P.d.L. n. 300: "Norme per la
disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali.
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
L'atto
in esame ridefinisce la disciplina organica della materia con effetti
abrogativi e sostituivi della normativa regionale vigente (L.R.
86/94), ancorché tali effetti siano differiti all'atto dell'emanazione
di un apposito regolamento regionale di attuazione.
In linea col processo di trasferimento delle funzioni gestionali
dalla Regione agli enti locali, sono trasferite ai Comuni le funzioni
amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque
minerali, di sorgente e termali nonché quelle in materia
di autorizzazione e vigilanza igienico sanitaria.
Competono alla Regione le funzioni di programmazione settoriale
(esercitate attraverso gli interventi previsti in tema di attività
produttive dalla L.R. n.35/2000 nonché mediante il programma
annuale delle attività di promozione economica di cui alla
L.R. n.28/1997 e il Piano di indirizzo territoriale di cui alla
L.R. n.5/1995.
La Regione garantisce la coerenza delle attività previste
dalla legge con la normativa nazionale e regionale in materia di
risorse idriche (legge n.36/1994; D.Lgs. n.152/1999; L.R. n.81/1995)
provvedendo inoltre alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca
e delle concessioni, all'assistenza tecnica ai Comuni, dietro loro
richiesta, nonché al monitoraggio dello sfruttamento dei
giacimenti.
Compete viceversa alle Province l'individuazione di apposite zone
di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente
e termale, mentre l'individuazione di ulteriori aree di salvaguardia
(aree di rispetto e aree di valorizzazione ambientale) ricade in
capo agli stessi Comuni.
Infine, i regolamenti comunali disciplinano l'esercizio delle funzioni
rimesse al livello locale, in conformità alle prescrizioni,
eminentemente tecniche, del regolamento regionale, da emanarsi entro
12 mesi dall'entrata in vigore della legge.
Considerato quanto segue:
La
proposta è stata già oggetto d'esame in sede di tavolo
di concertazione interistituzionale; in tale occasione sono state
concordate una serie di modifiche, volte ad esempio a riconoscere,
(comma 2 dell'art.20) l'autonomia dell'ente locale nella determinazione
degli importi dei canoni di concessione o a specificare (comma 1
dell'art.24) la natura perentoria dei termini previsti per la presentazione
dell'istanza di rinnovo della concessione; a seguito di ciò
è stata raggiunta l'intesa con le associazioni delle autonomie
locali.
Ciò premesso, sussistono senz'altro le condizioni per esprimere
un giudizio sostanzialmente favorevole sulla proposta in esame;
si ravvisa nel contempo l'opportunità di formulare talune
raccomandazioni ai fini di una migliore definizione di singoli punti
dell'articolato, utili a favorire una corretta gestione da parte
degli enti locali delle funzioni ad essi attribuite.
Il
Consiglio delle autonomie locali
1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n. 300;
2.
raccomanda nello stesso tempo alla competente Commissione consiliare
di approfondire sul piano della stesura tecnica la disamina di alcune
parti dell'articolato per risolvere i seguenti elementi di incertezza:
a)
in che modo l'art.26 comma 1 lettere g) ed h), l'art.47 comma 1
lettera h) e l'art.40 si raccordino fra loro, e in particolare se
l'obbligo di ottemperanza alle apposite prescrizioni del regolamento
regionale debba intendersi come un ulteriore presupposto richiesto
per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, aggiuntivo e integrativo
rispetto alle condizioni espressamente enumerate dall'art.40;
b)
se la remissione in termini di cui all'art.26 comma 1 lettera h)
si produca solo a seguito della definitiva conclusione del procedimento
di cui all'art.43, ossia solo laddove sia stata pronunciata la decadenza
dall'autorizzazione sanitaria;
c)
quale sia l'esatto contenuto dell'art.47 comma 1 lettera h), non
facilmente ricavabile dall'attuale formulazione del testo.
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