P.d.L.
n. 294 "Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende
pubbliche di servizi alla persona
.PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso
-che il quadro normativo che ha contrassegnato la vita delle IPAB
è stato, per oltre un secolo, quello tracciato dalla legge
17 luglio 1890 n.6972, più nota come legge Crispi, che sancì
il passaggio da un sistema di c.d. carità legale ad un sistema
di c.d. beneficenza legale, con due finalità specifiche:
da un lato introdurre un regime di controlli sulle istituzioni ecclesiastiche
e private titolari di enormi patrimoni immobiliari e fondiari; dall'altro
intraprendere una politica interventista in campo sociale, imponendo
in via generalizzata la forma giuridica pubblica a tutte le istituzioni
finalizzate all'assistenza e alla beneficenza;
-che nella Costituzione della Repubblica del 1948 furono posti due
capisaldi in materia d'assistenza:
*in primo luogo l'art.38, con il superamento dell'esclusività
dell'intervento pubblico, di tal che l'assistenza ai bisognosi può
fondarsi su tre distinti tipi d'iniziativa: a) quella istituzionale
dello Stato e degli enti pubblici, b) quella di istituzioni di varia
origine, ma assoggettate al controllo statale -le IPAB giustappunto-,
c) quella privata tout court;
*in secondo luogo l'art.117, che assegnava alla competenza legislativa
delle Regioni di tipo concorrente, la materia della beneficenza
pubblica;
-che , sul versante del principio della libertà in materia
d'assistenza, sancito dall'art.38 della Costituzione, va ricordata
la sentenza 396/88 della Corte costituzionale, che dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art.1 della legge Crispi,
nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali ed infraregionali
potessero continuare ad esistere con personalità giuridica
di diritto privato, a patto di possedere i requisiti di un'istituzione
privata;
-che solo tre anni or sono lo Stato ha approvato una nuova disciplina
generale riguardante l'assistenza sociale ( la L.328/2000 "legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali"), contenente la delega al Governo per riordino
della materia delle IPAB, per le quali si prospettano le seguenti
linee fondamentali: 1) il loro inserimento nell'ambito del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, con coinvolgimento delle
stesse nella programmazione locale; 2)la trasformazione della loro
forma giuridica, assicurando sia la possibilità di mantenere
la personalità giuridica pubblica, con forte autonomia statutaria,
patrimoniale, gestionale e contabile, sia la possibilità
di diventare persone giuridiche private alle condizioni previste
dalla legge; 3) recupero della funzionalità, fino a prevedere
lo scioglimento per quelle istituzioni che risultino inattive in
campo sociale, o i cui scopi siano stati realizzati; 4) incentivazione
all'accorpamento e alla fusione; 5) possibilità di separare
la gestione dei servizi da quella dei patrimoni;
-che, per ciò che riguarda l'attuazione della delega di cui
al precedente punto, realizzata dal D.Lgs. 207/2001 "Riordino
del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
",
emergono i seguenti punti salienti:
a) la previsione di due modelli organizzativi : quello dell'azienda
pubblica di servizi alla persona (nel quale devono trasformarsi
le IPAB che direttamente erogano attività assistenziali)
e quello della persona giuridica privata (riguardante le istituzioni
che operano nel settore scolastico, che hanno una chiara origine
e natura privata, che siano di ispirazione religiosa etc.);
b) il ruolo affidato alle Regioni, con particolare riguardo alla
disciplina delle modalità di concertazione e cooperazione
tra i diversi livelli istituzionali interessati e le IPAB, da un
lato; all'individuazione, in sede di programmazione dei servizi
sociali e socio-sanitari, delle modalità di coinvolgimento
e partecipazione delle IPAB, dall'altro lato;
c) la previsione dei casi di esclusione della trasformazione delle
IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) la definizione dei criteri generali in materia di contabilità
delle aziende pubbliche e delle procedure di liquidazione di quelle
dissestate;
e) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo;Ricordato
-che a pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina
statale in materia di IPAB, è sopraggiunta la revisione costituzionale
di cui alla l. cost. 3/2001, che ha riscritto il titolo V parte
II della Costituzione, ivi compreso il riparto delle competenze
legislative tra Stato e Regioni (art.117), per cui è oggi
da ritenere attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle
Regioni la materia dell'assistenza, nella quale è senz'altro
ricompresa quella riguardante l'ordinamento delle IPAB;Considerato
-che, sulla base dell'innovazione di cui al precedente punto, vi
erano tutte le condizioni affinché la Regione Toscana proponesse
una legislazione in materia di IPAB decisamente innovativa, anche
rispetto alla più volte citata disciplina statale, come definita
dalla L.328/2000 e dal D.Lgs. 207/2001;
-che l'accennata aspettativa era motivata anche dal ruolo riconosciuto
agli enti locali dal nuovo titolo V parte II della Costituzione,
con particolare riguardo all'art.118, che ha attribuito in via generale
ai Comuni la competenza per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative,
ivi compreso quindi quelle attinenti la sfera di attività
delle IPAB;
-che il nuovo assetto istituzionale della Repubblica, imperniato
su cinque soggetti pari ordinati (i Comuni, le Province, le Città
metropolitane, le Regioni e lo Stato), postula, quale regola generale,
che ogni altro ente pubblico sia riconducibile ad uno dei sistemi
che mettono capo a ciascuno dei cinque soggetti ricordati;
-che in particolare, per ciò che riguarda le IPAB, sembra
del tutto ragionevole considerarle parte del sistema che ruota intorno
ai Comuni, quali enti esponenziali, democraticamente legittimati,
delle rispettive comunità territoriali, alle quali le IPAB
sono tradizionalmente legate; Vista
-la PDL 294, il cui contenuto può essere così sommariamente
riassunto:
1)il capo I concerne:
-le condizioni necessarie alla trasformazione delle IPAB in aziende
pubbliche di servizi alla persona, o in persone giuridiche di diritto
privato, o alla loro estinzione, nonché le relative norme
di procedura;
-le tutele di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano
capo alle IPAB prima della trasformazione;
-le modalità da seguire per acquisire, da parte delle IPAB
che ne siano prive, i requisiti necessari alla trasformazione in
aziende;
2)il capo II, relativo alle aziende pubbliche di servizi alla persona,
concerne:
-le attribuzioni delle aziende pubbliche, nonché i loro rapporti
con i Comuni nei quali hanno sede, con particolare riguardo alla
composizione ed alla nomina degli organi, alla vigilanza ed ai controlli
sugli atti, sugli organi e sulla gestione, alla possibilità
riconosciuta ai Comuni ed agli altri enti della stessa zona socio-sanitaria
di avvalersi direttamente dei servizi e delle prestazioni delle
aziende;
-la fusione, la trasformazione delle finalità e l'estinzione
delle aziende (attribuite alla competenza regionale con parere del
Comune territorialmente competente);
3)al capo III, recante disposizioni finali, spicca la disciplina
speciale riservata all'Istituto degli Innocenti di Firenze, in ragione
del suo rilievo di carattere regionale, che giustifica anche l'attribuzione
di tutte le funzioni di vigilanza e controllo che lo riguardano
alla Regione, cui spetta inoltre la nomina della maggioranza dei
membri del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori;
Ritenuto in primo luogo
-che il modello istituzionale prefigurato dalla PDL 294 per le aziende
pubbliche di servizi alla persona sia ambiguo, giacché tratteggia
un ente che è, da un lato, dotato di un limitato potere di
indirizzo amministrativo, in quanto titolare di autonomia statutaria,
regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale; dall'altro,
è invece fortemente limitato dal regime relativo alla nomina
degli organi, al controllo e alla vigilanza sugli stessi, nonché
alla disciplina dell'attività e della gestione; Ritenuto
in secondo luogo
-che, allo scopo di pervenire all'approvazione di una disciplina
giuridica di riordino delle IPAB che sia coerente con il nuovo titolo
V parte II della Costituzione ed in particolare con gli artt.114,
117 e 118, sarebbe auspicabile adottare, senza equivoci, una disciplina
che costruisse le nuove aziende pubbliche di servizi alla persona
come enti strumentali dei Comuni, ai quali soltanto deve essere
riconosciuta la titolarità delle funzioni amministrative
in materia di assistenza, con l'unica eccezione rappresentata dal
caso dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, per il quale è
da considerare giustificata, anche sotto il profilo costituzionale,
l'intestazione delle funzioni amministrative ad un livello diverso
da quello comunale;
-che la scelta di cui al precedente punto potrebbe essere realizzata
utilizzando la disciplina attualmente vigente in materia di gestione
dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, per
i quali è consentita la gestione mediante affidamento diretto
ad aziende speciali (anche consortili), dotate di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto
approvato dal consiglio comunale (cfr. artt.113 bis e 114 del D.Lgs.
267/2000 -T.U.E.L.- come modificato dalla L.448/2001);Ritenuto in
terzo luogo
-che il modello istituzionale di azienda speciale comunale prospettato,
oltre che conforme al nuovo assetto dei poteri locali voluto dalla
Costituzione, sarebbe coerente con una diversa e più moderna
fisionomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona, quali
soggetti titolari di vasti poteri gestionali, realmente informati
a criteri di efficenza, economicità e trasparenza, che operano
con criteri imprenditoriali con obbligo del pareggio di bilancio;
-che, dalla considerazione appena fatta, discenda, in particolare,
un giudizio critico sui seguenti aspetti della PDL 294:
1)sotto il profilo ordinamentale:
anche se all'art.13 comma 1 è affermata l'autonomia statutaria
e regolamentare delle aziende, non si da poi il peso dovuto a tali
fonti e in particolare a quella statutaria, che, tenuto conto della
disposizione di cui all'art.114 comma 5 del T.U.E.L. del 2001 ("Nell'ambito
della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali
sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti
"),
potrebbe invece rappresentare l'ossatura della disciplina degli
enti in questione, con la conseguente riduzione della normativa
direttamente posta dalla legge;
2)sotto il profilo gestionale:
sembra astratta l'affermazione secondo la quale l'azienda informa
la propria organizzazione ed attività ai principi di "efficienza,
efficacia, economicità e trasparenza ed opera con criteri
imprenditoriali
" (cfr. art.13 comma 4), ove non accompagnata
da una disposizione che le attribuisca anche la facoltà di
porre in essere tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
3)sotto il profilo patrimoniale (v.art.27):
dovrebbe essere prevista la possibilità che, all'atto di
redazione dell'inventario da parte dell'IPAB, prima della trasformazione,
fossero individuati i beni facenti parte del patrimonio disponibile,
destinati ad attività non assistenziali, con specificazione
della relativa destinazione d'uso;
4)sotto il profilo del rapporto con il personale dipendente (v.art.25):
fermo restando il principio dell'applicazione del regime contrattuale
in vigore al momento della trasformazione, ai dipendenti che siano
in servizio a quella data, sembrerebbe più utile rinviare,
per ciò che concerne la disciplina da applicare in futuro,
alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva,
piuttosto che richiamare una specifica fonte normativa (nella specie
il D.Lgs. 165/2001);
Ritenuto in quarto luogo
-che, tenuto conto della particolare origine storica e culturale
delle aziende pubbliche in questione ed allo scopo di garantire
il loro contributo alla formazione delle politiche in materia socio-sanitaria,
pur confermando la loro natura di enti strumentali dei Comuni, potrebbe
essere prevista la partecipazione dei presidenti delle aziende pubbliche
di servizi alla persona, in qualità di invitati permanenti
senza diritto di voto, alle sedute dell'organo di governo delle
società della salute, modificando l'atto di indirizzo per
l'avvio della sperimentazione delle società della salute
stesse, di cui alla PDD 855, in corso di approvazione da parte del
Consiglio regionale;
Atteso
-che l'insieme delle valutazioni negative che precedono prevale
nettamente sugli elementi positivi pure presenti nella PDL 294 ed
essenzialmente riferibili allo sviluppo coerente della normativa
nazionale ed alla buona qualità, sotto il profilo tecnico,
del testo legislativo proposto;IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:1)
esprime parere negativo sulla P.d.L. n. 294; 2) auspica che venga
opportunamente rivista l'impostazione di
fondo della proposta di legge, soprattutto alla luce dei motivi
esposti nel "Considerato" e nei quattro "Ritenuto"
della parte
narrativa del presente atto.
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