PDL n.273
"Norme in materia di autoriz. Integrata ambientale.
Modifiche LR 79/98 (norme per l'applicazione di V.I.A.), da ultimo
modificata dalla LR 31.10.2001 n.53. Aree prod.ve ecologicamente
attrezzate. Modifiche alla LR 87/98 (attrib.ne a ee. Ll. e discipl.
Funzioni e compiti amm.vi in materia di artigianato, ind., fiere
e mercati. Comm., turismo, sport, internazionalizzazione industrie
e camere di commercio conferiti alla R.T. dal d.lgs. 31.3.98 n.112),
mod. da lr 53/2001".
PARERE
OBBLIGATORIO
Vista
-la PDL 273, con la quale si dettano disposizioni in materia ambientale,
relative a tre distinti settori, separatamente disciplinati;
Preso
atto
-che il capo primo della PDL 273 introduce disposizioni di attuazione
della normativa statale costituita dal D.Lgs. 372/1999, riguardante
la prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento proveniente
da determinate categorie di attività industriali;
-che il capo secondo modifica la disciplina regionale relativa alla
valutazione di impatto ambientale, di cui alla LR 79/1998, come
modificata dalla LR 53/2001;
-che, infine, con il capo terzo si provvede alla sostituzione dell'art.18
della LR 87/1998, di recepimento del D.Lgs. 112/98, come modificata
dalla LR 53/2001, recante la disciplina delle aree produttive ecologicamente
attrezzate;
Ritenuto
in primo luogo
-che, con riferimento ai capi primo e secondo della PDL 273, sia
da valutare positivamente la scelta di ricostruire in modo completo
in capo alla provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione
integrata, fino a ricomprendervi anche la competenza relativa alle
procedure di V.I.A. su determinati progetti (v. art.4 della PDL),
eccezionalmente attribuite agli enti parco regionali, nel caso in
cui quegli stessi progetti riguardino attività industriali
assoggettate ad autorizzazione ambientale integrata;
-che, con riferimento al capo terzo, sia, in linea di massima, da
apprezzare la riscrittura dell'art.18 della LR 87/1998, riguardante
le aree produttive ecologicamente attrezzate, da un lato per la
completezza della nuova disciplina, dall'altro per lo sforzo di
disegnare un adeguato quadro istituzionale, nel quale collocare
la disciplina stessa e dove i differenti ruoli assegnati a regione,
province e comuni, sembrano in linea con il nuovo titolo V parte
seconda della Costituzione;
Ritenuto
in secondo luogo
-che, sempre in riferimento alla nuova formulazione dell'art.18
della LR 87/1998, sembrerebbe utile recuperare la qualificazione
di "territoriale", da riferire al "sistema di insieme"
di cui al comma 2, del resto già utilizzata in una precedente
stesura della PDL;
Ritenuto
in terzo luogo
-che, ancora in riferimento all'art.18 della LR 87/1998, sia opportuno
prevedere una qualche forma di partecipazione dei comuni anche alla
fase di definizione dei "
criteri e le priorità
strategiche per l'individuazione delle aree di cui al presente articolo
",
che, in virtù del comma 4, spetta alle province, nell'ambito
del P.T.C.;
Ricordato
-che il testo normativo in questione fu esaminato il 7.4.03 -in
una versione parzialmente diversa- dal Tavolo istituzionale di concertazione,
con il raggiungimento dell'intesa, pur in presenza di osservazioni
critiche dell'ANCI e dell'UNCEM, sulle quali la GR si riservava
un ulteriore riflessione;
-che, nella sede concertativa rammentata, l'URPT presentò
un documento della Provincia di Lucca, contenente le seguenti tre
specifiche proposte di modifica:
A) Art. 10 comma 2 - oneri istruttori
La Regione Toscana non ha mai provveduto a finanziare la delega
per la competenza alle Province in materia di Via, limitandosi unicamente
a stabilire oneri istruttori, ma solo per le procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale. Non sono stati previsti oneri di istruttoria
per le fasi di verifica e per la procedura per la fase preliminare.
In considerazione della notevole complessità delle procedure
si richiede di:
·
Incrementare all'1,5 per mille del valore complessivo delle opere
gli oneri per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
· Istituire oneri per la verifica di impatto ambientale e
per le procedure per la fase preliminare per una quota rispettivamente
dell'1 e dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere.
B)
Art. 23 comma 1 - controlli
Dall'esperienza acquisita risulta del tutto inefficace l'attuale
sistema di controllo e vigilanza. Tutto ciò è determinato
dal fatto che l'attuale normativa attribuisce le competenze al controllo
ai Comuni anche per i progetti sottoposti alle procedure provinciali
e regionali. Il risultato è che il controllo di fatto è
inesistente.
Si propone pertanto che i soggetti titolari delle procedure siano
anche titolari del controllo.
C)
Art. 23 comma 2 - sanzioni
Si ritiene incongruente ed inopportuno che siano sanzionate solo
le inadempienze alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
Devono essere previste sanzioni anche per le violazioni delle procedure
di Verifica di Impatto Ambientale.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
1)
Esprime parere favorevole sulla PDL 273
2) Formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
a)
al comma 2 dell'art.18 della LR 87/1998, come sostituito dall'art.10
della PDL 273, dopo la parola: "sistema", inserire la
parola: "territoriale";
b)
di valutare la possibilità di prevedere, come già
detto nella parte narrativa (v. il
punto "Ritenuto in terzo luogo"), apposite articolazioni
organizzative, di cui facciano
parte tutti i comuni interessati, attraverso le quali gli stessi
possano contribuire alle scelte della fase di cui all'art.18 comma
4;
c)
considerare l'opportunità di accogliere le proposte di modifica
agli artt.10 e 23 della LR 79/98, contenute nel documento della
Provincia di Lucca, richiamato in premessa.
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