Proposta di Legge n. 277

Riordino delle Comunità Montane

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2008

               

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la Proposta di Legge n. 277 di cui in oggetto;

 

Atteso  

- che la legge finanziaria 2008 prevede che le regioni, al fine di concorre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, provvedano con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario, di cui all’articolo 34 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1992, assegnata per l’anno 2007 all’insieme delle comunità montane presenti nella regione;

- che per la Regione Toscana questo comporta che, entro il 30 giugno 2008, attraverso una legge di riordino delle comunità montane, vi sia una riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane dell’ordine di 2.364.518,40;

- che gli strumenti attraverso cui la Regione può raggiungere l’obiettivo di risparmio sono: la riduzione del numero complessivo delle comunità montane, la riduzione del numero dei componenti gli organi rappresentativi delle comunità montane e la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane.

 

Preso atto

- che la proposta di legge in oggetto, con la quale si disciplina il riordino delle comunità montane è suddivisa in quattro capi con i contenuti che si riportano sinteticamente di seguito:

I) disposizioni generali

·           la comunità montana è costituita con decreto del presidente della giunta regionale con cui si prevede anche i termini e le modalità da rispettare e le operazioni per costituire ed insediare gli organi di governo ed ogni altro disposizione necessaria per l’approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell’ente;

·           lo Statuto viene adottato dalla comunità montana su proposta di delibera della conferenza dei sindaci e con l’approvazione dell’assemblea della comunità montana;

·           gli organi della comunità montana sono: l’assemblea, la conferenza dei sindaci, il presidente e la giunta esecutiva, composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni di riferimento;

·           nei casi di scioglimento degli organi delle comunità montana (mancata elezione del presidente o della giunta o dimissioni della maggioranza dei componenti l’assemblea) la giunta regionale delibera lo scioglimento ed avvia il procedimento di estinzione dell’ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario individuato nel presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il commissario predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall’ente;

·           con il decreto di estinzione della comunità montana la provincia succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nei rapporti patrimoniali della comunità medesima e subentra nell’esercizio delle funzioni;

II) riordino delle comunità montane

·           vengono individuati gli ambiti territoriali nei quali possono essere costituite le nuove comunità montane, 14 ambiti territoriali già esistenti all’entrata in vigore della legge (allegato B) e vengono individuati gli ambiti delle 6 comunità montane che sono soppresse ed estinte (allegato C);

·           vengono indicati i criteri utilizzati per l’individuazione degli ambiti delle comunità montane che risultano confermate ed elencate nell’allegato B della legge;

·           viene disciplinata la successione e il subentro di unioni di comuni con la nomina di commissario, per il periodo transitorio, del presidente della comunità montana. Qualora invece non si addivenisse alla successione da parte dell’unione di comuni speciali, le province succederanno nei rapporti e nelle funzioni delle comunità montane disciolte;

III) trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni

·        viene prevista la possibilità (costituzione volontaria) della trasformazione delle comunità montane, previste nell’allegato B in unioni di comuni;

IV) disposizioni finali

·        sono previste una serie di disposizioni che consentono l’abrogazione della Legge Regionale 82/2000 (Norme in materia di comunità montane), norme di coordinamento con altre disposizioni di legge regionale e norme di completamento della disciplina di riordino.

 

Rilevato

- che la proposta di legge prevede la soppressione di sei comunità montane sulle venti esistenti: Alta Versilia, Arcipelago toscano, Area lucchese, Cetona, Pratomagno, Val di Merse;

- che i criteri seguiti per la conferma sono in gran parte quelli fissati dalla Finanziaria 2008, quali: l’esclusione dagli ambiti territoriali di riferimento dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri, dei comuni appartenenti a province diverse e dei comuni superiori a 25.000 abitanti. Ogni ambito territoriale deve contenere almeno un terzo dei comuni in situazione di maggior disagio rispetto alla legge regionale, secondo l’indicatore unitario previsto dalla legge regionale 39/2004 sui piccoli comuni montani;

- che negli ambiti territoriali delle comunità, sia quelle confermate sia quelle soppresse, potranno essere costituite unioni di comuni, su base volontaria, idonee ad assumere le funzioni;

- che il risparmio annuo previsto è di oltre 3 milioni e 100 mila euro, sia per le spese di funzionamento che per i compensi degli amministratori, a fronte di circa 2 milioni e 365 mila imposto dalla Finanziaria 2008.

 

Considerato

- che i criteri per la conferma degli ambiti territoriali non tengono conto di alcune particolarità del territorio per quel che riguarda sia la non appartenenza a province diverse di comuni ricompresi in uno stesso ambito territoriale (se si esclude la comunità dell’Arcipelago che ha  mantenuto l’interprovincialità con l’inclusione dell’isola del Giglio) sia l’obbligatorietà della coincidenza (da attuarsi entro il 1° gennaio 2008) tra ambiti territoriali e aree socio sanitarie, ipotesi stringente che non lascerebbe ai comuni nessuna autonomia circa la collaborazione con altri comuni non appartenenti alla zona socio sanitaria.

 

Ricordato

- che il Presidente dell’UNCEM Toscana ha fatto pervenire al Consiglio delle Autonomie locali alcune osservazioni in merito alla proposta di legge regionale sul riordino delle Comunità Montane, contenute nell’allegato documento( all.1);

- che il Presidente dell’UNCEM Toscana è stato invitato alla seduta del Consiglio delle Autonomie locali del 3 giugno 2008, durante la quale ha esposto le osservazioni precedentemente inviate al Consiglio delle Autonomie locali;

 

Ricordato altresì che nel corso della seduta del CAL sopra richiamata le osservazioni illustrate dal Presidente dell’Uncem sono state oggetto di dibattito e di confronto e che il CAL ha ritenuto di condividere tali osservazioni giudicandole coerenti e corrispondenti alla propria valutazione sulla proposta di legge in oggetto;

 

Richiamato che la presente proposta di legge è stata oggetto di molteplici tavoli di concertazione interistituzionale, al termine dei quali è emerso che le Associazioni condividono l’impianto generale della proposta di legge pur risevandosi di fare osservazioni anche in previsione della consultazioni, presso la Prima Commissione consiliare, previste per il 5 giugno 2008.

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 277 in oggetto e di comunicare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

·      considerare le osservazioni contenute nel documento allegato (all.1), presentato dall’UNCEM e fatto proprio dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 3 giugno2008. .