P.d.L. n.295 "Costituzione dei distretti rurali"

PARERE OBBLIGATORIO


A) Premesso quanto segue:

L'atto in esame introduce nell'ordinamento regionale l'istituto del distretto rurale ispirandosi alla positiva esperienza dei distretti industriali.
Il distretto si configura come sistema economico - territoriale connotato da identità storica omogenea, consolidata integrazione fra attività agricola e altre attività locali, produzione agricola significativa per l'economia locale nonché produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le vocazioni e tradizioni naturali e territoriali.
Il distretto opera per il perseguimento delle finalità di cui all'art.5 della legge e si costituisce mediante un accordo cui aderiscano la maggioranza degli enti locali del distretto nonché le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito del distretto, delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e della cooperazione.
Una volta costituito il distretto può aspirare ad essere riconosciuto dalla Regione a condizione che gli accordi prevedano un progetto economico territoriale che definisce processi concertativi ed azioni integrate per il coordinamento e l'implementazione dei piani e dei programmi del territorio distrettuale.
Il riconoscimento non costituisce atto dovuto in quanto si affida alla Giunta regionale il compito di valutare le singole istanze alla luce dei criteri selettivi individuati dalla stessa Giunta nel rispetto degli indirizzi di legge.
La Regione finanzia interventi finalizzati a incentivare lo sviluppo complessivo del territorio per il coordinamento dei programmi e dei piani operanti sul territorio di competenza; a promuovere l'identità locale e la consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio sia delle opportunità presenti; a realizzare azioni riguardanti banche dati, marketing territoriale, certificazioni.
Nelle more dell'adozione di una disciplina organica dei finanziamenti in agricoltura la Regione finanzia unicamente interventi presentati dagli enti locali aderenti all'accordo costitutivo del distretto rurale, riconosciuto dalla Regione, volti a promuovere e rafforzare nella comunità distrettuale l'identità locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio che delle opportunità presenti.


B) Considerato quanto segue:

Le finalità e gli obiettivi della legge sono senz'altro meritevoli di apprezzamento e inducono all'espressione di un parere positivo, sia pure accompagnato da talune raccmandazioni, da parte di questo Consiglio delle autonomie, considerato fra l'altro che in sede di concertazione interistituzionale le associazioni degli enti locali hanno espresso un giudizio sostanzialmente favorevole sull'atto in esame.
Non si può comunque sottacere che il testo presenta alcuni aspetti di criticità sia per la presenza di norme non univocamente interpretabili, sia per difetti di coordinamento interno all'articolato.


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.295;


2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:


a) Il principio dell'adeguata rappresentatività dei soggetti aderenti non sembra sufficientemente tutelato dal fatto che sia prevista la necessaria partecipazione all'accordo da parte della maggioranza degli enti locali dell'ambito distrettuale.
In sostanza il negozio costitutivo del distretto produce effetti cogenti anche nei confronti degli enti locali eventualmente non aderenti, i quali vengono ricompresi ex lege nell'ambito spaziale in cui insiste e va ad operare, nei termini definiti dalla legge, il distretto rurale.
Si propone pertanto di modificare l'art.3 comma 4 lettera a) prevedendo quantomeno la necessaria adesione di una maggioranza qualificata degli enti locali dell'ambito distrettuale;


b) In relazione alla lettera b) del comma 4 dell'art.3, occorre chiarire:

-se sia necessaria l'adesione di talune o di tutte "le organizzazioni professionali agricole, sindacali e della cooperazione". Qualora ci si riferisca alla totalità, se da un lato è evidente l'incongruenza con la lettera a), che richiede l'adesione della maggioranza degli enti locali, è altresì evidente come la legge attribuisca un vero e proprio diritto di veto in capo anche ad una sola delle organizzazioni summenzionate;
-quale sia il livello organizzativo territoriale significativamente rappresentativo di queste organizzazioni ai fini dell'accordo;
-in cosa si sostanzi la nozione di "organizzazioni della cooperazione", giacchè è dubbia la capacità della locuzione di identificare in maniera univoca determinati soggetti a base associativa;


c) In relazione all'art.7, si evidenzia che o la norma di legge o l'atto di Giunta di cui all'art.6, devono farsi carico di precisare:

-se le istanze di finanziamento di cui al comma 2 (fase transitoria) siano presentabili dalla generalità o eventualmente anche solo da alcuni degli enti locali aderenti al distretto riconosciuto;
-ancor più a monte, se a regime valga la medesima regola della fase transitoria, ossia se i beneficiari dei finanziamenti regionali siano gli enti aderenti al distretto (si suppone quello riconosciuto) anziché il distretto in quanto tale.


d) In relazione agli articoli 2 e 6, si suggeriscono talune integrazioni che da un lato permettono alla Giunta regionale di operare tramite processi concertativi ai fini dell'adozione dei provvedimenti sui distretti e nel contempo consentono di valorizzare anche quei territori che, pur essendo chiaramente rurali, non sono in grado, attualmente, di esprimere una significativa economia di carattere agricolo.

Tali integrazioni potrebbero essere del seguente tenore:

-l'art.2 comma 1 lettera a) potrebbe essere così riformulato: "produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l'economia locale o comunque caratterizzante tale economia";

-si invita inoltre a introdurre nella prima parte dell'art.6 le integrazioni di cui in neretto:

1."La Giunta regionale, con propria deliberazione, e secondo le procedure della concertazione istituzionale, definisce le modalità per la presentazione e la valutazione delle istanze di riconoscimento, nonché i criteri di valutazione nel rispetto dei seguenti elementi:
a) carattere di ruralità, in un quadro di sostegno cooperativo alle realtà più deboli e meno strutturate da un punto di vista della capacità economica, e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale;"


e) occorre coordinare l'art.4 comma 2 lettera d) e l'art.6 comma 1 lettera f), giacchè le formulazioni ivi adottate per definire la nozione di impatto progettuale non appaiono fra loro perfettamente collimanti.

 

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