P.d.
Ris. n.23
Programma regionale di sviluppo 2003-2005. Adozione
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso
1)
che il P.R.S. 2001-2005, adottato con la Risoluzione n.5 del 18.10.00
e sul quale il CdAL aveva espresso parere positivo con osservazioni
e rilievi critici, viene con questo atto profondamente rivisto e
corretto alla luce degli elementi nuovi specificamente descritti
nella parte introduttiva dal titolo "Perché un nuovo
P.R.S.", così riassumibili:
a) la caratterizzazione della Toscana come regione della nuova Europa,
con
riferimento al prossimo allargamento dell'UE ad alcuni paesi dell'
Europa dell'est,
alla sua partecipazione ai lavori della Convenzione europea, alle
linee strategiche
emerse all'ultimo vertice di Lisbona dell'UE;
b) il nuovo assetto istituzionale introdotto dal nuovo titolo V
della Costituzione, con particolare riguardo al nuovo ruolo ed agli
accresciuti poteri delle Regioni;
c) il nuovo governo nazionale che non si limita ad imporre un nuovo
indirizzo
politico di maggioranza, ma che dichiaratamente rappresenta un elemento
di forte
discontinuità rispetto ai consolidati equilibri economici,
sociali ed istituzionali
del paese;
d) l'attuale fase di negativa congiuntura economica internazionale
(crisi strisciante
dei mercati finanziari e forte rallentamento dell'economia dei paesi
sviluppati)
che può essere imputata solo parzialmente agli attentati
dell'11 settembre 2001;
e) la necessità di imprimere una decisa svolta al sistema
Toscana, allo scopo
di affermare un modello di alta qualità della vita, sotto
il profilo economico, sociale ed ambientale;
2)
che l'esame della proposta di P.R.S. presentata fa emergere tre
ulteriori caratteri distintivi che appaiono particolarmente degni
di rilievo e che in particolare consistono in:
a) una novità di tipo strutturale, che, per ciò che
riguarda le strategie d'intervento, abbandona l'impostazione classica
che contrassegnava anche i precedenti P.R.S., compreso quello 2001-2005
ed era imperniata sull'individuazione e lo sviluppo analitico delle
distinte strategie settoriali (istituzionale, territoriale, ambientale,
economica, sociale e culturale), per sceglierne una diversa, che
potremmo definire di approccio integrato. La struttura del nuovo
P.R.S. è infatti organizzata:
a1) per programmi integrati, che contengono e coordinano più
azioni finalizzate al raggiungimento di obbiettivi condivisi, attuabili
o attraverso gli strumenti ordinari della programmazione regionale,
o tramite accordi tra la Regione ed i livelli istituzionali omogenei
direttamente interessati;
a2) per progetti pilota integrati, che, come obbiettivi strategici
si inseriscono all'interno dei programmi integrati, ma sono finalizzati
a sperimentare modelli di azioni caratterizzate da una forte integrazione
settoriale e soggettiva.
b)
un'appendice contenente un set di indicatori da monitorare durante
tutto il ciclo della programmazione del piano (quindi fino al 2005)
con lo scopo di evidenziare l'evoluzione delle politiche perseguite
ed il grado di raggiungimento dei relativi obbiettivi;
c)
una proposta di rinnovamento organico della programmazione regionale,
sia per ciò che riguarda gli strumenti della stessa, sia
circa il suo rapporto con la programmazione locale, sia infine con
riferimento al suo rapporto con gli atti della pianificazione regionale,
provinciale e comunale.
3) che il Tavolo permanente di concertazione istituzionale esaminò
il merito del P.R.S. 2003-2005 nella seduta del 31 luglio u.s. con
esito positivo, ma con osservazioni critiche formulate dai rappresentanti
degli enti locali relative a:
a)
l'eccessiva debolezza della parte riguardante il fenomeno della
c.d. "globalizzazione";
b)
l'insufficienza del rilievo dato alla revisione del titolo V Cost.
e la mancanza di ogni accenno alla proposta fatta alla Regione Toscana
dall'ANCI, dall'URPT, dall'UNCEM e dal CdAL di un programma comune
per l'attuazione del titolo V Cost. ;
c)
la necessità di dare, con riferimento al tema della programmazione,
maggior risalto al metodo intersettoriale ed al principio della
concertazione, senza riferirla ad ambiti territoriali interprovinciali,
ma legandola ad un concetto di geometria variabile;
d)
la necessità di rafforzare l'impegno per la gestione in forma
associata delle funzioni.
4) che il D.P.E.F. 2003 di cui alla Risoluzione n.18 del Consiglio
Regionale (sul quale il C.A.L. ha dato parere il 7 giugno u.s. anche
questa volta positivo seppure con osservazioni e rilievi) ha preceduto
di pochi mesi la proposta riguardante il nuovo P.R.S. di cui si
tratta, per conseguenza l'ultimo D.P.E.F. costituisce in realtà,
sia sotto il profilo dei contenuti che delle strategie prescelte,
una sorta di anticipazione del P.R.S. , per modo che, nell'esprimere
un parere in merito a questo ultimo, potrà essere fatto utile
riferimento alle considerazioni relative al D.P.E.F. 2003;
Considerato in primo luogo
1)
che in relazione agli elementi critici emersi in sede di concertazione,
come appena richiamati al punto 4) della premessa, la proposta di
PRS esaminata abbia dato un riscontro almeno parzialmente positivo
alle questioni della programmazione di area vasta e delle gestioni
associate, disattendendo viceversa quelle della globalizzazione
e, soprattutto, del rilievo del nuovo titolo V della Costituzione;
Considerato
in secondo luogo
1)
che il nuovo assetto istituzionale scaturito dalla revisione attuata
con la legge costituzionale n.3 del 2001 non è stato sufficientemente
sviluppato nella parte introduttiva del PRS;
2)
che la circostanza sopra indicata non rappresenta una semplice questione
di eccessiva sinteticità espositiva, giacché alla
non soddisfacente rappresentazione del nuovo assetto dei pubblici
poteri a livello regionale e locale fa da riscontro la criticabile
impostazione di talune parti successive del P.R.S. (segnatamente
quella del capitolo delle "strategie", con riferimento
al tema del governo del territorio ed in particolare della pianificazione,
come pure quella dedicata agli "strumenti", con riferimento
al tema della innovazione della programmazione regionale);
3)
che la parte del testo alla quale si fa riferimento, che fa solo
un fugace accenno alla novità più significativa, cioè
"al nuovo pluralismo istituzionale paritario" riconosciuto
dal titolo V, non ne trae le dovute conseguenze, considerandola
soltanto come una delle componenti del più generale quadro
nel quale si trova inserita la nuova centralità regionale,
destinata ad essere un punto di riferimento decisivo per i cittadini
e per le comunità locali, per "l'ampio spettro dei poteri
regolativi, programmatori e di indirizzo che le sono attribuiti";
4)
che l'impressione complessivamente ricavabile dalla lettura del
P.R.S. 2003-2005, per la parte relativa al nuovo assetto istituzionale
previsto dalla Costituzione, è che esso è assunto
in modo incompleto, con la duplica conseguenza di mettere in secondo
piano il sistema degli enti locali e di togliere sostanza al concetto
di cooperazione tra i differenti livelli istituzionali;
5)
che le valutazioni sopra espresse trovano conferma anche in quanto
contenuto al paragrafo 10 sull'innovazione istituzionale in Toscana
(capitolo sulle Strategie), ove pur richiamando correttamente la
regola dell'intestazione a livello comunale delle competenze amministrative
ed i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione,
tuttavia si individua la Regione come "sede delle scelte ordinamentali
e programmatorie dell'intero sistema regionale";
6)
che circa l'ambito di collaborazione con gli altri livelli istituzionali,
che dovrebbe essere caratterizzato dalla prevalenza del modello
pattizio e dall'esistenza di regole condivise, si trascura di indicare
nello Statuto regionale, quale carta fondamentale di tutta la comunità
regionale e non solo dell'ente Regione, la fonte principale di dette
regole;
7) che infine le valutazioni critiche di cui al presente punto richiamano
quelle contenute al punto 5) del parere del CdAL sulla Risoluzione
18 riguardante il DPEF 2003, che va qui integralmente riconfermato;
Considerato in terzo luogo
1)
che, per quanto riguarda lo specifico tema della programmazione
locale e regionale, di cui al capitolo denominato "Strumenti",
mentre può essere condivisa la riaffermazione della concertazione
quale asse portante della programmazione e l'individuazione della
Provincia quale snodo intermedio, sede di coordinamento e di concertazione
su scala locale, non convince il terzo elemento cardine della programmazione,
cioè quello della programmazione negoziata, non tanto in
relazione allo strumento negoziale in sé, quanto al modo
nel quale è concepito e presentato nella proposta di P.R.S..
Infatti esso è configurato come un modulo organizzativo nuovo,
caratterizzato dalla preponderante presenza del PRS (del quale si
prospetta anche l'omologo provinciale) alla stregua del quale sarebbero
giudicate la priorità e la bontà di progetti (è
a tale proposito significativo il meccanismo premiale mutuato dall'ordinamento
comunitario che si vorrebbe introdurre e che ha quale parametro
il grado di raggiungimento degli obbiettivi del P.R.S.) contenuti
in patti stipulati a livello provinciale, che costituirebbero anche
l'ambito della nuova concertazione;
2)
che, con particolare riferimento alla concertazione, il P.R.S. sembra
prospettarne un nuovo modello, che non manterrebbe più l'attuale
(fondamentale) articolazione in due distinti livelli (la concertazione
interistituzionale e la concertazione generale), ma prevedrebbe
un'unica sede concertativa, della quale possono essere parte tutti
i soggetti interessati;
3)
che, sempre a proposito della concertazione, va infine osservato
che non sembra possa essere il P.R.S. la sede giusta per innovazioni
della portata descritta (per altro gli stessi estensori del piano
sembrano rendersene conto quando accennano alla necessità
di apportare modifiche alla LR 49/99 per integrare la parte relativa
agli strumenti della programmazione), che dovrebbero invece esser
rimesse allo Statuto regionale e alla legge;
Considerato
in quarto luogo
1)
che sul tema del governo del territorio e della pianificazione,
di cui si parla al paragrafo dedicato al governo delle risorse naturali
e tutela della sostenibilità del modello di sviluppo (capitolo
"Strategie"), deve innanzitutto prendersi atto che il
P.R.S. riprende un punto già contenuto nel D.P.E.F. 2003,
che era stato criticamente osservato nel relativo parere del CdAL,
senza apportare alcun cambiamento nel senso auspicato dal CdAL stesso
(il riferimento è all'attivazione da parte della Regione
Toscana della procedura di cui al terzo comma dell'art.116 Cost.
per l'ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, relativamente alla materia della tutela dell'ambiente
, nonché dei beni culturali, a proposito della quale nulla
si dice circa un serio coinvolgimento degli enti locali che vada
oltre la scarna formula contenuta dalla norma costituzionale : "sentiti
gli enti locali");
2)
che la parte dedicata alla pianificazione urbanistica in senso stretto
è tuttavia quella che desta maggiori perplessità,
giacché tocca l'ambito dove l'autonomia comunale ha forse
la sua storia più lunga e trova il maggior senso di sé,
non essendo in alcuna maniera concepibile che tale ambito sia compresso
proprio oggi, sotto la vigenza dell'attuale titolo V della Costituzione;
3)
che in particolare la proposta di P.R.S., che vuole esplicitamente
essere una sorta di anticipazione della futura legge sul governo
del territorio, non tiene conto che qualsiasi rivisitazione di tale
disciplina giuridica dovrebbe fondarsi sul presupposto che, per
i Comuni, la rappresentanza degli interessi generali della comunità
territoriale di riferimento si incarna, per una parte importante,
nella titolarità del potere di pianificazione generale;
4)
che le due dichiarate esigenze fondamentali che giustificherebbero
la necessità di rivedere in profondità la legge sul
governo del territorio (lo snellimento delle procedure di attuazione
degli interventi ed il rispetto dei principi di sostenibilità
ambientale) sono alla base proprio della vigente LR 5/95 che, sotto
questo profilo, sembra ancora oggi uno strumento moderno ed efficace;
5)
che, anche accedendo alla tesi secondo la quale è necessario
migliorare gli aspetti riguardanti l'integrazione delle normative
e dei procedimenti posti a presidio delle differenti sub materie
che confluiscono nella materia del governo del territorio e che
devono sempre trovare una sintesi negli atti di pianificazione territoriale,
sembra più congruo lavorare sulla migliore definizione delle
competenze e delle responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti,
assicurando la celerità e la trasparenza dei procedimenti,
anziché gonfiare a dismisura le fasi preparatorie e negoziali,
sia sotto il profilo dei contenuti che sotto quello dei soggetti
abilitati a prendervi parte;
6)
che in materia di governo del territorio ciò che soprattutto
serve è che l'ente titolare del potere pianificatorio venga
messo nella condizione di conoscere tempestivamente i vincoli amministrati
da altri soggetti, vuoi che attengano ad ordinamenti speciali, vuoi
che siano originati da atti pianificatori sovraordinati;
7)
che la stessa formula utilizzata nella proposta di P.R.S. nella
parte relativa alla copianificazione (pag.65) a proposito della
finalità di imporre "il rispetto dei principi dello
sviluppo sostenibile" è concettualmente contraddittoria
perché lo sviluppo sostenibile è tale in quanto condiviso
e creato dal basso e non imposto da soggetti sovraordinati;
8)
che l'ipotizzata linea d'intervento verrebbe a costituire una vera
e propria "controriforma" rispetto alla LR 5/95, mentre
l'obbiettivo da porsi deve essere quello di una sua completa messa
a regime, posto che le maggiori difficoltà incontrate nella
fase di prima attuazione di detta legge sono in massima parte da
ascriversi al ritardo con cui il P.I.T. è intervenuto rispetto
agli atti di pianificazione generale infraregionali;
9)
che la proposta di P.R.S. 2003-2005 approvata dalla Giunta, per
la parte relativa al governo del territorio, risulta peggiorativa
rispetto all'impostazione originaria desumibile dal documento "Verso
il programma regionale di sviluppo", recante le linee generali
per la definizione dello stesso PRS e sul quale la Giunta regionale
aveva a suo tempo avviato il confronto con le rappresentanze degli
Enti locali.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
a) esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
1)
che la parte relativa al governo del territorio (in particolare
pagg. 63 e ss.) sia modificata senza alcuna ambiguità attraverso
la riaffermazione degli autonomi poteri degli enti locali in materia,
sulla base delle argomentazioni sopra svolte nel quarto considerato,
avendo ben chiaro che senza tale modifica si dovrebbe registrare
un pesante arretramento per gli Enti locali, rispetto all'attuale
ordinamento regionale definito dalla L.R. 5/1995;
2)
che la parte relativa alla programmazione (in particolare pagg.
85 e ss.) sia riformulata assicurando la salvaguardia della sfera
delle competenze degli enti locali ed un loro pieno coinvolgimento
nella definizione del P.R.S. e degli altri atti fondamentali della
programmazione regionale, sulla base delle argomentazioni sopra
svolte nel terzo considerato;
3) che le parti (in particolare pagg. 8 e 70) relative al nuovo
assetto istituzionale determinato dalla riforma del titolo V della
Costituzione siano riformulate nel senso di dare piena valorizzazione
al ruolo ed alle competenze attribuite agli enti locali dalla suddetta
riforma, sulla base delle argomentazioni sopra svolte nel secondo
considerato.
b)
formula inoltre, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
1) con riferimento al tema di cui al punto 1.a) della premessa del
presente atto, manifesta l'opportunità di precisare che anche
gli enti locali sono soggetti attivi della Convenzione europea;
2)
con riferimento al tema della così detta "globalizzazione",
manifesta l'esigenza che alla sua analisi sia dedicato un più
ampio spazio all'interno del P.R.S. ;
3)
con riferimento al tema del pluralismo istituzionale paritario (pag.9)
è da caldeggiare un preciso riferimento anche alle Comunità
Montane nonché ai Circondari, quali esempi che testimoniano
l' articolazione di tale pluralismo;
4)
con riferimento al profilo delle risorse finanziarie si manifesta
l'esigenza che il P.R.S. indichi l'opportunità della istituzione
di un apposito fondo di rotazione regionale finalizzato a consentire
ai piccoli Comuni di fare fronte all'onere di compartecipazione
necessario per acceder ai finanziamenti comunitari;
5)
con riferimento alla materia della tutela delle coste dall'erosione
marina e per contrastare il "cuneo salino" (pag.73) si
manifesta l'esigenza di evidenziare, per le medesime zone, anche
i fenomeni dell'emergenza idrica e della subsidenza.
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