P.d.L. 263
- "Norme per la custodia dei cani potenzialmente aggressivi
ed in particolare dei pitt-bull".
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso
quanto segue:
1.
La proposta in esame affronta, proponendo il ricorso a soluzioni
fortemente innovative, una questione (quella delle razze canine
con caratteristiche aggressive) che si presenta di indubbia rilevanza
sotto il profilo socio-sanitario e della sicurezza pubblica.
2.
E' istituita la "licenza" di detenzione per proprietari
di cani di grossa e media taglia potenzialmente aggressivi, appartenenti
alle razze individuate dalla Regione.
La funzione autorizzativa viene attribuita al Comune mentre le modalità
di rilascio della licenza sono rimesse ad un apposito regolamento
regionale.
Sul piano sostanziale, si introducono una serie composita di divieti
e di obblighi: divieto di vendita e cessione a qualsiasi titolo
dei cani a soggetti sprovvisti di licenza; divieto di usare tecniche
di addestramento che sviluppino le potenzialità aggressive
dell'animale; divieto di incroci con altre razze; obbligo per i
titolari di stabilimenti per l'allevamento e l'addestramento di
fornire annualmente alla Regione l'elenco dei clienti; obbligo (in
via transitoria) per i detentori dei cani di farne denuncia al Comune
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; infine, gli stessi
detentori sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione
di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.
3.
Viene apprestata una disciplina particolarmente rigida nei confronti
dei cani di razza pitt-bull stabilendo il divieto di vendita e detenzione
dei cani appartenenti a questa razza.
Con norma transitoria, si impone agli attuali proprietari di provvedere
entro sei mesi alla loro sterilizzazione; infine, i pitt-bull privi
di proprietario o di tatuaggio sono sequestrati dall'autorità
giudiziaria che ne dispone l'affido ad associazioni di tutela degli
animali o ai canili.
4.
L'autorità competente all'accertamento delle violazioni e
all'applicazione delle sanzioni amministrative è il Comune,
salvo la particolare disciplina prevista per i pitt-bull.
In caso di illecito amministrativo si provvede al sequestro e alla
confisca degli animali e al loro contestuale affidamento a strutture
operanti nel settore.
Considerato che:
a)
non vi sono adeguate garanzie di copertura finanziaria degli oneri
di esercizio delle funzioni autorizzative e sanzionatorie attribuite
ai Comuni. Vi è solo un generico rinvio alla legge regionale
di bilancio senza alcuna predeterminazione dei criteri di distribuzione
delle risorse;
b)
la proposta di legge non chiarisce sufficientemente se il fondo
per la lotta al randagismo, alimentato dai proventi derivanti dall'applicazione
delle sanzioni, sia comunale o regionale;
c)
la legge regionale non è competente ad attribuire funzioni
cautelari all'autorità giudiziaria, come viene invece ipotizzato
nel caso dell'art.4, ove si recita che i pitt-bull privi di proprietario
o di tatuaggio sono sequestrati dall'autorità giudiziaria
e da questa dati in affido a soggetti abilitati;
d)
in punto di diritto, appare costituzionalmente dubbio il divieto
assoluto di vendita e detenzione dei pitt-bull, non perchè
non vi possano essere validi motivi di merito che depongano in tal
senso, quanto piuttosto perché un simile divieto, se sussistente
solo sul territorio regionale toscano, potrebbe ledere il principio
della libera concorrenza a livello nazionale e/o comunitario;
e)
il termine ammenda, quale ricorrente negli artt.4 e 5, richiama
un istituto penalistico; se quindi risultasse speso in senso tecnico,
e non quale sinonimo di sanzione amministrativa, il legislatore
regionale interverrebbe su una materia che esula dalle proprie competenze;
f)
nel prevedere l'emanazione di un regolamento attuativo regionale
disciplinante le modalità di rilascio della licenza comunale
non si circoscrive l'ambito del regolamento alla sola definizione
di regole generali, e quindi non viene salvaguardata l'autonomia
costituzionalmente riconosciuta all'ente locale nell'organizzazione
e nello svolgimento delle funzioni attribuite; il rinvio al regolamento
è in ogni caso un rinvio "in bianco", a causa dell'assoluto
silenzio del testo sugli aspetti procedimentali, tant'è che
da ciò consegue implicitamente il differimento degli effetti
della legge sino all'adozione del regolamento regionale;
g)
si ravvisa sul piano formale un difetto di coordinamento fra gli
artt.11 e 12; in presenza della medesima fattispecie (sequestro
degli animali in caso di violazioni amministrative) si individuano
categorie di soggetti affidatari non coincidenti;
h)
manca nella proposta una attenzione agli aspetti educativi ed informativi
correlati al fatto che l'aggressività dei cani, come di altri
animali, è in massima parte derivata non tanto dalla loro
indole quanto piuttosto dall'addestramento e dalle modalità
di mantenimento.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
esprime,
in considerazione delle finalità della proposta, parere favorevole
sulla P.d.L. n.263 ma subordinatamente alla condizione che il testo
della proposta stessa sia modificato e integrato in conformità
a quanto espresso in premessa alle lettere da a) a h).
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