P.D.L. 249 "Iniziative a sostegno dei Comuni minori della Toscana".


PARERE OBBLIGATORIO


Vista
-la PDL n.249 recante "Iniziative a sostegno dei Comuni minori della Toscana", d'iniziativa del gruppo consiliare Democratici Sinistra-Toscana Democratica;

Atteso
-che nelle sue linee fondamentali la PDL 249 intende rispondere alla esigenza di coniugare, all'interno di un unico contesto normativo, da un lato i principi contenuti nel nuovo testo dell'art. 118 della Costituzione, con particolare riguardo a quelli riguardanti l'intestazione in via primaria ai comuni di tutte le funzioni amministrative, la sussidiarietà, l'adeguatezza e la differenziazione; dall'altro lato la crescente attenzione verso le realtà comunali minori, che proviene dai più diversi ambiti della vita civile, economica e sociale del paese;

-che la citata PDL 249 si propone di perseguire le finalità descritte al precedente punto, ponendosi in una prospettiva di coerenza e sviluppo con la scelta di fondo a suo tempo fatta dalla L.R. 40/2001 in materia di esercizio in forma associata delle funzioni amministrative da parte dei comuni;

Ritenuto in primo luogo
-che siano da valutare come particolarmente positivi:

a) l'adeguatezza e la completezza nella individuazione dei criteri di priorità di cui all'art.2 comma 2, finalizzati alla formazione della graduatoria dei comuni ammessi agli interventi previsti dalla legge;

b) la scelta dello strumento del fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione di opere di carattere infrastrutturale, sociale e culturale finanziate a livello nazionale e comunitario;

c) la previsione di uno specifico articolo (l'art.4) finalizzato alla promozione dell'innovazione nella gestione dei servizi e delle attività dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;

Ritenuto in secondo luogo
-che siano da osservare criticamente:

d) il fatto che il collegamento tra gli interventi qui proposti e le norme generali della LR n. 40/2001, pur affermato tra le finalità generali della proposta di legge, sembra non trovare sufficiente richiamo nelle disposizioni di maggiore dettaglio della proposta stessa;

e) l'art.2 ((Ambito di applicazione. Classificazione dei Comuni), per l'utilizzo, nella rubrica dell'articolo, dell'espressione "Classificazione dei Comuni", che, se da un canto potrebbe destare qualche opposizione in ordine al rispetto dell'art.117 comma 2 lett.p) della Costituzione, dall'altro non corrisponde in realtà al contenuto dell'articolo, essendo perciò inutile;

f)l'art.6 (Individuazione dei servizi e degli interventi strategici), che, se vuole avere una valenza effettiva, sembra debba essere adeguatamente collegato con l'art.2 (Ambito di applicazione. Classificazione dei comuni) della stessa legge;

g)l'art.8 (Comitato di monitoraggio), che, in contrasto con il vigente quadro ordinamentale del sistema degli enti locali, a partire dall'art. 123 ultimo comma della Costituzione fino ad arrivare alla LR n.36 del 21 marzo 2000, nel disciplinare l'istituzione di un Comitato di monitoraggio che vigili sull'attuazione della legge, non prevede per il Consiglio delle Autonomie locali alcun ruolo in rapporto ad esso;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

1) esprime parere favorevole sulla P.D.L n.249, alla seguente condizione:

che l'art.8 della PDL 249 sia modificato nel senso di prevedere che:
a) il Consiglio delle Autonomie locali, quale organismo di rappresentanza istituzionale del sistema degli enti locali della Toscana, sia adeguatamente rappresentato all'interno del Comitato di monitoraggio;
b) il Comitato di monitoraggio presenti annualmente una relazione al Consiglio delle Autonomie locali, oltre che al Consiglio Regionale.

2) formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
a) che sia rafforzato l'elemento della coerenza della PDL 249 con la LR 40/2001;
b) che dalla rubrica dell'art.2 sia espunta l'espressione: "Classificazione dei Comuni";
c) che gli interventi strategici individuati all'art.6 siano esplicitamente collegati con quelli ai quali è finalizzata la formazione della graduatoria di cui all'art.2.



P.D.L. 249 "Iniziative a sostegno dei Comuni minori della Toscana".


PARERE OBBLIGATORIO


Vista
-la PDL n.249 recante "Iniziative a sostegno dei Comuni minori della Toscana", d'iniziativa del gruppo consiliare Democratici Sinistra-Toscana Democratica;

Atteso
-che nelle sue linee fondamentali la PDL 249 intende rispondere alla esigenza di coniugare, all'interno di un unico contesto normativo, da un lato i principi contenuti nel nuovo testo dell'art. 118 della Costituzione, con particolare riguardo a quelli riguardanti l'intestazione in via primaria ai comuni di tutte le funzioni amministrative, la sussidiarietà, l'adeguatezza e la differenziazione; dall'altro lato la crescente attenzione verso le realtà comunali minori, che proviene dai più diversi ambiti della vita civile, economica e sociale del paese;

-che la citata PDL 249 si propone di perseguire le finalità descritte al precedente punto, ponendosi in una prospettiva di coerenza e sviluppo con la scelta di fondo a suo tempo fatta dalla L.R. 40/2001 in materia di esercizio in forma associata delle funzioni amministrative da parte dei comuni;

Ritenuto in primo luogo
-che siano da valutare come particolarmente positivi:

a) l'adeguatezza e la completezza nella individuazione dei criteri di priorità di cui all'art.2 comma 2, finalizzati alla formazione della graduatoria dei comuni ammessi agli interventi previsti dalla legge;

b) la scelta dello strumento del fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione di opere di carattere infrastrutturale, sociale e culturale finanziate a livello nazionale e comunitario;

c) la previsione di uno specifico articolo (l'art.4) finalizzato alla promozione dell'innovazione nella gestione dei servizi e delle attività dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;

Ritenuto in secondo luogo
-che siano da osservare criticamente:

d) il fatto che il collegamento tra gli interventi qui proposti e le norme generali della LR n. 40/2001, pur affermato tra le finalità generali della proposta di legge, sembra non trovare sufficiente richiamo nelle disposizioni di maggiore dettaglio della proposta stessa;

e) l'art.2 ((Ambito di applicazione. Classificazione dei Comuni), per l'utilizzo, nella rubrica dell'articolo, dell'espressione "Classificazione dei Comuni", che, se da un canto potrebbe destare qualche opposizione in ordine al rispetto dell'art.117 comma 2 lett.p) della Costituzione, dall'altro non corrisponde in realtà al contenuto dell'articolo, essendo perciò inutile;

f)l'art.6 (Individuazione dei servizi e degli interventi strategici), che, se vuole avere una valenza effettiva, sembra debba essere adeguatamente collegato con l'art.2 (Ambito di applicazione. Classificazione dei comuni) della stessa legge;

g)l'art.8 (Comitato di monitoraggio), che, in contrasto con il vigente quadro ordinamentale del sistema degli enti locali, a partire dall'art. 123 ultimo comma della Costituzione fino ad arrivare alla LR n.36 del 21 marzo 2000, nel disciplinare l'istituzione di un Comitato di monitoraggio che vigili sull'attuazione della legge, non prevede per il Consiglio delle Autonomie locali alcun ruolo in rapporto ad esso;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

1) esprime parere favorevole sulla P.D.L n.249, alla seguente condizione:

che l'art.8 della PDL 249 sia modificato nel senso di prevedere che:
a) il Consiglio delle Autonomie locali, quale organismo di rappresentanza istituzionale del sistema degli enti locali della Toscana, sia adeguatamente rappresentato all'interno del Comitato di monitoraggio;
b) il Comitato di monitoraggio presenti annualmente una relazione al Consiglio delle Autonomie locali, oltre che al Consiglio Regionale.

2) formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
a) che sia rafforzato l'elemento della coerenza della PDL 249 con la LR 40/2001;
b) che dalla rubrica dell'art.2 sia espunta l'espressione: "Classificazione dei Comuni";
c) che gli interventi strategici individuati all'art.6 siano esplicitamente collegati con quelli ai quali è finalizzata la formazione della graduatoria di cui all'art.2.



 

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