P.d.L. n.
274
Legge regionale
n. 49 del 11.04.1995, relativa alle norme sui parchi, le riserve
naturali, le aree naturali protette di interesse locale: modifiche
ed integrazioni
PARERE OBBLIGATORIO
Premessa
La
presente proposta di legge consta di un unico articolo che interviene
a modificare l'art. 5, comma 1, della L.R. 49/95 "Norme sui
parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse
locale" riconoscendo anche ai proprietari ed ai conduttori
dei terreni entro cui si vuole istituire i parchi, le riserve naturali
e le aree protette di interesse locale, un ruolo nell'ambito del
procedimento di formazione del programma regionale triennale delle
aree protette. A tal fine si prevede l'obbligo per le Province di
notificare a tali soggetti la proposta di individuazione di queste
aree in maniera tale da porli in condizione di presentare nei successivi
trenta giorni dalla notifica memorie con osservazioni e richiesta
di scorporo.
Considerato
che
- l'intervento
dei privati nella fase di formazione dello strumento fondamentale
(il piano per il parco) dei parchi regionali e provinciali è
già previsto, dalla specifica legge istitutiva, per quanto
concerne i parchi regionali, e dall'art. 11 della L.R. 49/95 per
quanto riguarda i parchi provinciali, non appare opportuno duplicare
l'intervento dei privati anche perché in tal modo si riconosce
ad essi un potere maggiore rispetto a quello di cui dispongono comuni
e comunità montane che esprimono il proprio parere ai sensi
dell'art.5, comma 1, LR 49/95;
- sebbene la possibilità per i privati di intervenire non
sia espressamente prevista con riferimento alle riserve naturali
ed alle aree protette di interesse locale, i privati hanno sempre
la possibilità di contrastare le previsioni degli strumenti
urbanistici generali
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime
parere negativo in ordine alla P.d.L. n. 274 - Legge regionale n.
49 dell'11.04.1995, relativa alle norme sui parchi, le riserve naturali,
le aree naturali protette di interesse locale: modifiche ed integrazioni
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