P.d.L. n. 300: "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

PARERE OBBLIGATORIO


Premesso quanto segue:

L'atto in esame ridefinisce la disciplina organica della materia con effetti abrogativi e sostituivi della normativa regionale vigente (L.R. 86/94), ancorché tali effetti siano differiti all'atto dell'emanazione di un apposito regolamento regionale di attuazione.
In linea col processo di trasferimento delle funzioni gestionali dalla Regione agli enti locali, sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali nonché quelle in materia di autorizzazione e vigilanza igienico sanitaria.
Competono alla Regione le funzioni di programmazione settoriale (esercitate attraverso gli interventi previsti in tema di attività produttive dalla L.R. n.35/2000 nonché mediante il programma annuale delle attività di promozione economica di cui alla L.R. n.28/1997 e il Piano di indirizzo territoriale di cui alla L.R. n.5/1995.
La Regione garantisce la coerenza delle attività previste dalla legge con la normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche (legge n.36/1994; D.Lgs. n.152/1999; L.R. n.81/1995) provvedendo inoltre alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni, all'assistenza tecnica ai Comuni, dietro loro richiesta, nonché al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti.
Compete viceversa alle Province l'individuazione di apposite zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale, mentre l'individuazione di ulteriori aree di salvaguardia (aree di rispetto e aree di valorizzazione ambientale) ricade in capo agli stessi Comuni.
Infine, i regolamenti comunali disciplinano l'esercizio delle funzioni rimesse al livello locale, in conformità alle prescrizioni, eminentemente tecniche, del regolamento regionale, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.


Considerato quanto segue:

La proposta è stata già oggetto d'esame in sede di tavolo di concertazione interistituzionale; in tale occasione sono state concordate una serie di modifiche, volte ad esempio a riconoscere, (comma 2 dell'art.20) l'autonomia dell'ente locale nella determinazione degli importi dei canoni di concessione o a specificare (comma 1 dell'art.24) la natura perentoria dei termini previsti per la presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione; a seguito di ciò è stata raggiunta l'intesa con le associazioni delle autonomie locali.
Ciò premesso, sussistono senz'altro le condizioni per esprimere un giudizio sostanzialmente favorevole sulla proposta in esame; si ravvisa nel contempo l'opportunità di formulare talune raccomandazioni ai fini di una migliore definizione di singoli punti dell'articolato, utili a favorire una corretta gestione da parte degli enti locali delle funzioni ad essi attribuite.

Il Consiglio delle autonomie locali


1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n. 300;

2. raccomanda nello stesso tempo alla competente Commissione consiliare di approfondire sul piano della stesura tecnica la disamina di alcune parti dell'articolato per risolvere i seguenti elementi di incertezza:

a) in che modo l'art.26 comma 1 lettere g) ed h), l'art.47 comma 1 lettera h) e l'art.40 si raccordino fra loro, e in particolare se l'obbligo di ottemperanza alle apposite prescrizioni del regolamento regionale debba intendersi come un ulteriore presupposto richiesto per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, aggiuntivo e integrativo rispetto alle condizioni espressamente enumerate dall'art.40;

b) se la remissione in termini di cui all'art.26 comma 1 lettera h) si produca solo a seguito della definitiva conclusione del procedimento di cui all'art.43, ossia solo laddove sia stata pronunciata la decadenza dall'autorizzazione sanitaria;

c) quale sia l'esatto contenuto dell'art.47 comma 1 lettera h), non facilmente ricavabile dall'attuale formulazione del testo.

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