P.d.L.
n. 227 "Disciplina dell'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti"
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso
che
- con
la proposta di legge in oggetto la Regione interviene a disciplinare
il regime autorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti,
ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 del Dlgs n. 230/95 "Attuazione
delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e
92/3 in materia di radiazioni ionizzanti"e successive modifiche,
regolamentando la procedura per il rilascio del nulla osta preventivo
classificato di categoria B relativamente alle attività comportanti
esposizioni a scopo medico ed intervenendo inoltre in ordine al
nulla osta di categoria A, all'autorizzazione all'allontanamento
dei materiali di cui all'art. 30 del Dlgs n. 230/95, all'inventario
delle attrezzature radiologiche e delle sorgenti radioattive ed
alle valutazioni a scopo medico;
Visto
che
- in
sede di Tavolo di concertazione interistituzionale sono state avanzate
dal CdAL alcune richieste di modifica del testo in esame concernenti
il Capo II "Procedure autorizzative" ed in particolare
il rapporto intercorrente fra il Comune, individuato come autorità
competente al rilascio del nulla osta preventivo di categoria B,
e la Commissione Regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni
ionizzanti competente ad esprimere parere al Comune ai fini del
rilascio di tale nulla osta;
- tali
richieste di modifica sono state soddisfatte e che sull'atto così
riformulato è stata raggiunta l'intesa fra Giunta regionale,
ANCI, UNCEM, URPT;
Considerato
che
- la
previsione agli artt. 3 e 9 rispettivamente di un termine di 20
giorni per il rilascio da parte del Comune del nulla osta preventivo
di categoria B e di un termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione
all'allontanamento dei rifiuti nelle ipotesi contemplate dal secondo
comma di tale ultimo articolo appare lesiva dell'autonomia organizzativa
comunale e non giustificata dalla sussistenza di esigenze ed interessi
tali da richiedere un'uniformità di disciplina a livello
regionale. E' inoltre da escludere, sebbene ciò non sia neppure
previsto espressamente, che il mancato rispetto di tali termini
da parte del Comune legittimi la Regione all'esercizio di un potere
sostitutivo sia in quanto una siffatta previsione sarebbe incostituzionale
ed illegittima alla luce della menzionata autonomia organizzativa
comunale, sia in quanto in tal caso dovrebbe essere contemplata
una apposita procedura che nel caso di specie manca;
- la
verifica della conformazione urbanistica dei locali, prevista dall'art.
3, comma 2, lett. a), fra gli accertamenti e le verifiche di competenza
comunale su cui la Commissione regionale per la prevenzione dei
rischi da radiazioni ionizzanti esprime parere, esula dalle competenze
della suddetta Commissione definite dall'art. 4, comma 2;
- l'art.
4, comma 2, nell'individuare le competenze della Commissione regionale
non menziona espressamente anche quelle contemplate dagli artt.
7 e 9 e concernenti rispettivamente, l'autorizzazione alle operazioni
di disattivazione e l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
nelle ipotesi contemplate dal secondo comma di tale ultimo articolo;
- non
appare comprensibile la ratio dell'art. 7, comma 3, che, con riferimento
all'autorizzazione alle operazioni di dismissione, stabilisce che
il Comune, oltre ad avvalersi della commissione regionale, trasmette,
al fine del rilascio del relativo parere, il piano delle operazioni
ai seguenti soggetti: a) alla competente ASL, b) al Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco, c) alla Direzione provinciale del lavoro,
d) alla struttura territorialmente competente dell'ARPAT. Infatti
per il rilascio del nulla osta preventivo di categoria B non è
prevista un'analoga procedura ma si stabilisce soltanto che il Comune
debba acquisire il parere della Commissione regionale;
- la
Relazione di accompagnamento della proposta in esame non è
stata corretta tenendo conto delle modifiche apportate a seguito
del Tavolo di concertazione continuando a prevedere all'art. 5 che
la domanda di nulla osta preventivo di categoria B sia redatta dal
soggetto interessato sulla base di un apposito documento predisposto
dalla competente struttura regionale
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime
parere favorevole sulla P.d.L. n. 227 "Disciplina dell'impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti" subordinandolo alle seguenti
condizioni:
1)
riformulare gli artt. 3, comma 1, e 9, comma 3, eliminando i previsti
termini di 20 e 90 gg. in modo da lasciare all'autonomia organizzativa
comunale la fissazione dei termini ritenuti più congrui per
la conclusione dei procedimenti autorizzativi in questione oppure,
in subordine, configurare tali disposizioni come norme di chiusura
destinate per ciò a valere solo in mancanza di una diversa
previsione normativa comunale. Rimane fermo che in nessun caso può
prevedersi un potere sostitutivo regionale a seguito del mancato
rispetto dei suddetti termini;
2)
espungere dall'art. 3, comma 2, lett. a) il riferimento alla "conformità
urbanistica dei locali" in quanto non attinente alle specifiche
competenze della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi
da radiazioni ionizzanti, così da lasciare alla competenza
comunale tale verifica;
Formula
a titolo collaborativo le seguenti raccomandazioni:
1)
riformulare l'art. 4, comma 2, annoverando fra le competenze della
Commissione regionale anche il parere rilasciato al Comune ai fini
dell'autorizzazione alle operazioni di disattivazione (art. 7) e
quello rilasciato al Comune ai fini dell'autorizzazione all'allontanamento
dei rifiuti (art. 9, comma 3);
2)
chiarire la ratio dell'art. 7, comma, 3 o prevedendo una procedura
analoga a quella contemplata in tale articolo anche per il rilascio
da parte del Comune del nulla osta preventivo di categoria B oppure
riformulando tale articolo stabilendo che debba essere acquisito
esclusivamente il parere della Commissione regionale;
3)
correggere la Relazione di accompagnamento a pg. 4, art. 5 "Domanda
di nulla osta" nella parte in cui continua a prevedere che
la domanda finalizzata al rilascio del nulla osta sia redatta e
presentata dal soggetto interessato nelle forme e con le modalità
previste con apposito provvedimento della competente struttura regionale.
Infatti l'art. 5, nella versione risultante a seguito delle modifiche
apportate in sede di Tavolo di concertazione, stabilisce che tale
domanda sia redatta nelle forme e con le modalità prescritte
dal Comune competente.
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