Riordino delle Comunità Montane
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2008
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il Regolamento interno del Consiglio regionale;
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il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
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Atteso
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che la legge finanziaria 2008 prevede che le regioni, al fine di concorre agli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, provvedano con proprie leggi al
riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime
la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane per un importo
pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario, di cui all’articolo 34
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1992, assegnata per l’anno
2007 all’insieme delle comunità montane presenti nella regione;
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che per
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che gli strumenti attraverso cui
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che la proposta di legge in oggetto, con la quale si disciplina il riordino
delle comunità montane è suddivisa in quattro capi con i contenuti che si
riportano sinteticamente di seguito:
I)
disposizioni generali
·
la comunità
montana è costituita con decreto del presidente della giunta regionale con cui
si prevede anche i termini e le modalità da rispettare e le operazioni per
costituire ed insediare gli organi di governo ed ogni altro disposizione
necessaria per l’approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in
via transitoria, dell’ente;
·
lo Statuto viene
adottato dalla comunità montana su proposta di delibera della conferenza dei
sindaci e con l’approvazione dell’assemblea della comunità montana;
·
gli organi della
comunità montana sono: l’assemblea, la conferenza dei sindaci, il presidente e
la giunta esecutiva, composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni di
riferimento;
·
nei casi di
scioglimento degli organi delle comunità montana (mancata elezione del
presidente o della giunta o dimissioni della maggioranza dei componenti
l’assemblea) la giunta regionale delibera lo scioglimento ed avvia il
procedimento di estinzione dell’ente provvedendo alla nomina di un commissario
straordinario individuato nel presidente della provincia cui appartengono i
comuni che fanno parte della comunità montana. Il commissario predispone un
piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle
funzioni esercitate dall’ente;
·
con il decreto di
estinzione della comunità montana la provincia succede in tutti i rapporti
attivi e passivi e nei rapporti patrimoniali della comunità medesima e subentra
nell’esercizio delle funzioni;
II) riordino
delle comunità montane
·
vengono
individuati gli ambiti territoriali nei quali possono essere costituite le
nuove comunità montane, 14 ambiti territoriali già esistenti all’entrata in
vigore della legge (allegato B) e vengono individuati gli ambiti delle 6
comunità montane che sono soppresse ed estinte (allegato C);
·
vengono indicati
i criteri utilizzati per l’individuazione degli ambiti delle comunità montane
che risultano confermate ed elencate nell’allegato B della legge;
·
viene disciplinata
la successione e il subentro di unioni di comuni con la nomina di commissario,
per il periodo transitorio, del presidente della comunità montana. Qualora
invece non si addivenisse alla successione da parte dell’unione di comuni
speciali, le province succederanno nei rapporti e nelle funzioni delle comunità
montane disciolte;
III)
trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
·
viene prevista la
possibilità (costituzione volontaria) della trasformazione delle comunità
montane, previste nell’allegato B in unioni di comuni;
IV) disposizioni finali
·
sono previste una
serie di disposizioni che consentono l’abrogazione della Legge Regionale
82/2000 (Norme in materia di comunità
montane), norme di coordinamento con altre disposizioni di legge regionale
e norme di completamento della disciplina di riordino.
Rilevato
- che la proposta di legge prevede la soppressione di
sei comunità montane sulle venti esistenti: Alta Versilia, Arcipelago toscano,
Area lucchese, Cetona, Pratomagno, Val di Merse;
- che i criteri seguiti per la conferma sono in gran
parte quelli fissati dalla Finanziaria 2008, quali: l’esclusione dagli ambiti
territoriali di riferimento dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri,
dei comuni appartenenti a province diverse e dei comuni superiori a 25.000
abitanti. Ogni ambito territoriale deve contenere almeno un terzo dei comuni in
situazione di maggior disagio rispetto alla legge regionale, secondo
l’indicatore unitario previsto dalla legge regionale 39/2004 sui piccoli comuni
montani;
- che negli ambiti territoriali delle comunità, sia
quelle confermate sia quelle soppresse, potranno essere costituite unioni di
comuni, su base volontaria, idonee ad assumere le funzioni;
- che il risparmio annuo previsto è di oltre 3 milioni
e 100 mila euro, sia per le spese di funzionamento che per i compensi degli
amministratori, a fronte di circa 2 milioni e 365 mila imposto dalla
Finanziaria 2008.
Considerato
- che i criteri per la conferma degli ambiti
territoriali non tengono conto di alcune particolarità del territorio per quel
che riguarda sia la non appartenenza a province diverse di comuni ricompresi in
uno stesso ambito territoriale (se si esclude la comunità dell’Arcipelago che
ha mantenuto l’interprovincialità con
l’inclusione dell’isola del Giglio) sia l’obbligatorietà della coincidenza (da
attuarsi entro il 1° gennaio 2008) tra ambiti territoriali e aree socio
sanitarie, ipotesi stringente che non lascerebbe ai comuni nessuna autonomia
circa la collaborazione con altri comuni non appartenenti alla zona socio
sanitaria.
Ricordato
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che
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che
Ricordato altresì che nel corso della seduta del CAL sopra
richiamata le osservazioni illustrate dal Presidente dell’Uncem sono state
oggetto di dibattito e di confronto e che il CAL ha ritenuto di condividere
tali osservazioni giudicandole coerenti e corrispondenti alla propria
valutazione sulla proposta di legge in oggetto;
Richiamato che la presente proposta di legge è stata oggetto di
molteplici tavoli di concertazione interistituzionale, al termine dei quali è emerso che le Associazioni condividono l’impianto
generale della proposta di legge pur risevandosi di fare osservazioni anche in
previsione della consultazioni, presso
DELIBERA
Di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Legge n.
· considerare le osservazioni contenute nel documento
allegato (all.1), presentato dall’UNCEM e fatto proprio dal Consiglio delle
autonomie locali nella seduta del 3 giugno2008. .