P.d.D. n. 244 – Direttive per la promozione della cultura della legalità democratica: approvazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della LR. 11/99
- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
la P.d.D. n. 244 di cui all’oggetto;
la proposta di deliberazione in esame interviene ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”. Tale disposizione prevede che il Consiglio regionale approvi direttive triennali di attuazione della legge, aggiornabili annualmente, e che queste direttive si compongano di due parti: la prima, relativa alle attività dei soggetti destinatari dei contributi, la seconda ai progetti di interesse regionale promossi dalla Regione. Sulla base di tali direttive la Giunta regionale emana, entro il 31 gennaio di ogni anno, appositi bandi con i quali definisce le iniziative da sostenere nell’anno di riferimento.
Nella prima parte delle direttive in esame si definiscono, come previsto dalla l.r. n. 11/1999, gli obiettivi specifici da perseguire, le tipologie delle iniziative ammissibili a finanziamento (ribadendo, come negli anni passati, l’opportunità di non precostituire barriere troppo rigide fra di esse), le categorie dei soggetti destinatari dei finanziamenti, le priorità ed i criteri di valutazione dei progetti. Nella seconda parte delle direttive vengono invece definiti gli obiettivi specifici che i progetti di interesse regionale intendono perseguire. Le direttive in esame contengono anche una terza parte che concerne il Centro di Documentazione “Cultura della Legalità democratica” istituito ai sensi dell’articolo 5 della l.r.n. 11/1999 con la funzione di raccogliere e diffondere ai cittadini ed alle istituzioni ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della legge istitutiva.
La prima parte delle direttive individua anche gli enti locali (insieme a scuole, università, istituti di ricerca, associazionismo e fondazioni) fra i soggetti destinatari dei finanziamenti stabilendo che nell’attribuzione dei finanziamenti regionali saranno privilegiati i progetti condivisi da più soggetti (istituzionali e non) e contraddistinti dall’integrazione di iniziative e risorse. La compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti presentatori di progetti oltre il limite del 50% (art. 2, comma 6) è considerato elemento di valutazione prioritaria. Tra i criteri di valutazione viene inserito anche quello del “grado di esemplarità e riutilizzabilità” del progetto. Sotto il profilo degli “sviluppi futuri” è prevista l’introduzione nel prossimo bando (2007) del sistema della concertazione al fine di indirizzare i soggetti partecipanti verso gli obiettivi prefissati e consentire alla Regione di razionalizzare le risorse a sua disposizione. Nella seconda parte vengono illustrati i progetti di interesse regionale in via di attuazione specificando che l’esistenza di questi progetti non esclude la possibilità di realizzarne altri la cui necessità scaturisca dalla programmazione futura. Nella terza parte, infine, sono previste anche azioni del Centro di Documentazione “Cultura della Legalità democratica” dirette agli enti locali ed al territorio, quali in particolare protocolli con singoli enti ed associazioni che operano in materia di cultura della legalità, campagne di informazione ed azioni in materia di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole sulla P.d.D. n. 244 – Direttive per la promozione della cultura della legalità democratica: approvazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della LR. 11/99