P.d.L. n.272 "Modifiche alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso che

la presente proposta di legge interviene ad integrare la L. R. n. 32/02 inserendo, dopo l'art. 22 "Il sistema provinciale per l'impiego", due distinte disposizioni al fine di adeguare i suoi contenuti a quanto previsto dal D.lgs. n.297/02, intervenuto in seguito all'approvazione di tale legge, stabilendo i principi generali per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure per il collocamento;

Considerato che

su tale atto è stato acquisito il parere favorevole del Tavolo di concertazione interistituzionale del 19 maggio 2003;

Ritenuto opportuno comunque rilevare che:

1) l'art. 1 inserisce nel tessuto della L.R. n. 32/02 l'art. 22 bis "Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro" che prevede che la Giunta Regionale adotti un regolamento "al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda ed offerta di lavoro", "sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali". A tal proposito si ricorda che gli atti regolamentari della Giunta Regionale sottostanno ad una precisa procedura concertativa nell'ambito della quale il ruolo degli enti locali è distinto da quello delle parti sociali interessate. Se con questo richiamo ci si vuole riferire alla procedura ordinaria, il richiamo stesso appare superfluo in quanto questa procedura si applica indistintamente a tutti i regolamenti mentre qualora con questa dizione si volesse stabilire una previsione specifica, essa dovrebbe essere eliminata in quanto non è giustificato creare procedure ad hoc per singoli atti.

2) l'art. 2 inserisce nel testo della L.R. n. 32/02 l'art. 22 ter "Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione" il cui comma 3, nell'indicare l'ulteriore contenuto (rispetto a quanto già previsto all'art. 1) che il regolamento regionale sopra menzionato deve definire, appare eccessivamente dettagliato anche in riferimento alle competenze provinciali alle quali, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è riconosciuta dall'art. 117, comma 6, "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


Esprime parere favorevole in ordine alla P.d.L. n. 272 "Modifiche alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32" con le seguenti raccomandazioni:

1) sopprimere l'inciso "sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali" di cui all'art. 22 bis, per le considerazioni sopra espresse;

2) valutare l'opportunità di riformulare l'art. 22 ter, comma 3, in forma meno dettagliata per le considerazioni sopra espresse.

 

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