P.d.L. n. 268 "Disciplina delle
attività di estetica, tatuaggio e piercing"
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso
che
la
proposta di legge in esame interviene a disciplinare nuovamente
l'attività di estetica, abrogando integralmente la L.R. n.
74/94 "Disciplina delle attività di estetista",
ed a regolare per la prima volta le attività di piercing
e di tatuaggio, proponendosi di garantire, a tutela dell'utenza,
che gli operatori in questo settore siano adeguatamente formati
ed operino in centri strutturalmente idonei
Considerato
che
a)
appare improprio giustificare con la sussistenza di "esigenze
unitarie" (art. 4, comma 1) l'adozione da parte della Regione
di un regolamento che stabilisca i requisiti minimi strutturali,
gestionali ed igienico-sanitari delle attività di estetica,
tatuaggio e piercing in quanto compete alla legge regionale individuare
le esigenze unitarie;
b)
la proposta di legge in esame non si configura comunque come lesiva
della potestà regolamentare dei comuni in quanto al regolamento
regionale è rimessa esclusivamente la fissazione dei requisiti
minimi mentre si prevede che le disposizioni di tale regolamento
relative alle procedure per l'inizio delle attività e quelle
che stabiliscono, con esclusivo riferimento alle attività
di tatuaggio e di piercing, i requisiti igienico sanitari di immediata
applicazione siano vigenti solo fino all'entrata in vigore dei regolamenti
comunali;
c)
le finalità perseguite da tale proposta sono ampiamente condivise
e ritenute meritevoli di tutela
d)
il Tavolo di Concertazione Interistituzionale, nella seduta del
5 maggio 2003, ha espresso parere favorevole sull'atto in esame
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 268 "Disciplina delle
attività di estetica, tatuaggio e piercing"
2.
Formula, a titolo collaborativo, alla commissione consiliare la
seguente raccomandazione:
Valutare
l'opportunità di riformulare l'art. 4, comma 1 "Funzioni
della Regione" nel senso specificato punto a).
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