P.d.L. n.
258 "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999
n.8 "Norme in materia di requisiti strutturali tecnologici
e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura
di accreditamento".
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
La
proposta in esame mira ad uniformare la normativa regionale (L.R.
8/99) col disposto del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche.
In primo luogo vengono sottoposti a regime autorizzativo anche gli
studi professionali (odontoiatrici, medici e sanitari), in precedenza
espressamente esclusi.
Più in generale, la disciplina della L.R. 8/99 è estesa
agli studi in tutti i casi in cui le singole disposizioni normative
risultavano agevolmente applicabili agli studi stessi. Sono tra
l'altro previste a carico dei professionisti, in caso di violazioni
di legge, sanzioni pecuniarie ridotte a circa la metà rispetto
a quelle statuite per le strutture.
Sotto il profilo istituzionale si rileva come sia trasferita dal
Consiglio regionale alla Giunta la competenza a stabilire i requisiti
generali e specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento (secondo
la relazione di accompagnamento "al fine di rendere più
efficiente e agevole il procedimento di eventuale implementazione
delle disposizioni attuative della L.R. 8/99").
Viene recepito il contenuto dell'art.8 quater del D.Lgs. n.502/1992
in tema di accreditamento istituzionale e non è più
contemplata la presenza, all'interno delle Commissioni per l'accreditamento,
degli "esperti di settore", con un conseguente potenziamento
del ruolo dei rappresentanti dei produttori pubblici e privati nonché
delle professioni mediche e infermieristiche.
Si modifica parzialmente l'art.7 della legge regionale prevedendo
che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, definiscano gli
aspetti organizzativi e procedurali connessi al rilascio delle autorizzazioni
alle strutture private e agli studi professionali, nel rispetto
delle disposizioni generali approvate dalla Giunta regionale.
In tema di nuove costruzioni viene recepito l'art.8 ter del D.Lgs.
n.502/99, per cui il nullaosta attualmente rilasciato dalla G.R.
viene sostituito con la verifica di compatibilità del progetto
da parte della Giunta regionale stessa.
Considerato che:
1.
in coerenza col dettato del nuovo titolo quinto della Costituzione
viene affermata l'autonomia dei Comuni nell'organizzazione e nello
svolgimento della funzione di autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria riservando alla Regione solo la definizione di principi
regolativi generali;
2.
le modifiche apportate al testo della legge regionale n.8/1999 sono
sostanzialmente recettive di quanto previsto dalla normativa nazionale
di settore in ordine agli studi professionali, all'accreditamento
istituzionale, alla realizzazione di nuove strutture e all'ampliamento
di quelle esistenti;
3.
il sistematico trasferimento in capo alla Giunta regionale delle
funzioni sinora attribuite al Consiglio regionale pare trovare la
propria "ratio" nel carattere eminentemente tecnico-esecutivo
delle funzioni stesse.
Ritenuto
inoltre che:
1. sia utile acquisire, con riferimento al rilascio delle autorizzazioni
(artt. 4 e 7) alcuni elementi di chiarimento in ordine sia al termine
per il rinnovo delle autorizzazioni, attualmente stabilito in 12
mesi dalla LR n. 75/2000, sia alla competenza "del Comune"
di cui all'art. 2 comma 1 della LR 58/2001
2.
sia da considerare l'ipotesi di reintrodurre, a favore dei comuni,
la soppressa tassa di concessione regionale preesistente;
3.
sia da valutare l'opportunità di integrare la commissione
per l'accreditamento con rappresentanti tecnici del comune.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
a) esprime per le ragioni innanzi precisate parere favorevole sulla
P.d.L. n.258;
b)
raccomanda alla commissione consiliare di:
1) definire in forma inequivoca nel testo della proposta di legge
la sopravvivenza o meno del termine di 12 mesi per il rinnovo dell'
autorizzazione, di cui all'art. 17, comma 9, della LR n. 8/1999,
come sostituito dall'art. 1 della LR n. 75/2000;
2) definire in forma inequivoca nel testo della proposta di legge
se la competenza al rilascio dell'autorizzazione sia attribuita
al Comune, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 58/2001 o alla diretta
figura del Sindaco, quale autorità sanitaria locale;
3) valutare l'ipotesi di reintrodurre, a favore dei comuni, la soppressa
tassa di concessione regionale preesistente:
4) valutare l'opportunità di integrare la commissione per
l'accreditamento con rappresentanti tecnici del comune.
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