P.D.L.
249 "Iniziative a sostegno dei Comuni minori della Toscana".
PARERE OBBLIGATORIO
Vista
-la PDL n.249 recante "Iniziative a sostegno dei Comuni minori
della Toscana", d'iniziativa del gruppo consiliare Democratici
Sinistra-Toscana Democratica;
Atteso
-che nelle sue linee fondamentali la PDL 249 intende rispondere
alla esigenza di coniugare, all'interno di un unico contesto normativo,
da un lato i principi contenuti nel nuovo testo dell'art. 118 della
Costituzione, con particolare riguardo a quelli riguardanti l'intestazione
in via primaria ai comuni di tutte le funzioni amministrative, la
sussidiarietà, l'adeguatezza e la differenziazione; dall'altro
lato la crescente attenzione verso le realtà comunali minori,
che proviene dai più diversi ambiti della vita civile, economica
e sociale del paese;
-che
la citata PDL 249 si propone di perseguire le finalità descritte
al precedente punto, ponendosi in una prospettiva di coerenza e
sviluppo con la scelta di fondo a suo tempo fatta dalla L.R. 40/2001
in materia di esercizio in forma associata delle funzioni amministrative
da parte dei comuni;
Ritenuto
in primo luogo
-che siano da valutare come particolarmente positivi:
a)
l'adeguatezza e la completezza nella individuazione dei criteri
di priorità di cui all'art.2 comma 2, finalizzati alla formazione
della graduatoria dei comuni ammessi agli interventi previsti dalla
legge;
b)
la scelta dello strumento del fondo di rotazione per la progettazione
e la realizzazione di opere di carattere infrastrutturale, sociale
e culturale finanziate a livello nazionale e comunitario;
c)
la previsione di uno specifico articolo (l'art.4) finalizzato alla
promozione dell'innovazione nella gestione dei servizi e delle attività
dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
Ritenuto
in secondo luogo
-che siano da osservare criticamente:
d)
il fatto che il collegamento tra gli interventi qui proposti e le
norme generali della LR n. 40/2001, pur affermato tra le finalità
generali della proposta di legge, sembra non trovare sufficiente
richiamo nelle disposizioni di maggiore dettaglio della proposta
stessa;
e)
l'art.2 ((Ambito di applicazione. Classificazione dei Comuni), per
l'utilizzo, nella rubrica dell'articolo, dell'espressione "Classificazione
dei Comuni", che, se da un canto potrebbe destare qualche opposizione
in ordine al rispetto dell'art.117 comma 2 lett.p) della Costituzione,
dall'altro non corrisponde in realtà al contenuto dell'articolo,
essendo perciò inutile;
f)l'art.6 (Individuazione dei servizi e degli interventi strategici),
che, se vuole avere una valenza effettiva, sembra debba essere adeguatamente
collegato con l'art.2 (Ambito di applicazione. Classificazione dei
comuni) della stessa legge;
g)l'art.8
(Comitato di monitoraggio), che, in contrasto con il vigente quadro
ordinamentale del sistema degli enti locali, a partire dall'art.
123 ultimo comma della Costituzione fino ad arrivare alla LR n.36
del 21 marzo 2000, nel disciplinare l'istituzione di un Comitato
di monitoraggio che vigili sull'attuazione della legge, non prevede
per il Consiglio delle Autonomie locali alcun ruolo in rapporto
ad esso;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
1)
esprime parere favorevole sulla P.D.L n.249, alla seguente condizione:
che
l'art.8 della PDL 249 sia modificato nel senso di prevedere che:
a) il Consiglio delle Autonomie locali, quale organismo di rappresentanza
istituzionale del sistema degli enti locali della Toscana, sia adeguatamente
rappresentato all'interno del Comitato di monitoraggio;
b) il Comitato di monitoraggio presenti annualmente una relazione
al Consiglio delle Autonomie locali, oltre che al Consiglio Regionale.
2)
formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
a) che sia rafforzato l'elemento della coerenza della PDL 249 con
la LR 40/2001;
b) che dalla rubrica dell'art.2 sia espunta l'espressione: "Classificazione
dei Comuni";
c) che gli interventi strategici individuati all'art.6 siano esplicitamente
collegati con quelli ai quali è finalizzata la formazione
della graduatoria di cui all'art.2.
P.D.L. 249 "Iniziative a sostegno dei Comuni minori della Toscana".
PARERE OBBLIGATORIO
Vista
-la PDL n.249 recante "Iniziative a sostegno dei Comuni minori
della Toscana", d'iniziativa del gruppo consiliare Democratici
Sinistra-Toscana Democratica;
Atteso
-che nelle sue linee fondamentali la PDL 249 intende rispondere
alla esigenza di coniugare, all'interno di un unico contesto normativo,
da un lato i principi contenuti nel nuovo testo dell'art. 118 della
Costituzione, con particolare riguardo a quelli riguardanti l'intestazione
in via primaria ai comuni di tutte le funzioni amministrative, la
sussidiarietà, l'adeguatezza e la differenziazione; dall'altro
lato la crescente attenzione verso le realtà comunali minori,
che proviene dai più diversi ambiti della vita civile, economica
e sociale del paese;
-che
la citata PDL 249 si propone di perseguire le finalità descritte
al precedente punto, ponendosi in una prospettiva di coerenza e
sviluppo con la scelta di fondo a suo tempo fatta dalla L.R. 40/2001
in materia di esercizio in forma associata delle funzioni amministrative
da parte dei comuni;
Ritenuto
in primo luogo
-che siano da valutare come particolarmente positivi:
a)
l'adeguatezza e la completezza nella individuazione dei criteri
di priorità di cui all'art.2 comma 2, finalizzati alla formazione
della graduatoria dei comuni ammessi agli interventi previsti dalla
legge;
b)
la scelta dello strumento del fondo di rotazione per la progettazione
e la realizzazione di opere di carattere infrastrutturale, sociale
e culturale finanziate a livello nazionale e comunitario;
c)
la previsione di uno specifico articolo (l'art.4) finalizzato alla
promozione dell'innovazione nella gestione dei servizi e delle attività
dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
Ritenuto
in secondo luogo
-che siano da osservare criticamente:
d)
il fatto che il collegamento tra gli interventi qui proposti e le
norme generali della LR n. 40/2001, pur affermato tra le finalità
generali della proposta di legge, sembra non trovare sufficiente
richiamo nelle disposizioni di maggiore dettaglio della proposta
stessa;
e)
l'art.2 ((Ambito di applicazione. Classificazione dei Comuni), per
l'utilizzo, nella rubrica dell'articolo, dell'espressione "Classificazione
dei Comuni", che, se da un canto potrebbe destare qualche opposizione
in ordine al rispetto dell'art.117 comma 2 lett.p) della Costituzione,
dall'altro non corrisponde in realtà al contenuto dell'articolo,
essendo perciò inutile;
f)l'art.6 (Individuazione dei servizi e degli interventi strategici),
che, se vuole avere una valenza effettiva, sembra debba essere adeguatamente
collegato con l'art.2 (Ambito di applicazione. Classificazione dei
comuni) della stessa legge;
g)l'art.8
(Comitato di monitoraggio), che, in contrasto con il vigente quadro
ordinamentale del sistema degli enti locali, a partire dall'art.
123 ultimo comma della Costituzione fino ad arrivare alla LR n.36
del 21 marzo 2000, nel disciplinare l'istituzione di un Comitato
di monitoraggio che vigili sull'attuazione della legge, non prevede
per il Consiglio delle Autonomie locali alcun ruolo in rapporto
ad esso;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
1)
esprime parere favorevole sulla P.D.L n.249, alla seguente condizione:
che
l'art.8 della PDL 249 sia modificato nel senso di prevedere che:
a) il Consiglio delle Autonomie locali, quale organismo di rappresentanza
istituzionale del sistema degli enti locali della Toscana, sia adeguatamente
rappresentato all'interno del Comitato di monitoraggio;
b) il Comitato di monitoraggio presenti annualmente una relazione
al Consiglio delle Autonomie locali, oltre che al Consiglio Regionale.
2)
formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
a) che sia rafforzato l'elemento della coerenza della PDL 249 con
la LR 40/2001;
b) che dalla rubrica dell'art.2 sia espunta l'espressione: "Classificazione
dei Comuni";
c) che gli interventi strategici individuati all'art.6 siano esplicitamente
collegati con quelli ai quali è finalizzata la formazione
della graduatoria di cui all'art.2.
|