P.d.L. n. 227 "Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti"

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso che

- con la proposta di legge in oggetto la Regione interviene a disciplinare il regime autorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 del Dlgs n. 230/95 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti"e successive modifiche, regolamentando la procedura per il rilascio del nulla osta preventivo classificato di categoria B relativamente alle attività comportanti esposizioni a scopo medico ed intervenendo inoltre in ordine al nulla osta di categoria A, all'autorizzazione all'allontanamento dei materiali di cui all'art. 30 del Dlgs n. 230/95, all'inventario delle attrezzature radiologiche e delle sorgenti radioattive ed alle valutazioni a scopo medico;

Visto che

- in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale sono state avanzate dal CdAL alcune richieste di modifica del testo in esame concernenti il Capo II "Procedure autorizzative" ed in particolare il rapporto intercorrente fra il Comune, individuato come autorità competente al rilascio del nulla osta preventivo di categoria B, e la Commissione Regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti competente ad esprimere parere al Comune ai fini del rilascio di tale nulla osta;

- tali richieste di modifica sono state soddisfatte e che sull'atto così riformulato è stata raggiunta l'intesa fra Giunta regionale, ANCI, UNCEM, URPT;

Considerato che

- la previsione agli artt. 3 e 9 rispettivamente di un termine di 20 giorni per il rilascio da parte del Comune del nulla osta preventivo di categoria B e di un termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti nelle ipotesi contemplate dal secondo comma di tale ultimo articolo appare lesiva dell'autonomia organizzativa comunale e non giustificata dalla sussistenza di esigenze ed interessi tali da richiedere un'uniformità di disciplina a livello regionale. E' inoltre da escludere, sebbene ciò non sia neppure previsto espressamente, che il mancato rispetto di tali termini da parte del Comune legittimi la Regione all'esercizio di un potere sostitutivo sia in quanto una siffatta previsione sarebbe incostituzionale ed illegittima alla luce della menzionata autonomia organizzativa comunale, sia in quanto in tal caso dovrebbe essere contemplata una apposita procedura che nel caso di specie manca;

- la verifica della conformazione urbanistica dei locali, prevista dall'art. 3, comma 2, lett. a), fra gli accertamenti e le verifiche di competenza comunale su cui la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti esprime parere, esula dalle competenze della suddetta Commissione definite dall'art. 4, comma 2;

- l'art. 4, comma 2, nell'individuare le competenze della Commissione regionale non menziona espressamente anche quelle contemplate dagli artt. 7 e 9 e concernenti rispettivamente, l'autorizzazione alle operazioni di disattivazione e l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti nelle ipotesi contemplate dal secondo comma di tale ultimo articolo;

- non appare comprensibile la ratio dell'art. 7, comma 3, che, con riferimento all'autorizzazione alle operazioni di dismissione, stabilisce che il Comune, oltre ad avvalersi della commissione regionale, trasmette, al fine del rilascio del relativo parere, il piano delle operazioni ai seguenti soggetti: a) alla competente ASL, b) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, c) alla Direzione provinciale del lavoro, d) alla struttura territorialmente competente dell'ARPAT. Infatti per il rilascio del nulla osta preventivo di categoria B non è prevista un'analoga procedura ma si stabilisce soltanto che il Comune debba acquisire il parere della Commissione regionale;

- la Relazione di accompagnamento della proposta in esame non è stata corretta tenendo conto delle modifiche apportate a seguito del Tavolo di concertazione continuando a prevedere all'art. 5 che la domanda di nulla osta preventivo di categoria B sia redatta dal soggetto interessato sulla base di un apposito documento predisposto dalla competente struttura regionale


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 227 "Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti" subordinandolo alle seguenti condizioni:

1) riformulare gli artt. 3, comma 1, e 9, comma 3, eliminando i previsti termini di 20 e 90 gg. in modo da lasciare all'autonomia organizzativa comunale la fissazione dei termini ritenuti più congrui per la conclusione dei procedimenti autorizzativi in questione oppure, in subordine, configurare tali disposizioni come norme di chiusura destinate per ciò a valere solo in mancanza di una diversa previsione normativa comunale. Rimane fermo che in nessun caso può prevedersi un potere sostitutivo regionale a seguito del mancato rispetto dei suddetti termini;

2) espungere dall'art. 3, comma 2, lett. a) il riferimento alla "conformità urbanistica dei locali" in quanto non attinente alle specifiche competenze della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, così da lasciare alla competenza comunale tale verifica;

Formula a titolo collaborativo le seguenti raccomandazioni:

1) riformulare l'art. 4, comma 2, annoverando fra le competenze della Commissione regionale anche il parere rilasciato al Comune ai fini dell'autorizzazione alle operazioni di disattivazione (art. 7) e quello rilasciato al Comune ai fini dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti (art. 9, comma 3);

2) chiarire la ratio dell'art. 7, comma, 3 o prevedendo una procedura analoga a quella contemplata in tale articolo anche per il rilascio da parte del Comune del nulla osta preventivo di categoria B oppure riformulando tale articolo stabilendo che debba essere acquisito esclusivamente il parere della Commissione regionale;

3) correggere la Relazione di accompagnamento a pg. 4, art. 5 "Domanda di nulla osta" nella parte in cui continua a prevedere che la domanda finalizzata al rilascio del nulla osta sia redatta e presentata dal soggetto interessato nelle forme e con le modalità previste con apposito provvedimento della competente struttura regionale. Infatti l'art. 5, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate in sede di Tavolo di concertazione, stabilisce che tale domanda sia redatta nelle forme e con le modalità prescritte dal Comune competente.


 

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