P.d.L. n.272
"Modifiche alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso
che
la
presente proposta di legge interviene ad integrare la L. R. n. 32/02
inserendo, dopo l'art. 22 "Il sistema provinciale per l'impiego",
due distinte disposizioni al fine di adeguare i suoi contenuti a
quanto previsto dal D.lgs. n.297/02, intervenuto in seguito all'approvazione
di tale legge, stabilendo i principi generali per l'esercizio della
potestà legislativa regionale in materia di revisione e razionalizzazione
delle procedure per il collocamento;
Considerato
che
su
tale atto è stato acquisito il parere favorevole del Tavolo
di concertazione interistituzionale del 19 maggio 2003;
Ritenuto
opportuno comunque rilevare che:
1)
l'art. 1 inserisce nel tessuto della L.R. n. 32/02 l'art. 22 bis
"Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda ed
offerta di lavoro" che prevede che la Giunta Regionale adotti
un regolamento "al fine di garantire l'uniformità e
la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda
ed offerta di lavoro", "sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali e delle parti sociali". A tal proposito si
ricorda che gli atti regolamentari della Giunta Regionale sottostanno
ad una precisa procedura concertativa nell'ambito della quale il
ruolo degli enti locali è distinto da quello delle parti
sociali interessate. Se con questo richiamo ci si vuole riferire
alla procedura ordinaria, il richiamo stesso appare superfluo in
quanto questa procedura si applica indistintamente a tutti i regolamenti
mentre qualora con questa dizione si volesse stabilire una previsione
specifica, essa dovrebbe essere eliminata in quanto non è
giustificato creare procedure ad hoc per singoli atti.
2)
l'art. 2 inserisce nel testo della L.R. n. 32/02 l'art. 22 ter "Avviamento
a selezione nella pubblica amministrazione" il cui comma 3,
nell'indicare l'ulteriore contenuto (rispetto a quanto già
previsto all'art. 1) che il regolamento regionale sopra menzionato
deve definire, appare eccessivamente dettagliato anche in riferimento
alle competenze provinciali alle quali, a seguito della riforma
del Titolo V della Costituzione, è riconosciuta dall'art.
117, comma 6, "potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite".
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime parere favorevole in ordine alla P.d.L. n. 272 "Modifiche
alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32" con le seguenti
raccomandazioni:
1)
sopprimere l'inciso "sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali e delle parti sociali" di cui all'art. 22
bis, per le considerazioni sopra espresse;
2)
valutare l'opportunità di riformulare l'art. 22 ter, comma
3, in forma meno dettagliata per le considerazioni sopra espresse.
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