P.d.L. n.255
"Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali
e del sistema sciistico della Regione Toscana"
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso
che
- la
proposta di legge in esame disciplina gli interventi finalizzati
al miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema
sciistico e degli impianti a fune, collocandosi nell'ambito delle
politiche regionali di promozione turistica, tutela, valorizzazione
e ripristino delle risorse paesaggistiche, sostegno all'occupazione
ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;
Considerato
che
- la
proposta di legge in oggetto merita apprezzamento per quanto concerne
le finalità riconoscendo pienamente il ruolo del turismo
invernale nell'ambito della nostra Regione ed avvertendo la necessità
di un ammodernamento delle strutture esistenti e di investimenti
che consentano di competere con le aree sciistiche di altre regioni;
Ritenuto
opportuno comunque formulare i seguenti rilievi in merito ad essa:
a)
l'art.4 "Sicurezza sulle piste e sugli impianti" prevede
che la Giunta Regionale adotti un apposito "Regolamento sulla
sicurezza per gli impianti sportivi invernali": la disposizione
in questione non specifica, neppure in minima parte, quale oggetto
tale regolamento debba avere, conferendo anzi alla Giunta Regionale
una sorta di delega in bianco. Appare invece opportuno che la legge
stabilisca almeno i contenuti essenziali del Regolamento e che sia
prevista la possibilità di un'ulteriore specificazione regolamentare
da parte dei singoli enti locali interessati. In tale articolo si
stabilisce inoltre che il Regolamento in questione sia adottato
sentiti gli Enti Locali, l'ANEF della Toscana (Associazione Nazionale
Esercenti Funiviari) e le altre Associazioni degli imprenditori
e delle categorie professionali o volontarie operanti in ambito
regionale. A tal proposito si rileva che gli atti regolamentari
della Giunta Regionale sottostanno ad una precisa procedura concertativa
nell'ambito della quale il ruolo degli enti locali è ben
distinto da quello delle parti sociali interessate. Di conseguenza
non appare opportuno prevedere una procedura ad hoc per tale regolamento.
Si segnala infine che sul punto sussiste un' incongruenza fra il
testo della proposta di legge e quello della Relazione d'accompagnamento
nella quale si prevede che il Regolamento venga adottato dalla Giunta
Regionale d'intesa con gli Enti Locali, l'Associazione Nazionale
Esercenti Funiviari (ANEF) della Toscana, e le altre Associazioni
degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie
operanti in alto Appennino.
b)
L'art. 6 "Programma regionale" stabilisce che il Consiglio
Regionale adotti un Programma triennale degli interventi entro il
mese di gennaio di ogni anno, sentite le Province, le Comunità
Montane ed i Comuni interessati e che tale programma individui gli
atti di programmazione locale volti a determinare gli specifici
interventi da realizzare e la conseguente utilizzazione delle risorse.
In via preliminare ci si chiede se sia necessario prevedere un Programma
regionale apposito e soprattutto come esso si raccordi con la programmazione
socio economica. In secondo luogo, in virtù del principio
della programmazione dal basso, si ritiene che sarebbe più
opportuno che il Programma Regionale fosse preceduto da atti di
programmazione delle Province elaborati con il concorso dei Comuni
e delle Comunità Montane.Inoltre si ribadisce quanto affermato
al punto a) in ordine al ruolo degli enti locali che non possono
essere meramente sentiti in merito all'adozione di tale atto: infatti
il Consiglio Regionale è tenuto ad acquisire su di esso il
parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto
attiene al merito non appare opportuno che il Programma regionale
individui in maniera specifica gli atti di programmazione locale
vincolando in tal modo gli enti locali: si ritiene infatti che a
ciò debba provvedere la stessa legge, stabilendo anche i
termini entro cui entro cui tali atti dovranno essere adottati,
o che gli enti locali debbano farlo liberamente avvalendosi dell'autonomia
ad essi riconosciuta.
Si segnala infine che nella Relazione di accompagnamento alla proposta
di legge in esame si prevede che il Consiglio Regionale adotti anche
annualmente un piano operativo di cui non viene fatta però
alcuna menzione nel testo della proposta di legge;
c)
per quanto concerne l'art. 7 "Funzioni delle Province"
, si rileva che è impropria l'espressione secondo la quale
gli atti di programmazione locale volti a determinare gli specifici
interventi da realizzare e la conseguente utilizzazione delle risorse
devono essere adottati
"anche di concerto con gli altri
livelli di governo locale interessati" e che inoltre l' omissione
dell'intero comma 2 non rende agevole la comprensione dell'articolo
in questione nel suo complesso;
d)
l'art. 10 "Contributi ed agevolazioni finanziarie" in
primo luogo stabilisce impropriamente che l'attività gestionale
compete alla Giunta Regionale cui viene rimessa la definizione,
con specifiche direttive, delle "modalità e dei termini
per la presentazione delle domande, dei principali requisiti di
fattibilità, dei criteri di valutazione, dei criteri e delle
modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale
riassegnazione delle risorse non impegnate" mentre si ritiene
opportuno specificare che tale attività compete esclusivamente
agli enti locali. Inoltre si rileva che sembra esservi una contraddizione
fra l'articolo in questione e l'articolo 6, comma 2, lett. c) che
stabilisce che il Programma Regionale individui anche "i criteri
e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi
di realizzazione".
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
- Esprime
parere favorevole sulla P.d.L. n. 255 "Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Toscana"
subordinandolo all'accoglimento delle seguenti condizioni:
1)
riformulare l'art. 4 nel senso specificato al punto a) della premessa;
2)
riformulare l'art. 6 nel senso specificato al punto b) della premessa;
3)
riformulare l'art. 7 nel senso specificato al punto c) della premessa;
4)
riformulare l'art. 10 nel senso specificato al punto d) della premessa;
- Formula,
a titolo meramente collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
1)
Eliminare l'incongruenza sussistente fra la Relazione d'accompagnamento
ed il testo della proposta di legge in ordine al Regolamento sulla
sicurezza per gli impianti sportivi invernali;
2)
Eliminare il riferimento, contenuto nella Relazione d'accompagnamento,
ad un Piano operativo che sarebbe annualmente adottato dal Consiglio
Regionale.
|