PDL n.273 "Norme in materia di autoriz. Integrata ambientale. Modifiche LR 79/98 (norme per l'applicazione di V.I.A.), da ultimo modificata dalla LR 31.10.2001 n.53. Aree prod.ve ecologicamente attrezzate. Modifiche alla LR 87/98 (attrib.ne a ee. Ll. e discipl. Funzioni e compiti amm.vi in materia di artigianato, ind., fiere e mercati. Comm., turismo, sport, internazionalizzazione industrie e camere di commercio conferiti alla R.T. dal d.lgs. 31.3.98 n.112), mod. da lr 53/2001".

PARERE OBBLIGATORIO

Vista
-la PDL 273, con la quale si dettano disposizioni in materia ambientale, relative a tre distinti settori, separatamente disciplinati;

Preso atto
-che il capo primo della PDL 273 introduce disposizioni di attuazione della normativa statale costituita dal D.Lgs. 372/1999, riguardante la prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento proveniente da determinate categorie di attività industriali;
-che il capo secondo modifica la disciplina regionale relativa alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla LR 79/1998, come modificata dalla LR 53/2001;
-che, infine, con il capo terzo si provvede alla sostituzione dell'art.18 della LR 87/1998, di recepimento del D.Lgs. 112/98, come modificata dalla LR 53/2001, recante la disciplina delle aree produttive ecologicamente attrezzate;

Ritenuto in primo luogo
-che, con riferimento ai capi primo e secondo della PDL 273, sia da valutare positivamente la scelta di ricostruire in modo completo in capo alla provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata, fino a ricomprendervi anche la competenza relativa alle procedure di V.I.A. su determinati progetti (v. art.4 della PDL), eccezionalmente attribuite agli enti parco regionali, nel caso in cui quegli stessi progetti riguardino attività industriali assoggettate ad autorizzazione ambientale integrata;
-che, con riferimento al capo terzo, sia, in linea di massima, da apprezzare la riscrittura dell'art.18 della LR 87/1998, riguardante le aree produttive ecologicamente attrezzate, da un lato per la completezza della nuova disciplina, dall'altro per lo sforzo di disegnare un adeguato quadro istituzionale, nel quale collocare la disciplina stessa e dove i differenti ruoli assegnati a regione, province e comuni, sembrano in linea con il nuovo titolo V parte seconda della Costituzione;

Ritenuto in secondo luogo
-che, sempre in riferimento alla nuova formulazione dell'art.18 della LR 87/1998, sembrerebbe utile recuperare la qualificazione di "territoriale", da riferire al "sistema di insieme" di cui al comma 2, del resto già utilizzata in una precedente stesura della PDL;

Ritenuto in terzo luogo
-che, ancora in riferimento all'art.18 della LR 87/1998, sia opportuno prevedere una qualche forma di partecipazione dei comuni anche alla fase di definizione dei "…criteri e le priorità strategiche per l'individuazione delle aree di cui al presente articolo…", che, in virtù del comma 4, spetta alle province, nell'ambito del P.T.C.;

Ricordato
-che il testo normativo in questione fu esaminato il 7.4.03 -in una versione parzialmente diversa- dal Tavolo istituzionale di concertazione, con il raggiungimento dell'intesa, pur in presenza di osservazioni critiche dell'ANCI e dell'UNCEM, sulle quali la GR si riservava un ulteriore riflessione;
-che, nella sede concertativa rammentata, l'URPT presentò un documento della Provincia di Lucca, contenente le seguenti tre specifiche proposte di modifica:
A) Art. 10 comma 2 - oneri istruttori
La Regione Toscana non ha mai provveduto a finanziare la delega per la competenza alle Province in materia di Via, limitandosi unicamente a stabilire oneri istruttori, ma solo per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Non sono stati previsti oneri di istruttoria per le fasi di verifica e per la procedura per la fase preliminare. In considerazione della notevole complessità delle procedure si richiede di:

· Incrementare all'1,5 per mille del valore complessivo delle opere gli oneri per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
· Istituire oneri per la verifica di impatto ambientale e per le procedure per la fase preliminare per una quota rispettivamente dell'1 e dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere.

B) Art. 23 comma 1 - controlli
Dall'esperienza acquisita risulta del tutto inefficace l'attuale sistema di controllo e vigilanza. Tutto ciò è determinato dal fatto che l'attuale normativa attribuisce le competenze al controllo ai Comuni anche per i progetti sottoposti alle procedure provinciali e regionali. Il risultato è che il controllo di fatto è inesistente.
Si propone pertanto che i soggetti titolari delle procedure siano anche titolari del controllo.

C) Art. 23 comma 2 - sanzioni
Si ritiene incongruente ed inopportuno che siano sanzionate solo le inadempienze alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Devono essere previste sanzioni anche per le violazioni delle procedure di Verifica di Impatto Ambientale.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

1) Esprime parere favorevole sulla PDL 273


2) Formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:

a) al comma 2 dell'art.18 della LR 87/1998, come sostituito dall'art.10 della PDL 273, dopo la parola: "sistema", inserire la parola: "territoriale";

b) di valutare la possibilità di prevedere, come già detto nella parte narrativa (v. il
punto "Ritenuto in terzo luogo"), apposite articolazioni organizzative, di cui facciano
parte tutti i comuni interessati, attraverso le quali gli stessi possano contribuire alle scelte della fase di cui all'art.18 comma 4;

c) considerare l'opportunità di accogliere le proposte di modifica agli artt.10 e 23 della LR 79/98, contenute nel documento della Provincia di Lucca, richiamato in premessa.


 

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