P.d.L. n.295 "Costituzione dei distretti
rurali"
PARERE
OBBLIGATORIO
A) Premesso quanto segue:
L'atto
in esame introduce nell'ordinamento regionale l'istituto del distretto
rurale ispirandosi alla positiva esperienza dei distretti industriali.
Il distretto si configura come sistema economico - territoriale
connotato da identità storica omogenea, consolidata integrazione
fra attività agricola e altre attività locali, produzione
agricola significativa per l'economia locale nonché produzione
di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con
le vocazioni e tradizioni naturali e territoriali.
Il distretto opera per il perseguimento delle finalità di
cui all'art.5 della legge e si costituisce mediante un accordo cui
aderiscano la maggioranza degli enti locali del distretto nonché
le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito del
distretto, delle organizzazioni professionali agricole, sindacali
e della cooperazione.
Una volta costituito il distretto può aspirare ad essere
riconosciuto dalla Regione a condizione che gli accordi prevedano
un progetto economico territoriale che definisce processi concertativi
ed azioni integrate per il coordinamento e l'implementazione dei
piani e dei programmi del territorio distrettuale.
Il riconoscimento non costituisce atto dovuto in quanto si affida
alla Giunta regionale il compito di valutare le singole istanze
alla luce dei criteri selettivi individuati dalla stessa Giunta
nel rispetto degli indirizzi di legge.
La Regione finanzia interventi finalizzati a incentivare lo sviluppo
complessivo del territorio per il coordinamento dei programmi e
dei piani operanti sul territorio di competenza; a promuovere l'identità
locale e la consapevolezza sia degli aspetti problematici nella
gestione delle risorse del territorio sia delle opportunità
presenti; a realizzare azioni riguardanti banche dati, marketing
territoriale, certificazioni.
Nelle more dell'adozione di una disciplina organica dei finanziamenti
in agricoltura la Regione finanzia unicamente interventi presentati
dagli enti locali aderenti all'accordo costitutivo del distretto
rurale, riconosciuto dalla Regione, volti a promuovere e rafforzare
nella comunità distrettuale l'identità locale e la
piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione
delle risorse del territorio che delle opportunità presenti.
B) Considerato quanto segue:
Le
finalità e gli obiettivi della legge sono senz'altro meritevoli
di apprezzamento e inducono all'espressione di un parere positivo,
sia pure accompagnato da talune raccmandazioni, da parte di questo
Consiglio delle autonomie, considerato fra l'altro che in sede di
concertazione interistituzionale le associazioni degli enti locali
hanno espresso un giudizio sostanzialmente favorevole sull'atto
in esame.
Non si può comunque sottacere che il testo presenta alcuni
aspetti di criticità sia per la presenza di norme non univocamente
interpretabili, sia per difetti di coordinamento interno all'articolato.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.295;
2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a) Il principio dell'adeguata rappresentatività dei soggetti
aderenti non sembra sufficientemente tutelato dal fatto che sia
prevista la necessaria partecipazione all'accordo da parte della
maggioranza degli enti locali dell'ambito distrettuale.
In sostanza il negozio costitutivo del distretto produce effetti
cogenti anche nei confronti degli enti locali eventualmente non
aderenti, i quali vengono ricompresi ex lege nell'ambito spaziale
in cui insiste e va ad operare, nei termini definiti dalla legge,
il distretto rurale.
Si propone pertanto di modificare l'art.3 comma 4 lettera a) prevedendo
quantomeno la necessaria adesione di una maggioranza qualificata
degli enti locali dell'ambito distrettuale;
b) In relazione alla lettera b) del comma 4 dell'art.3, occorre
chiarire:
-se
sia necessaria l'adesione di talune o di tutte "le organizzazioni
professionali agricole, sindacali e della cooperazione". Qualora
ci si riferisca alla totalità, se da un lato è evidente
l'incongruenza con la lettera a), che richiede l'adesione della
maggioranza degli enti locali, è altresì evidente
come la legge attribuisca un vero e proprio diritto di veto in capo
anche ad una sola delle organizzazioni summenzionate;
-quale sia il livello organizzativo territoriale significativamente
rappresentativo di queste organizzazioni ai fini dell'accordo;
-in cosa si sostanzi la nozione di "organizzazioni della cooperazione",
giacchè è dubbia la capacità della locuzione
di identificare in maniera univoca determinati soggetti a base associativa;
c) In relazione all'art.7, si evidenzia che o la norma di legge
o l'atto di Giunta di cui all'art.6, devono farsi carico di precisare:
-se
le istanze di finanziamento di cui al comma 2 (fase transitoria)
siano presentabili dalla generalità o eventualmente anche
solo da alcuni degli enti locali aderenti al distretto riconosciuto;
-ancor più a monte, se a regime valga la medesima regola
della fase transitoria, ossia se i beneficiari dei finanziamenti
regionali siano gli enti aderenti al distretto (si suppone quello
riconosciuto) anziché il distretto in quanto tale.
d) In relazione agli articoli 2 e 6, si suggeriscono talune integrazioni
che da un lato permettono alla Giunta regionale di operare tramite
processi concertativi ai fini dell'adozione dei provvedimenti sui
distretti e nel contempo consentono di valorizzare anche quei territori
che, pur essendo chiaramente rurali, non sono in grado, attualmente,
di esprimere una significativa economia di carattere agricolo.
Tali
integrazioni potrebbero essere del seguente tenore:
-l'art.2
comma 1 lettera a) potrebbe essere così riformulato: "produzione
agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa
per l'economia locale o comunque caratterizzante tale economia";
-si
invita inoltre a introdurre nella prima parte dell'art.6 le integrazioni
di cui in neretto:
1."La
Giunta regionale, con propria deliberazione, e secondo le procedure
della concertazione istituzionale, definisce le modalità
per la presentazione e la valutazione delle istanze di riconoscimento,
nonché i criteri di valutazione nel rispetto dei seguenti
elementi:
a) carattere di ruralità, in un quadro di sostegno cooperativo
alle realtà più deboli e meno strutturate da un punto
di vista della capacità economica, e presenza di una comune
memoria storica nella comunità locale;"
e) occorre coordinare l'art.4 comma 2 lettera d) e l'art.6 comma
1 lettera f), giacchè le formulazioni ivi adottate per definire
la nozione di impatto progettuale non appaiono fra loro perfettamente
collimanti.
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