che siano riformulati gli articoli sopra menzionati (artt. 26, 59, 67, 70) eliminando il previsto vincolo per i Comuni di costituire apposite strutture per l'esercizio delle funzioni indicate;

b) che sia eliminata, nel rispetto del principio dell'autonomia di spesa sancito dall'art. 119 della Costituzione, la previsione della necessaria destinazione della totalità degli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali;

c) che sia prevista un'adeguata copertura finanziaria, con risorse certe, dei costi che i Comuni si troveranno a sostenere per l'esercizio delle funzioni di tutela degli animali, anche tenuto conto di quelle previste dalla recente LR n. 41 del 2002;

2. formula inoltre a titolo collaborativo la seguente raccomandazione:

di accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento di consulenza scientifica in ordine all'efficacia della nicarbazina.

 

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